MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Decreto 3 novembre 1999, n. 509
Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Pubblicato nella
G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare
l'articolo 17, comma 3;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e
della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), resi
rispettivamente il 6 maggio 1999 e il 15 aprile 1999;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
VISTO il parere della VII Commissione della Camera dei Deputati,
reso il 13 ottobre 1999;
CONSIDERATO che la VII Commissione del Senato non ha espresso
parere;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2020/III/6.99 del 29 ottobre 1999) così come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 3 novembre 1999, prot. n.
DAGL 1.1.1.4/31830.4.23.36);
A D O T T A
il seguente
regolamento
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o
più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i
regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di
studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea,
di laurea specialistica e di specializzazione, come individuati nell'articolo
3;
f) per titoli di studio, la laurea, la
laurea specialistica e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei
corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di
studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i
raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, e successive
modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di
settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la
misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale,
richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli
ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di
conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale,
al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di
studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attività formativa, ogni attività
organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio
individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle
attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del
relativo titolo.
Art. 2
Finalità
1. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni
concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e
determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
2. Ai fini della
realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e
dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di
studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di
successivi decreti ministeriali.
Art. 3
Titoli e corsi di studio
1. Le università
rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:
a) laurea (L)
b) laurea specialistica (LS).
2. Le università
rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di
ricerca (DR).
3. La laurea, la
laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca
sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
università.
4. Il corso di
laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di
metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
5. Il corso di
laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
6. Il corso di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità
per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e
può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di
legge o di direttive dell'Unione Europea.
7. I corsi di
dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati
dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
8. Restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della
laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.
9. Sulla base di
apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui
al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.
Art. 4
Classi di corsi di studio
1. I corsi di
studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli
stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative
indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di
appartenenza, nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono
individuate da uno o più decreti ministeriali. Trascorso un triennio
dall'emanazione dei predetti decreti, modifiche o istituzioni di singole classi
possono essere proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con
decreto del Ministro unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.
3. I titoli
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale.
Art. 5
Crediti formativi universitari
1. Al credito
formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di
lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per
singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità
media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a
tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti
ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la
frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio
personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non
può comunque essere inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti
corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con
il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 7, lettera d).
5. Il
riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini
della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero
nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura
didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati
stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti
didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti
acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi,
e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi
determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le università
possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri
predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi
della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate
in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'università abbia concorso.
Art. 6
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere
ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le
attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma
7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono
le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria
superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione
inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere
ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto
il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma
2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea
specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea
che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta
salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere
ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della
laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma
6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad
un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi
universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei
limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Per essere
ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della
laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo.
6. Il
riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli
fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata
dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti
Art. 7
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire
la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli
relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite
dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per
ogni lingua.
2. Per conseguire
la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi
compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il
relativo corso di laurea specialistica.
3. I decreti
ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver
acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Tale numero deve
essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo
studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione. Sono
fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da
direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire
il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti
oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica
Art. 8
Durata normale dei corsi di studio
1. Per ogni corso
di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale
di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono
sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. La durata
normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di
laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. La procedura
per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
2. Con autonome
deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti
ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di
disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli
studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e
disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri
corsi di studio attivati.
3. Una università
può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un
corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi
universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea
specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo 6, comma 3. Sulla
base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di
laurea può essere attivato presso un'altra università.
4. All'atto
dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale
prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso
la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso
altre università.
Art. 10
Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi
1. I decreti
ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio,
gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per
conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:
a) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti
disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare
riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte
dallo studente;
e) attività formative relative alla
preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e,
con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua
straniera ;
f) attività formative, non previste dalle
lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche,
nonchè abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i
tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro
25 marzo 1998, n. 142.
2. I decreti
ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di
crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad
ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli
percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di
studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non
potrà essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi
alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del
comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20
per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle
attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f)
del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per
cento.
Art. 11
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le università
disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso
di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti
didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale
e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95,
lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli
ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni
ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi
formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività
formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività
formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a),
b), c) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari
nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per
il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni
di cui al comma 3, lettere a) e b), sono assunte dalle università previa
consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo
della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il
conseguimento della laurea specialistica deve comunque essere prevista la
presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la
guida di un relatore.
6. Il regolamento
didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla
medesima classe.
7. I regolamenti
didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli
aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio,
con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con
cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività
formative;
b) alle procedure di attribuzione dei
compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi
comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli
esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla
valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi
per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione
iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
specialistica;
f) all'organizzazione di attività formative
propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che
accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi
aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo
per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in
collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonchè in ogni
corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite
modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a
tempo pieno;
i) alle modalità di individuazione, per ogni
attività, della struttura o della singola persona che ne assume la
responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle
attività svolte;
m) alle forme di pubblicità dei procedimenti
e delle decisioni assunte;
n) alle modalità per il rilascio dei titoli
congiunti di cui all'articolo 3, comma 9.
8. I regolamenti
didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano,
come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
9. Le università,
con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative
relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del
presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti
didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti,
individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi
sulle carriere degli studenti di tutte le università.
Art. 12
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento
didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura
didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà
d'insegnamento, nonchè dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica
gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con
le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento
didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con
l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i
crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra
attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti
e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche,
anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli
studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi
di frequenza.
3. Le disposizioni
dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i
crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo
parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole
la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta
giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è
adottata prescindendosi dal parere.
4. Le università
assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di
studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad
ogni insegnamento o altra attività formativa.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. Le università
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio alle disposizioni
del presente regolamento e del decreto ministeriale che individua le classi
relative ai predetti corsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo
decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Le università
assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data
di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la
facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i
nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le università riformulano in termini di
crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già
iscritti.
3. Gli studi
compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università
per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa
norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole
dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la
durata.
4. L'istituzione
da parte di un'università dei corsi di laurea e di laurea specialistica di cui
all'articolo 3, comma 1, aventi la stessa denominazione di corsi di diploma
universitario o di laurea già attivati nell'anno accademico 1996/97, ovvero
istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, costituisce attuazione
dell'obiettivo del sistema universitario per il triennio 1998/2000 di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 6 marzo 1998, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998, e non comporta il ricorso alla
procedura di cui all'articolo 9, comma 1.
5. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 14 gennaio 1999,
n. 4, la disposizione di cui al comma 4 si applica altresì ai corsi di diploma
universitario o di laurea attivati sperimentalmente dalle università negli anni
accademici 1997/98 e 1998/99, purché risulti acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento.
6. Fatte salve le
scuole presso le quali sono attivati i corsi di specializzazione di cui
all'articolo 3, comma 6, le scuole di specializzazione attualmente istituite
sono disattivate entro il terzo anno accademico successivo a quello di entrata
in vigore del presente regolamento. La relativa formazione specialistica è
assicurata da corsi di laurea specialistica o di dottorato di ricerca, nonchè
dai corsi di formazione finalizzata e integrativa di cui all'articolo 3, comma
8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre
1999
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IL MINISTRO |
NOTE
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede
"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica".
- L'articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità
di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 17,
comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
"95. L'ordinamento degli studi dei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli
atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta
legge, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e
le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti
per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente
articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al
presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e
per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalità di attivazione da parte di
università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in
deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 riguarda: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma
dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n.
59".
- Il decreto del Ministero del lavoro 25
marzo 1998, n. 142 prevede: "Norme di attuazione dei princìpi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini
formativi e di orientamento".
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 concerne:
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo".
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede:
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari".
Nota all'articolo 1:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
- L'articolo 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
prevede:
"Art. 11 - 1. L'ordinamento degli studi
dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di
cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un
regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico
di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta
delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali
senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.
Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche
determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico
di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei
corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di
dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali
obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi
comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di
valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative
commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla
condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione
ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli
insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la
propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati
al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando
l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo
dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate
dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad
iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università
anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati,
nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo
settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro del tesoro."
- Il decreto ministeriale 23 giugno 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997 concerne:
Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari.
Nota all'articolo 2:
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 11, della legge
19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all'articolo 1.
Nota all'articolo 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210:
"Art. 4 - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per
esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di
ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento
e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di
cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità
delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio
universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I
corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5,
nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7,
della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i
corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e
post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di
dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a
ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla
metà dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e
successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle
borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione
con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e
procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato
di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca
non universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri
Ministri interessati.
8. Le università possono, in base ad
apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività
didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere
l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle università."
- Il testo dell'articolo 6 della legge 19
novembre 1990, n. 341 così recita:
"Art. 6 - 1. Gli statuti delle università
debbono prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti,
gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie
superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai
sensi dell'art. 4, L. 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi
universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione
ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio
personale tecnico e amministrativo;
c) attività formative autogestite dagli
studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del
tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni
legislative in materia.
2. Le università possono inoltre attivare,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con
esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:
a) corsi di preparazione agli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attività culturali
e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli
adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i
lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento
professionale.
3. Le università rilasciano attestati sulle
attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le modalità di svolgimento
dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla
lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e
scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo
11."
- Il testo dell'articolo 1, comma 15, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario
e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole) prevede:
"15. All'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) con riferimento ai corsi di cui al
presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso
formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi
titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi
occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle università, in
aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente;
b) in ogni università o istituto di
istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti
ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano
ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge,
purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli
strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25;
c) al comma 111, dopo le parole: "dai
diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di
scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", nonché dagli altri titoli di cui al comma
95, lettera a)";
d) al comma 119, secondo periodo, dopo le
parole "comma 8, lettere a)" è inserita la seguente: ",
b)";
e) al comma 126, primo periodo, la parola:
"primaria" è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole:
"del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze
della formazione primaria".
Nota all'articolo 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25 prevede: "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma
dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59."
Nota all'articolo 10:
- Per il titolo del decreto del Ministero
del lavoro del 25 marzo 1998, n. 142 si veda la nota alle premesse.
Nota all'articolo 11:
- Per il testo dell'articolo 11 della legge
19 novembre 1990, n. 341 si veda la nota all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota alle premesse.
Nota all'articolo 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25:
"4. In deroga alle disposizioni di cui
al comma 3 le università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di
valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di
coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio
sede dell'ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri
aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione
delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono
comunicate al Ministero."
- L'articolo 1, comma 1, lettera d) del
decreto ministeriale 6 marzo 1998 (Determinazione degli obiettivi del sistema
universitario per il triennio 1998-2000) pubblllicato nella G.U. n. 83 del 9
aprile 1998, così recita:
"1. In attuazione dell'art. 2, comma 3,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25,
sono obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) l'attuazione delle disposizioni
concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127,
il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi
previsti dai precedenti piani di sviluppo."
- Si riporta il testo dell'articolo 17,
comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 1,
comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
"101. In ogni università o istituto di
istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al
comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti
ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano
ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge,
purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli
strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque
acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.
25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per
il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo."