Gazzetta
Ufficiale N. 153 del 2 Luglio 2004
MINISTERO
DELLA SALUTE
DECRETO 31 maggio 2004
Requisiti che devono possedere le societą scientifiche e
le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione
continua dei professionisti sanitari;
Considerato che la richiamata disposizione prevede la
definizione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua dei
requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche che svolgono
attivita' di formazione continua;
Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto
di intesa Stato e conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle
Societa' scientifiche il ruolo di «garanti non solo della solidita' delle basi
scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualita' pedagogica e della
loroefficacia»;
Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le
province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le societa' scientifiche
possono svolgere attivita' di collaborazione, con la Commissione nazionale per
la formazione continua e con le regioni, per l'attivita' di valutazione degli
eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
Considerato, altresi', che il predetto Piano sanitario nazionale 2003-2005
riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali il ruolo di
«organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed
internazionali»;
Considerato che le societa' scientifiche, analogamente alle societa'
scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il
costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attivita'
finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le
competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle
prestazioni sanitarie erogate;
Considerato che le societa' scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono
chiamate a svolgere anche attivita' di collaborazione con il Ministero della
salute, le regioni e le istituzioni sanitarie
pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e
della qualita' dell'assistenza;
Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti specifici requisiti per
la costituzione delle societa' scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli
previsti in via generale dai capi II e III
del titolo II del libro I del codice civile;
Rilevato che sono presenti in Italia numerose societa' scientifiche, alcune
delle quali, per numero di associati, ambiti specifici di attivita', finalita'
istituzionali e rapporti con il
mondo del farmaco e dei dispositivi medici, non possono svolgere correttamente
o compiutamente le proprie funzioni;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le
societa' scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attivita' con
particolare riferimento all'attivita'
formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attivita' di collaborazione
nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli
organismi che operano nei vari settori di
attivita' sanitarie;
Ritenuto, in particolare, che le societa' scientifiche dei medici chirurghi
debbano di norma fare riferimento alle specialita' mediche di cui all'art. 34
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai
sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997,
n. 484, e successive modificazioni e che pertanto debba essere disincentivata
la costituzione di societa' non riconducibili alle predette specialita' e discipline;
Ritenuto che le societa' scientifiche delle professioni dei veterinari, degli
odontoiatri, dei farmacisti, nonche' degli psicologi, dei biologi, dei fisici e
dei chimici che svolgono attivita' sanitaria, debbano di norma fare riferimento
alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato n. 484 del 1997 e
successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale
rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta;
Ritenuto, in ragione del ruolo che le societa' scientifiche devono svolgere
nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il
contributo culturale e scientifico delle stesse puo' comportare per lo sviluppo
e la qualita' delle attivita' sanitarie e mediche del Paese, che al
riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della
salute, previa
verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente
decreto;
Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che sara' stabilita dall'intesa
fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, la
definizione dei requisiti e delle modalita' di accreditamento delle societa'
scientifiche in qualita' di provider di formazione residenziale e a distanza;
Ritenuto di estendere, per la parte compatibile, la presente disciplina anche
alle associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle
professioni infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione; Preso atto dei criteri individuati
dalla Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMC
e O) e dalla Federazione Italiana delle Societa' Medico Scientifiche (FISM);
Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione scientifica
approvata nella seduta del 27 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per poter svolgere le attivita' di collaborazione con le istituzioni
sanitarie e le attivita' di aggiornamento professionale di cui in premessa, le
societa' scientifiche dei medici-chirurghi,
dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni
tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono
essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.
2. Sono, altresi', riconosciute, ai fini di cui al com-ma 1, con decreto del
Ministro della salute le societa' scientifiche degli psicologi, dei biologi,
dei fisici e dei chimici, costituite da professionisti che svolgono in via
esclusiva o prevalente attivita' sanitaria.
