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MINISTERO DELLA SALUTE |
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COMUNICATO |
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Ricostituzione
della Commissione nazionale per la formazione continua (GU n. 267 del
14-11-2002) |
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto in particolare
l'art. 16-ter, comma 1, che
determina la composizione della Commissione nazionale per la formazione
continua;
Visto l'art. 3
del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002,
n. 56, che ha modificato la
composizione della Commissione e dispone che il Ministro della
salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del decreto-legge;
(Omissis).
Visto l'art. 92,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001) che dispone
che i componenti
della Commissione hanno diritto ad un compenso, nonche'
al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della
Commissione;
Ritenuto di provvedere,
per quanto concerne il compenso, con separato provvedimento
di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
(Omissis).
Art. 4.
Articolazione della Commissione
1. La Commissione per lo svolgimento della propria attivita' si puo' articolare in
sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente della
Commissione. Le sezioni
sono costituite con provvedimento del
Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e le materie
di competenza di
ciascuna sezione sono definite nel provvedimento
di costituzione della sezione,
che individua anche le decisioni
rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali
modifiche alla composizione,
alle funzioni ed
alle materie di competenza
di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la
Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni e' disposta dal
Presidente.
2. In seno
alla Commissione e'
istituito il Comitato
di presidenza costituito dal
Presidente, dai vice
presidenti e dai coordinatori
delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in relazione agli
argomenti trattati, con altri membri della Commissione ed esperti
su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento
dell'attivita' della Commissione e delle sezioni e
provvede all'esame preventivo delle problematiche
da sottoporre alla
valutazione o determinazione della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione puo'
invitare a partecipare ai lavori della Commissione
o delle sezioni
i rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in
Commissione qualora gli argomenti in
discussione concernino determinazioni relative
ad aspetti e criteri
generali del programma E.C.M. o determinazioni
a carattere prescrittorio. Il
Presidente puo',
altresi', invitare a partecipare ai
lavori della Commissione
o delle sezioni
i rappresentanti delle commissioni
o comitati regionali
E.C.M., costituiti dalle regioni e dalle province
autonome.
Art. 5.
Materie oggetto di consultazione
1.Ogni categoria professionale e' preventivamente sentita sui
provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni,
concernenti:
a) i crediti formativi
che devono essere
complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un
determinato arco di tempo;
b) i criteri e
gli strumenti per
il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative
proprie della categoria.
2. Alle categorie
professionali sono portati
a conoscenza, successivamente
alla loro adozione, i provvedimenti concernenti:
a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale;
b) i requisiti per
l'accreditamento delle societa'
scientifiche;
c) i requisiti per
l'accreditamento dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' formative;
d) gli indirizzi per
l'organizzazione dei programmi
di formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per
la categoria.
3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono
far conoscere le proprie
valutazioni entro il termine
stabilito dalla Commissione nella lettera
di richiesta del
parere. Decorso inutilmente il
termine fissato si
prescinde dal parere.
Per i provvedimenti di cui al
comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e
proposte entro trenta giorni dalla
data di conoscenza
del provvedimento, salvo termine piu' breve
ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle
categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti.
Art. 6.
Categorie professionali
1. Nel caso
di categorie professionali
con propri ordini o collegi il
parere e' acquisito
dall'ordine e dal
collegio professionale.
2. Nel caso di categorie professionali prive di
propri ordini o collegi, il parere
e' acquisito dalle
associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la
rappresentanza delle categorie, ai fini
del presente decreto, compete altresi' alle
associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali.
Art. 7.
Aree professionali
1. Fermo restando
quanto previsto dagli
articoli 5 e 6, il
Presidente della Commissione,
per l'esame di specifiche
questioni d'interesse di piu' categorie
professionali appartenenti a ciascuna delle
aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale)
e della prevenzione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n. 251, puo' disporre
l'audizione congiunta o
l'acquisizione dei pareri di tutte le associazioni dell'area.
Art. 8.
Audizioni
1. Il Presidente della
Commissione, qualora lo ritenga opportuno o
gli argomenti posti
all'ordine del giorno lo richiedano, puo'
invitare a partecipare
ai lavori della Commissione
funzionari del Ministero della salute e delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano,
nonche'
rappresentanti delle categorie professionali. Puo', inoltre,
invitare esperti di
elevata qualificazione
professionale in relazione
alle specifiche materie trattate.
Art. 9.
O n e r i
1. Ai componenti della
Commissione compete un
compenso, da determinare con separato
provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' il
rimborso delle spese
sostenute per la
partecipazione ai lavori
della Commissione. Ai componenti
residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e i relativi
rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le modalita' e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
2. Agli oneri
di cui al
comma l si
provvede a carico del cap. 2129,
del bilancio del
Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002
e del corrispondente capitolo
per gli esercizi successivi,
con le risorse di cui all'art.
92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Fino alla riassegnazione
dei fondi di cui al richiamato art. 92,
comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con le
risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per
l'anno finanziario 2002.
Il presente
decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86