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MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
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DECRETO 2 aprile
2001 |
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Determinazione
delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie (GU n. 128
del 5-6-2001) |
IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
VISTA la legge 9
maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni;
VISTO l'articolo
11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n.341;
VISTA la
legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e
7;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in
particolare l'articolo 1,comma 1, lettera a);
VISTO il
decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e in
particolare gli articoli 3, 4, 5,10;
VISTI i
decreti ministeriali 23
dicembre 1999 e 26 giugno 2000
concernenti la rideterminazione
dei settori scientifico-disciplinari;
VISTO il
decreto ministeriale 4
ottobre 2000 concernente
la declaratoria dei contenuti
dei
settori scientifico-disciplinari
come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
VISTE le
direttive dell'Unione Europea
77/452/CEE, 77/453/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
e
successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e
certificati, nonche'
il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per
le
attivita' di infermiere e di
ostetrica/o;
VISTO il
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione della direttiva
89/48/CEE relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni;
VISTO il
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento
della direttiva
97/43 Euratom;
VISTO l'articolo
6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTI i
decreti del Ministro della
sanita' nn. 665, 666, 667, 668, 739,
740, 741, 742,
743, 744
del 14.09.1994, nn. 745, 746
del 26.09.1994, n. 183
del 15.03.1995, nn.
56, 58, 69, 70,
136 del 17.01.1997, n. 316 del 27.07.1998, n. 520
dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e
del 29.03.2001, adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del predetto
decreto legislativo
n.
502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la legge 26
febbraio 1999, n. 42;
VISTA la legge 10
agosto 2000, n. 251;
VISTO il decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
VISTO il decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
CONSIDERATA l'esigenza
di provvedere alla
rideterminazione dei
percorsi della formazione
universitaria per le
professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione nel
quadro della disciplina
generale degli studi
universitari recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla
richiamata legge n. 251/2000;
VISTO il
decreto del Ministro
della sanita', di concerto con
il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e
tecnologica, 29 marzo 2001,
con il quale, in attuazione dell'articolo
6 della predetta legge
251/2000, sono state individuate e classificate le figure
professionali sanitarie di cui
agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
CONSIDERATA la
necessita' di assicurare l'omogeneita' dell'articolazione delle classi
alla ripartizione
tra le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche,
della
riabilitazione,tecniche e della
prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui
alla predetta legge 251/2000, e, in particolare,
al predetto decreto di cui all'articolo 6;
VISTO il parere
del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;
VISTO il parere
del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001;
VISTO il
parere del Consiglio superiore
di sanita' - Sezione II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio
2001;
ACQUISITO il
preliminare concerto del Ministro della Sanita' con nota del 23 febbraio 2001
(prot.
n. 100/199.21/2108);
VISTI i pareri della VII Commissione della Camera
dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII
Commissione del Senato della
Repubblica, reso l'8 marzo 2001;
DECRETA:
Art. 1
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1. Il
presente decreto definisce, ai
sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni, nonche'
dell'articolo 4, commi
1 e 2, del decreto
ministeriale 3 |
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novembre 1999,
n. 509, le
classi dei corsi
di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche
e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4. |
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2. I corsi di laurea
istituiti dalle universita', ai sensi del presente provvedimento e con le modalita' previste
dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a
formare laureati secondo gli specifici
profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della
sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni. |
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3. Le
universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea
corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo
decreto del Ministro della sanita', adottato ai sensi dell'articolo 6, comma
3 del decreto legislativo n. 502/1992. |
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4. Le
universita' adeguano gli ordinamenti didattici
alle disposizioni del presente
decreto, entro 18
mesi dalla data di
pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale
della |
|
Repubblica
Italiana. |
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5. Gli obiettivi formativi qualificanti, di
cui al presente decreto, e le denominazioni dei titoli finali
rilasciati dalle universita' sono
ridefiniti con decreto
del Ministro dell'universita' e della |
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ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro della sanita', in