3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le societa'
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari
di cui ai comma 1 e 2 devono possedere i
seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12
regioni, anche mediante associazione con altra societa' o associazione della
stessa professione, specialita' o disciplina;
b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti attivi nella
specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio
professionale;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti:
denominazione dell'ente, indicazioni del patrimonio e della sede;
previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti che operano
nelle varie strutture e settori di attivita' del servizio sanitario nazionale
(aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali
classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime
libero-professionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro);
previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso
dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale
o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la societa'
o l'associazione rappresenta, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o
nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta (non
discriminazione personale);
previsione, tra le finalita' istituzionali, anche di attivita' di aggiornamento
professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con
programmi annuali di attivita'
formativa ECM;
previsione, tra le finalita'
istituzionali, anche della collaborazione con il Ministero della salute, le
regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie
pubbliche;
previsione, tra le finalita'
istituzionali, anche dell'elaborazione di linee guida in collaborazione con
l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione
di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di
collaborazione con altre societa' e organismi scientifici;
previsione di assenza di finalita' di lucro;
previsione di non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad
esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione continua;
previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali;
previsione di finanziare le attivita' sociali solo attraverso i contributi
degli associati e/o di enti pubblici nonche' di soggetti privati, con
esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il
S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
previsione di finanziare le attivita' ECM attraverso l'autofinanziamento e i
contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi
delle industrie farmaceutiche e di
dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla
Commissione nazionale per la formazione continua;
previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualita' delle attivita'
svolte;
indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con
votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari
democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi
associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altro
organismi deliberano;
norme relative all'estinzione della Societa' ed alla eventuale devoluzione del
patrimonio.
Art. 2.
1. Le societa' scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare
riferimento alle specialita' mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive
modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per
numero di addetti o per l'attivita' svolta.
2. Le societa' scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti,
nonche' degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono
attivita' sanitaria, debbono, di norma, fare riferimento, alle discipline e
alle specializzazioni di cui al richiamato decreto del Presidente della
Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di
esercizio
professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta.
3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle
professioni infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione
debbono, di norma, fare riferimento, a specifiche aree di esercizio
professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta.
4. Salvo che per le societa' scientifiche e le associazioni
tecnico-scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, a ciascuna
societa' o associazione possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti
alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano,
anche se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa' o
l'associazione rappresenta.
5. La denominazione della societa' scientifica e dell'Associazione
tecnico-scientifica deve riportare la specializzazione o la disciplina o il
settore di attivita' specifico. In caso di associazione con altra societa'
scientifica o associazione tecnico-scientifica la denominazione deve riportare
anche la societa' o l'associazione associata.
Art. 3.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non possono
avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque,
svolgere, ne' direttamente ne' indirettamente, attivita' sindacale.
Art. 4.
1. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente disciplina
possono essere riconosciute societa' scientifiche ed associazioni
tecnico-scientifiche carenti di alcuni dei requisiti di cui al comma 3
dell'art. 1. Il decreto di riconoscimento stabilisce il periodo di tempo entro
il quale la societa' scientifica o l'associazione tecnico-scientifica si deve
adeguare ai requisiti prescritti.
Art. 5.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter
essere accreditate come provider ai fini del programma ECM devono essere
preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto e devono essere in
possesso dei requisiti per l'accreditamento che saranno stabiliti dall'intesa
fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter
svolgere attivita' di collaborazione con il Ministero della salute e gli
organismi e istituzioni sanitarie devono essere preventivamente riconosciute ai
sensi del presente decreto.
Art. 6.
1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le societa'
scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al
Ministero della salute - Dipartimento della qualita' - Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, con allegata idonea documentazione
sul possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Le domande delle societa'
medico-scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede
all'istruttoria preventiva.
2. All'accertamento della rappresentativita' dei professionisti attivi nella
specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale
provvede l'ordine o collegio professionale,
d'intesa con il Ministero della salute, e, per le categorie prive di ordine o
collegio, il Ministero della salute.
3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione del parere di una
commissione costituita con decreto del Ministro della salute con la
partecipazione di rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi
professionali e delle associazioni professionali delle professioni tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, nonche' della FISM.
4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la
Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che
esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.
5. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche gia'
esistenti devono chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La presentazione della domanda di
riconoscimento entro il termine predetto consente la prosecuzione delle
attivita' di cui all'art. 5 fino alla definizione della domanda.
Art. 7.
1. Il venir meno di uno o piu' requisiti di cui all'art. 1 o il mancato
adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 3 entro i termini stabiliti
determina la revoca del riconoscimento.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro della salute, sentita
Commissione di cui
all'art. 6 del provvedimento viene presa nota nel registro di cui
al comma 4 dell'art. 6, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla
societa' o associazione interessata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia