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MINISTERO DELLA SALUTE |
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CIRCOLARE 5 marzo 2002, n.448 |
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Programma nazionale per la formazione continua - ECM. (GU n. 110 del 13-5-2002) |
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Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessori regionali alla sanita' Agli assessori regionali alla formazione Agli assessori alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Ai presidenti delle federazioni nazionali degli ordini e collegi professionali degli operatori sanitari Ai presidenti degli ordini e collegi professionali degli operatori sanitari Ai direttori generali delle aziende USL Ai direttori generali delle aziende ospedaliere Ai rettori delle universita' agli studi All'A.l.R.S.AlIA.I.O.P.
Alle societa' scientifiche
Ai soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di formazione continua Alle confederazioni sindacali Alle organizzazioni sindacali di categoria della dirigenza sanitaria e del comparto sanita' All'A.N.M.R.I.S. Alla F.I.A.S.O. Alla Federsanita' ANCI Dal 1 gennaio 2002 e' iniziata, per tutti gli operatori sanitari,la fase a regime della formazione continua disciplinata dagliarticoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. La Commissione nazionale per la formazione continua e' statacostituita con decreto ministeriale 5 luglio 2000; e' in corso ildecreto di ricostituzione della stessa a seguito del decreto-legge7 febbraio 2002, n. 8, che ne ha modificato la composizione. La Commissione nazionale, sentiti gli organismi federativi degliordini e collegi professionali, le societa' scientifiche, leassociazioni professionali, le organizzazioni sindacali di categoriae quelle confederali, nonche' esperti del settore della formazione,ha elaborato un Programma nazionale per la formazione continua(E.C.M.) tenendo conto anche delle esperienze degli altri Paesidell'Unione europea e degli Stati piu' avanzati. Il programma, completamente informatizzato, opera tramitel'apposito sito Web ministeriale E.C.M. (ecm. sanita.it). Il programma e' stato sperimentato per oltre un anno ed ora hainiziato ad essere pienamente operativo limitatamente agli eventiformativi residenziali. Gli obiettivi formativi di interesse nazionale, individuati dallaCommissione nazionale, sono stati definiti in un accordo fra ilMinistro della salute, le regioni e le province autonome di Trento eBolzano, che e' stato sancito dalla Conferenza Stato-regioni nellaseduta del 20 dicembre 2001. L'accordo e' pubblicato nel sitoministeriale. I criteri per la definizione del contributo alle spese previstodall'art. 92, comma 5, della legge n. 388/2000 sono stati stabiliticon decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in corso diperfezionamento. Il decreto e' riportato nel sito ministeriale. Il programma ECM puo', pertanto, ritenersi ormai delineato edisponibile per tutti gli operatori sanitari, anche se l'esperienza ele ulteriori fasi sperimentali certamente contribuiranno a megliodefinirlo in tutti i suoi aspetti. Si riassumono brevemente gli aspetti piu' rilevanti del programmaECM. Le fasi del programma - Per agevolare la realizzazione delprogramma ECM la Commissione ha ritenuto essenziale un passaggiograduale dalla attuale formazione autogestita (ossia rimessa allaresponsabilita' del singolo professionista e non vincolata adobiettivi nazionali e regionali) a quella disciplinata dal decretolegislativo n. 502/1992 e finalizzata ad obiettivi predefiniti.Pertanto, considerata la estrema complessita' e rilevanza delprogramma ECM, il numero dei soggetti ai quali e' destinato e le suecaratteristiche che peculiari, che non hanno corrispondenza in nessunPaese, la Commissione ne ha previsto la realizzazione attraverso"tappe" "autonome e progressive", che sono parti dello stessoprogetto. La prima "tappa" del programma e' riservata agli eventi formativiresidenziali, per i quali e' stata gia' effettuata una sufficientesperimentazione (oltre un anno). La seconda "tappa" del programma concernera' le "attivita'formative a distanza". L'inizio della tale fase a regime e' statodifferito al secondo semestre del 2002 in quanto la formazione adistanza necessita di una ulteriore specifica fase sperimentale. Talefase sperimentale potra' essere congruamente avviata nel primosemestre del 2002 in modo da concluderla nel secondo semestredell'anno. La "tappa" conclusiva del programma concernera' l'accreditamentodei provider (ossia delle societa' scientifiche e degli altrisoggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di formazionecontinua). L'accreditamento dei provider, che costituira' l'asseportante del programma ECM, richiede tempi di realizzazione piu'lunghi. I requisiti, i criteri e le procedure per l'accreditamentosaranno definiti nel corso del 2002; gli accreditamenti potrannoiniziare nel corso del 2003. L'accreditamento dei provider (e laconseguente assegnazione diretta da parte degli stessi dei creditiformativi) impone, infatti, una adeguata valutazione di tutti gliaspetti che lo caratterizzano. Infatti la "delega" ai singoliprovider di provvedere all'attribuzione dei crediti richiede, afronte dell'autonomia agli stessi riconosciuta, un sistema digaranzie non tanto in materia di requisiti e di verifica della lorosussistenza nel tempo, quanto e soprattutto in materia di strumentiper la verifica della qualita' dell'offerta formativa e dellacorrettezza dei comportamenti; strumenti che sono tuttora allo studiodella Commissione in quanto, fra l'altro, le esperienze degli altriPaesi sono solo in parte utili per essere trasferite nel nostroPaese. Inizio "fase a regime" della formazione residenziale - La primatappa del programma e' stata circoscritta alla formazioneresidenziale che e' patrimonio comune di tutte le categorieprofessionali e che e' quella piu' sperimentata. La data di inizioformale della fase a regime per gli eventi residenziali e' statafissata al 1 gennaio 2002 con riferimento alle richieste diaccreditamento degli eventi formativi che si svolgeranno a partiredal 1 aprile 2002. Soggetti coinvolti - A partire dal 1 gennaio 2002, il programmadell'ECM e' applicato a tutte le categorie professionali sanitarie(dipendenti, convenzionati o libero professionisti) e cioe' a circa800.000 professionisti. E' escluso dall'obbligo dell'ECM il personalesanitario che frequenta, in Italia e all'estero, corsi di formazionepost-base propri della categoria professionale di appartenenza (corsodi specializzazione, corso di formazione specifica in medicinagenerale, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) pertutti gli anni compresi nell'impegno formativo. Sono esclusi,altresi', dall'obbligo dell'E.C.M., i soggetti che usufruiscono delledisposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonche' inmateria di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto ilperiodo in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predettedisposizioni. Procedure - Fermo restando che l'accreditamento degli eventiformativi inizia a partire dal 1 gennaio 2002, e' stato stabilito ingenerale: che le richieste di accreditamento devono essere prodottealmeno novanta giorni prima dalla data di inizio dell'evento (e nonprima comunque di centottanta giorni); che la richiesta sara'pubblicata automaticamente nel sito Web ministeriale in una appositasezione denominata "eventi in attesa di accreditamento"; che di normaentro un mese dalla richiesta (se il provider ha rispettato tutte leprescrizioni per l'accreditamento) l'evento sara' pubblicato nel sitoWeb ministeriale unitamente al punteggio attribuito all'evento in unaapposita sezione denominata "eventi accreditati e creditiattribuiti". Crediti formativi - I crediti per il primo quinquennio sono statifissati in complessivi 150 (come gia' previsto dalla Commissionenella fase sperimentale) con un obbligo progressivo di acquisizionedi crediti a partire da 10 per il primo anno fino a 50 per il quintoanno (10-20-30-40-50), con un minimo annuale di almeno il 50% deldebito formativo previsto per l'anno e con un massimo annuale deldoppio del debito formativo previsto per l'anno. Fermo restando che, nella fase a regime, anche per uniformita' coni sistemi piu' avanzati degli altri Paesi, il numero dei crediti daraccogliersi da parte del singolo operatore sara' di 150 in tre anni,la Commissione per la formazione continua ha ritenuto piu' opportunoattuare, nella fase di avvio, una progressione nel numero di creditiacquisibili annualmente in un programma quinquennale cosi' definito: 2002: crediti 10 (per un impegno temporale di 8/10 ore diformazione residenziale: 1/2 giorni di e.c.m.); 2003: crediti 20 (per un impegno temporale di 15/24 ore diformazione residenziale: 2/3 giorni di e.c.m.); 2004: crediti 30 (per un impegno temporale di 25/35 ore diformazione residenziale: 3/4 giorni di e.c.m.); 2005: crediti 40 (per un impegno temporale di 30/45 ore diformazione residenziale: 4/6 giorni di e.c.m.); 2006: crediti 50 (per un impegno temporale di 38/62 ore diformazione residenziale: 6/8 giorni di e.c.m.). La progressione dei crediti tiene conto del fatto che per l'anno2002 la fase di acquisizione dei crediti inizia ad aprile, che laformazione a distanza sara' attivata nel secondo semestre dell'anno2002 e che per molte categorie non esiste allo stato una offertaformativa sufficiente e che e' prevedibile un progressivo adeguamentodell'offerta formativa stessa per tutte le categorie. Il numero dei crediti, che ciascuna categoria deve conseguire ognianno e nel quinquennio, e' uguale per tutte le categorie. Valutazione eventi - La valutazione degli eventi residenziali edelle altre forme di attivita' formativa sara' effettuata con icriteri pubblicati nel sito Web del Ministero della salute. Contribuzione - Il contributo previsto dall'art. 92, comma 5, dellalegge n. 388/2000, e' necessariamente correlato alle varie tipologiedi eventi e attivita' formative (eventi e attivita' residenziali o adistanza, ecc.) e dei provider (aziende sanitarie pubbliche eprivate, societa' scientifiche, ecc.). La Commissione ha, quindi,ritenuto di definire i criteri per la determinazione dei contributicontestualmente alla disciplina di accreditamento dei vari eventi eattivita' formative nonche' dei provider. Conseguentemente in questafase, nella quale sono accreditati esclusivamente i singoli eventiformativi residenziali, la Commissione nazionale si e' limitata adefinire i criteri per la determinazione dei contributi per glieventi residenziali. Per gli eventi residenziali il contributo e' stato fissato inrapporto al numero dei crediti formativi attribuiti all'eventopartendo dalla misura minima fissata dalla legge, Euro 258,23, pari aL. 500.000, fino alla misura massima di Euro 774,69, pari a L.1.500.000. Centri formativi ECM - La Commissione nazionale per la formazionecontinua ha ritenuto che, per la realizzazione del programma ECM, siaessenziale il ruolo delle aziende sanitarie (pubbliche e private) ela contestuale creazione di una rete territoriale di centri diformazione. La necessita' di disporre di un numero di eventiformativi sufficiente a soddisfare le esigenze formative di circa800.000 utenti rende, infatti, urgente la disponibilita' di un numeroadeguato di sedi di formazione, quanto piu' possibile articolate nelterritorio, cosi' da ridurre al minimo gli spostamenti dal luogo dilavoro, i disagi correlati ed i relativi oneri economici. E' importante che ogni azienda ospedaliera, distretto sanitario ostruttura sanitaria di consistenza adeguata e, comunque, ognistruttura pubblica o privata che sia interessata alla erogazione dieventi formativi, e che quindi sia disposta a chiedernel'accreditamento alla Commissione nazionale, predisponga: le sedi ove fare svolgere le attivita' seminariali, di gruppo, didiscussione, di lezione relative alla formazione continua; un programma plurimensile (con cadenza almeno trimestrale) chegarantisca a tutte le categorie di personale dipendente o comunque,anche se non dipendente, interessato, e soprattutto residente nelterritorio viciniore, di poter accedere alle diverse attivita' e diottenere quindi i relativi crediti formativi. I vantaggi di questa "territorializzazione" della formazionecontinua sono evidenti: il personale dispone di attivita' formative in loco; si atta un considerevole risparmio nel rimborso di spese diviaggio e di soggiorno; le attivita' formative si svolgono nell'ambito delle oreobbligatorie di formazione previste dai contratti di lavoro; le attivita' formative possono essere offerte dalla azienda adaltre strutture che potrebbero essere interessate all'acquisto dipacchetti predisposti in altre sedi e da altre strutture; le competenze per le attivita' formative, sia di docenza chetutoriali, possono essere in buona parte reperite tra il personalestesso; i programmi possono corrispondere piu' direttamente ai bisogniformativi del personale, il quale puo' bene contribuire allaindividuazione dei bisogni formativi e delle forme di aggiornamentoritenute piu' utili o urgenti; diverse aziende viciniori possono consorziarsi, suddividendosi icompiti della produzione di eventi formativi, e condividendoli per iloro utenti; il controllo della qualita' della formazione diviene piu'agevole. I centri formativi aziendali ossia l'organizzazione intraaziendaledella formazione continua anticipera', cosi', il passaggio alla terzafase del sistema nazionale di formazione continua, nella qualesaranno accreditati dalla Commissione nazionale non piu' i singolieventi, ma i provider, ai quali sara' delegata la assegnazione deicrediti formativi. La attivazione della rete territoriale della formazione continuaoffrira' enormi vantaggi anche per le regioni, in quanto proprio inquesti centri territoriali si svolgera' la formazione relativa agliobiettivi formativi regionali previsti dalla legge. Per favorire l'attivazione della rete territoriale e' statoprevisto che i Centri di formazione aziendale possano utilizzare lostrumento del "progetto formativo", costituito da piu' eventi, anchedi diversa tipologia, caratterizzati da uno specifico ed unitarioobiettivo e dai medesimi destinatari. Infine, va ricordato che la attivazione dei centri territoriali diformazione non esclude, ove ritenuto opportuno, la sopravvivenzadelle forme piu' tradizionali di formazione (congressi, ecc.). Cio' premesso, si ritiene opportuno, anche per evitare errateinterpretazioni delle determinazioni finora assunte dalla Commissionenazionale e per assicurare la massima regolarita' nello svolgimentodel programma ECM a garanzia sia degli organizzatori che deglioperatori, ribadire alcuni aspetti dell'attuale fase di attuazionedel programma ECM: la fase sperimentale relativa agli eventi formativi residenzialied a distanza si e' definitivamente conclusa il 31 dicembre 2001; per gli eventi formativi residenziali la fase a regime e'iniziata il 1 gennaio 2002; la possibilita' di acquisizione deicrediti e' iniziata con gli eventi formativi residenziali che sisvolgeranno a partire dal 1 aprile 2002; per gli eventi formativi a distanza la fase a regime iniziera'dopo una ulteriore fase di sperimentazione, limitata ad alcuneaziende sanitarie, che si concludera' nel secondo semestre del 2002;la data della fase di inizio a regime della formazione a distanza,che non e' stata ancora fissata dalla Commissione, sara'tempestivamente comunicata nel sito ministeriale; nella fase sperimentale conclusa nel 2001 sono stati accreditatiesclusivamente gli eventi residenziali e le specifiche attivita'formative a distanza e non anche gli organizzatori degli eventi edelle attivita' (provider); anche nell'attuale fase a regime continuano ad essere accreditatiesclusivamente i singoli eventi formativi residenziali e non anchegli organizzatori degli stessi; la "registrazione dell'organizzatore", ossia la proceduraprevista per ottenere la utenza e la password e' finalizzata aconsentire esclusivamente l'accreditamento degli eventi e delleattivita' formative da parte dell'organizzatore stesso; la "registrazione dell'organizzatore" non e' assimilabile anessun effetto all'"accreditamento delle societa' scientifiche e deisoggetti pubblici e privati" disciplinato dall'art. 16-ter deldecreto legislativo n. 502/1992; lo "accreditamento" dei provider sara' possibile solo dopo che laCommissione nazionale per la formazione continua avra' stabilito,come prescrive la legge, i requisiti per l'accreditamento deiprovider e dopo l'accertamento del possesso dai parte dei providerstessi dei predetti requisiti; la "registrazione" e la partecipazione di un organizzatore dieventi e attivita' formative al programma di formazione continua(fase sperimentale e fase a regime) non conferisce all'organizzatorestesso alcun diritto o pretesa a chiedere ed ottenere successivamentelo "accreditamento" come provider; i crediti attribuiti nella fase sperimentale (sia alle attivita'formative residenziali sia ad alcune attivita' formative a distanza)non sono validi ai fini dell'acquisizione dei crediti formativiprescritti per il primo quinquennio del programma ECM (2002/2006),anche se, ovviamente, possono essere richiamati nel propriocurriculum professionale o documentati ad altri fini. Gli organizzatori di eventi formativi devono far presente quantosuesposto anche nelle loro iniziative promozionali e nei rapporti coni singoli utenti. Eventuali comportamenti in contrasto costituisconomotivo ostativo all'accreditamento degli eventi residenziali propostied al successivo accreditamento degli organizzatori stessi. Per quanto concerne il controllo sulla qualita' degli eventi deiproviders e del programma degli eventi stessi, esso verra' realizzatoda appositi referees appartenenti alle societa' scientificherappresentative delle diverse professioni, sia singole che associatein strutture di tipo federativo, quali la FISM (Federazione dellesocieta' medico-scientifiche italiane). Nel futuro prossimo i crediti saranno necessari per validarel'esame di abilitazione professionale e come titolo di carriera. Il Ministro: Sirchia