conformita' con eventuali riformulazioni determinate con i decreti del Ministro della sanita'
adottati ai sensi dell'articolo |
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6, comma
3, del decreto
legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni. |
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Art. 2 |
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1. I corsi di
laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facolta' di
Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo
formativo, di altre facolta'. La formazione prevista dai predetti
corsi avviene nelle Aziende
ospedaliere, nelle Aziende
ospedaliero-universitarie, negli Istituti
di ricovero e
cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture
del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997
e successive modificazioni. A
tal fine sono stipulati appositi protocolli
di intesa tra
le regioni e
le universita', a norma
dell'articolo 6, comma
3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. |
|
2. I
corsi di laurea
finalizzati alla formazione del profilo
dell'educatore professionale e
del tecnico della
prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei con
il concorso di piu' facolta', tra le quali e' comunque
ricompresa la facolta'
di Medicina e
Chirurgia, sulla base di specifiche norme
del regolamento didattico
di ateneo che
ne disciplinano il funzionamento. |
|
Art. 3 |
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1. Le competenti
strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del
corso di laurea,
l'elenco degli insegnamenti, da affidare di
norma a personale
del ruolo sanitario, e delle altre attivita' formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del
decreto ministeriale n. 509/1999,
secondo criteri di stretta funzionalita' con le figure professionali e i relativi profili
individuati dal Ministro della Sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. |
|
2. I
laureati al termine dei percorsi formativi determinati
negli allegati al presente decreto devono acquisire
le competenze professionali
previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della sanita',
adottati ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modificazioni. |
|
Art. 4 |
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1. I
regolamenti didattici di
ateneo stabiliscono il numero di crediti da
assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non
sia specificato nell'allegato. |
|
2. Limitatamente alle attivita'
formative caratterizzanti, qualora negli
allegati siano indicati
piu' di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non
sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti,
i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori
scientifico-disciplinari afferenti ad
almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso,
assegnando ai medesimi
ambiti un numero
adeguato di crediti. E' comunque
riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura
professionale, cui e'
finalizzato il corso
di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti. |
|
3. I
regolamenti didattici possono
disporre l'impiego, tra
le attivita' affini o
integrative, degli ambiti
disciplinari caratterizzanti
non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di
cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. |
|
4. In
considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita'
formative e delle direttive
comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto,
la frazione dell'impegno orario complessivo
riservata allo studio
personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale non puo' essere superiore al trenta per cento. |
|
Art. 5 |
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1. I
crediti formativi universitari dei corsi di laurea di cui al
presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. |
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2. In deroga
alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari dei
corsi di laurea
per la formazione delle figure
professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea
citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente. |
|
Art. 6 |
|
1. Ai
sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di
esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. |
|
2. La prova
finale: |
|
a) consiste nella redazione di un elaborato e
nella dimostrazione di abilita' pratiche; |
|
b) e'
organizzata in due
sessioni in periodi definiti a
livello nazionale, con decreto del
Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della Sanita'; |
|
c) la Commissione per la prova finale e'
composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su
proposta del Consiglio di corso di
laurea, e comprende
almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero
dalle Associazioni professionali
individuate con apposito
decreto del Ministro della sanita'
sulla base della
rappresentativita' a livello nazionale. Le date delle sedute sono
comunicate ai Ministeri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e della sanita' che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle
singole sessioni. In caso di mancata
designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita
il potere sostitutivo. |
|
Art. 7 |
|
1. Le universita' rilasciano i titoli di
laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza. |
|
Art. 8 |
|
1. Le
universita' assicurano la
conclusione dei corsi di diploma universitario e
il rilascio dei
relativi titoli, secondo
gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai
corsi alla data del
presente decreto e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi
studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui
allo stesso decreto.
Ai fini dell'opzione le
universita' valutano in termini
di crediti formativi universitari le attivita' formative svolte in
conformita' agli ordinamenti didattici vigenti. |
|
2. Con
successivo provvedimento,
adottato ai sensi dell'articolo 5 della
legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare
gli accessi ai corsi di
laurea, afferenti alle classi
di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli
articoli 1, 2, 3
e 4 della medesima legge, in
possesso dei requisiti ivi previsti. |
|
3. Modifiche alle classi di cui al presente
decreto e istituzioni di nuove
classi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, possono essere disposte con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e |
|
tecnologica di
concerto con il Ministro della sanita', in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,
del decreto ministeriale n. 509/1999. |
|
Il presente
decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
Roma, 2 aprile 2001
p. IL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
Guerzoni
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Veronesi
Registrato alla
Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio
di controllo preventivo
sui Ministeri dei
servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339
Numerazione e
denominazione
delle classi delle
lauree
N°
classe|Denominazione |Allegato
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle
lauree in professioni sanitarie
|
1 |infermieristiche e professione sanitaria
ostetrica| 1
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni
sanitarie della|
2 |riabilitazione | 2
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni
sanitarie |
3 |tecniche | 3
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle
lauree in professioni sanitarie della |
4 |prevenzione | 4
Classe 1
CLASSE DELLE
LAUREE NELLE
PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE
E PROFESSIONE
SANITARIA OSTETRICA
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
|
|
|
I laureati nella
classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle
scienze infermieristiche e
della professione
sanitaria ostetrica che
svolgono con autonomia
professionale attivita' dirette alla
prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
professionali nonche' dagli
specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per
obiettivi dell'assistenza nell' eta' evolutiva, adulta e geriatrica. |
|
I laureati nella
classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di
base, tale da
consentire loro sia
la migliore comprensione dei
piu' rilevanti elementi,
anche in relazione al
genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai
quali e' rivolto il loro intervento
preventivo e terapeutico, sia la massima
integrazione con le altre
professioni. Devono inoltre saper utilizzare
almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre l'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture
didattiche devono individuare
e costruire altrettanti percorsi
formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili
professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le strutture didattiche individuano a tal
fine, mediante l'opportuna selezione
degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con
particolare riguardo ai
settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati
con provvedimenti della
competente autorita'
ministeriale. Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua
attraverso una formazione
teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico
di ogni profilo,
cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la
piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita'
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con
la supervisione e la guida
di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un
docente appartenente al
piu' elevato livello formativo previsto per ciascun
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo
ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, |
|
devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili
professionali. In particolare: Nell'ambito
della professione sanitaria
di infermiere, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal
D.M. del Ministero della sanitą
14 settembre 1994,
n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero
sono responsabili dell'assistenza
generale infermieristica. Detta
assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa, e' di natura tecnica,
relazionale, educativa. Le
loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei
disabili di tutte le etą e l'educazione sanitaria. I laureati in
infermieristica
partecipano all'identificazione dei bisogni di salute della persona e
della collettivitą; identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e
della collettivitą e formulano
i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e
valutano l'intervento assistenziale
infermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle
prescrizioni
diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente
che in collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali,
avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale
di supporto; svolgono la loro attivita' professionale
in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel
territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca. Nell'ambito
della professione sanitaria di ostetrico/a, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero
della sanita' 14 settembre 1994, n. 740 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel periodo della
gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e
portano a termine
parti eutocici con
propria responsabilita' e prestano
assistenza al neonato.
I laureati in ostetricia, per
quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria
e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunita'; alla
preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e
all'assistenza ad interventi ginecologici; alla
prevenzione e all'accertamento dei tumori della
sfera genitale femminile; ai
programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel
rispetto dell'etica professionale, come membri
dell'equipe sanitaria, gli
interventi assistenziali di
loro competenza; sono in
grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che
richiedono l'intervento medico
e di praticare, ove occorra, le relative
misure di particolare
emergenza; svolgono la loro
attivita' professionale in
strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime
di dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.
Le attivita' pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che
quantitativamente, in
applicazione delle relative
norme dell'Unione Europea,
in particolare lo
standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE.
Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere
pediatrico, i laureati sono operatori
sanitari cui competono
le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 17
gennaio 1997, n. 70 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza
infermieristica pediatrica, preventiva, curativa,
palliativa e riabilitativa e'
di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle
malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e
l'educazione sanitaria. I
laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di
salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della
famiglia; identificano i bisogni di
assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono
e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico;
partecipano ad interventi di
educazione sanitaria sia
nell'ambito della famiglia che
della comunita', alla cura di individui sani in eta' evolutiva
nel quadro di programmi di promozione
della salute e prevenzione delle malattie e
degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale,
domiciliare e |
|
ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale,
domiciliare e ospedaliera dei soggetti
di eta' inferiore a 18 anni, affetti da
malattie acute e
croniche, alla cura
degli individui in
eta' adolescenziale nel quadro
dei programmi di prevenzione e
supporto socio-sanitario;
garantiscono la corretta applicazione delle
prescrizioni
diagnostico-terapeutiche;
agiscono sia individualmente sia
in collaborazione con
gli operatori sanitari
e sociali; si avvalgono,
ove necessario, dell'opera del
personale di supporto per l'espletamento
delle loro funzioni;
svolgono la loro
attivita' professionale
in strutture sanitarie, pubbliche o private,
nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del
personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al
loro profilo professionale. Negli
ordinamenti didattici delle
classi di laurea
deve essere prevista
l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. |
Classe 2
CLASSE DELLE
LAUREE NELLE
PROFESSIONI
SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
|
|
|
I laureati nella
classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
2, comma 1,
operatori delle professioni
sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con
titolarita' e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettivita', attivita' dirette
alla prevenzione, alla cura, alla
riabilitazione e a
procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le
competenze proprie previste
dai relativi profili professionali. I laureati della
classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione
dei piu' rilevanti elementi che
sono alla base
dei processi patologici sui
quali si focalizza il loro
intervento riabilitativo e/o
terapeutico in eta'
evolutiva, adulta e
geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali. Le
strutture didattiche devono
pertanto individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati
funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della
sanita'. Le strutture didattiche
individuano a tal fine, mediante l'opportuna
selezione degli ambiti
disciplinari delle attivita'
formative caratterizzanti,
con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per
l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura di
operatore dell'area sanitaria, e' indispensabile una
adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari. In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di
seguito indicate e
specificate riguardo ai
singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorita' ministeriale. Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga
conseguita nel contesto lavorativo
specifico di ogni
profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di
tutte le necessarie
competenze e la loro immediata spendibilita'
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita' formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con
la supervisione e la guida
di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al piu' elevato
livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I
laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono raggiungere le
competenze previste dagli
specifici profili professionali. In particolare: Nell'ambito della professione sanitaria del podologo, i
laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanita' 14 settembre
1994, n. 666 e successive modificazioni
ed integrazioni; ovvero
trattano direttamente, nel
rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi
incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita', le
unghie ipertrofiche, deformi e
incarnite, nonche' il piede doloroso. I
laureati in podologia, su prescrizione medica,
prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni delle
verruche del piede e comunque
assistono, anche ai
fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di
malattie a rischio; individuano e segnalano al medico le
sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico;
svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime
di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria del
fisioterapista, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 14
settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero svolgono, in via autonoma
o in collaborazione con
altre figure sanitarie, gli interventi
di prevenzione, cura
e riabilitazione nelle aree della motricita', delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti
a eventi patologici, a varia eziologia,
congenita od acquisita. I
laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze,
elaborano, anche in
equipe multidisciplinare, la definizione del programma di
riabilitazione volto all'individuazione ed
al superamento del
bisogno di salute
del disabile; praticano autonomamente attivita'
terapeutica per la
rieducazione funzionale delle disabilita' motorie,
psicomotorie e cognitive
utilizzando terapie fisiche,
manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione di protesi
ed ausili, ne
addestrano all'uso e
ne verificano l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa
attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attivita' di
studio, didattica e
consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli
dove si richiedono le loro competenze professionali; svolgono la loro attivita' professionale
in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime
di dipendenza o
libero-professionale.
Nell'ambito della professione sanitaria del logopedista, i
laureati sono operatori sanitari
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanita' 14
settembre 1994, n.
742 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero svolgono
la loro attivita' nella prevenzione e nel trattamento
riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione
in eta' evolutiva, adulta e
geriatrica. L'attivita' dei laureati in logopedia e' volta
all'educazione e rieducazione di tutte le patologie
che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e
scritto e degli handicap
comunicativi. Essi, in
riferimento alla diagnosi ed
alla prescrizione del
medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, il
bilancio logopedico volto
all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del
disabile; praticano autonomamente attivita'
terapeutica per la rieducazione funzionale delle
disabilita' comunicative e cognitive, utilizzando terapie
logopediche di abilitazione e riabilitazione della
comunicazione e del
linguaggio, verbali e
non verbali; propongono l'adozione di ausili, ne
addestrano all'uso e
ne verificano
l'efficacia; svolgono attivita'
di studio, didattica e consulenza
professionale, nei servizi
sanitari ed in quelli dove si richiedono
le loro competenze professionali;
verificano le rispondenze
della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono la loro
attivita' professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria dell'ortottista e dell'assistente
di oftalmologia, i laureati
sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994,
n. 743 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero trattano, su prescrizione del medico, i disturbi
motori e sensoriali della visione
ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica. I
laureati in ortottica ed assistenza oftalmologica sono responsabili
dell'organizzazione, della pianificazione
e della qualita'
degli atti professionali svolti nell'ambito delle
loro mansioni; svolgono
la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria del terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, i laureati
sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M.
del Ministero della sanita'
17 gennaio 1997,
n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in
collaborazione con l'equipe
multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con
le altre discipline dell'area pediatrica, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie
neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricita',
della neuropsicologia e
della psicopatologia dello
sviluppo. I laureati in
terapia della neuro
e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, in riferimento alle diagnosi e alle
prescrizioni mediche, nell'ambito delle
specifiche competenze, adattano
gli interventi terapeutici
alle peculiari caratteristiche dei pazienti in eta' evolutiva con
quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazione
alle funzioni emergenti; individuano ed
elaborano, nell'equipe
multiprofessionale, il programma
di prevenzione, di terapia e riabilitazione volto
al superamento del bisogno di salute
del bambino con
disabilita' dello sviluppo;
attuano interventi
terapeutici e riabilitativi nei disturbi percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di
simbolizzazione e di interazione del
bambino fin dalla nascita;
attuano procedure rivolte all'inserimento dei soggetti portatori di
disabilita' e di
handicap neuro-psicomotorio
e cognitivo; collaborano
all'interno dell'equipe multiprofessionale
con gli operatori
scolastici per l'attuazione
della prevenzione, della
diagnosi funzionale e
del profilo dinamico-funzionale del
piano educativo individualizzato;
svolgono attivita' terapeutica per
le disabilita' neuro-psicomotorie, psicomotorie e
neuropsicologiche in eta'
evolutiva utilizzando
tecniche specifiche per
fascia d'eta' e
per singoli stadi
di sviluppo; attuano procedure
di valutazione dell'interrelazione tra funzioni affettive, funzioni cognitive e
funzioni motorie per ogni singolo
disturbo neurologico, neuropsicologico e psicopatologico
ell'eta' evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico e
terapeutico tra rappresentazione somatica e vissuto
corporeo e tra potenzialita' funzionali generali e relazione oggettuale; elaborano
e realizzano il
programma terapeutico che
utilizza schemi e
progetti neuromotori come
atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizzano
altresi' la dinamica corporea come
integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni interpersonali; verificano
l'adozione di protersi
e di ausili rispetto ai compensi neuropsicologici e al rischio
psicopatologico; partecipano
alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie
acute e croniche
dell'infanzia; documentano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata secondo gli obiettivi di recupero |
|
funzionale e
le caratteristiche proprie
delle patologie che si modificano in
rapporto allo sviluppo; svolgono attivita' di studio, di didattica
e di ricerca specifica applicata, e di consulenza professionale,
nei servizi sanitari e nei
luoghi in cui si richiede la loro
competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento
relativo al loro profilo
professionale; svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria del
tecnico della
riabilitazione psichiatrica, i laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M.
del Ministero della sanita' del 29 marzo 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero
svolgono, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato in un equipe
multidisciplinare, interventi
riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilita' psichica. I laureati in
riabilitazione psichiatrica
collaborano alla valutazione della disabilita' psichica e delle
potenzialita' del soggetto,
analizza bisogni e istanze evolutive e
rivela le risorse
del contesto familiare e
socio-ambientale,
collaborano all'identificazione degli
obiettivi formativo-terapeuci
e di riabilitazione
psichiatrica nonche' alla formulazione dello specifico programma
di intervento mirato
al |
|
recupero e
allo sviluppo del
soggetto in trattamento; attuano interventi
volti
all'abilitazione/riabilitazione
dei soggetti alla cura di se'
e alle relazioni
interpersonali di varia complessita' nonche', ove possibile, ad
un'attivita' lavorativa; operano nel contesto della
prevenzione primaria sul
territorio, al fine di promuovere lo
sviluppo delle relazioni
di rete, per
favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di
patologie manifestate; operano sulle
famiglie e sul
contesto sociale dei
soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella
comunita'; collaborano alla valutazione degli esiti del
programma di abilitazione e
riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro
attivita' professionale in strutture
e servizi sanitari
pubblici o privati,
in regime di dipendenza o
libero-professionale. Nell'ambito
della professione sanitaria della terapista
occupazionale, i laureati
sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal
D.M. del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 136 e
successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano nell'ambito della prevenzione, cura
e riabilitazione dei soggetti
affetti da malattie
e disordini fisici, psichici sia con disabilita' temporanee che permanenti, utilizzando attivita' espressive,
manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I laureati in terapia occupazionale, in
riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle
loro competenze ed in collaborazione
con altre figure
socio-sanitarie,
effettuano una valutazione
funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in equipe
multidisciplinare, la definizione del programma
riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni
del disabile ed
al suo avviamento verso l'autonomia personale nell'ambiente di
vita quotidiana e
nel tessuto sociale; trattano condizioni fisiche, psichiche e
psichiatriche, temporanee o
permanenti, rivolgendosi a
pazienti di tutte le eta'; utilizzano attivita' sia
individuali che di gruppo,
promuovendo il recupero e l'uso
ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all'adattamento e all'integrazione dell'individuo nel proprio
ambiente personale, domestico e
sociale; individuano ed esaltano gli aspetti motivazionali
e le potenzialita' di adattamento
dell'individuo, proprie della specificita' terapeutica occupazionale;
partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in alternativa a specifici ausili;
propongono, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuovono
azioni educative verso il soggetto in
trattamento, verso la famiglia
e la collettivita'; verificano le
rispondenze tra la metodologia
riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale;
svolgono attivita' di studio e
ricerca, di didattica
e di supporto in tutti gli
ambiti in cui e' richiesta la loro
specifica professionalita';
contribuiscono alla formazione
del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale; svolgono la loro
attivita' professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria dell'educatore professionale, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520
e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero attuano specifici progetti
educativi e riabilitativi, nell'ambito di un
progetto terapeutico
elaborato da un'equipe
multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato
della personalita' con
obiettivi educativo/relazionali
in un contesto
di partecipazione e recupero alla
vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento
psico-sociale dei soggetti in difficolta'. I laureati in
educazione professionale
programmano, gestiscono e
verificano interventi
educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialita' dei soggetti
in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu'
avanzati di autonomia;
contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e
risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il
progetto educativo integrato;
programmano, organizzano, gestiscono e |
|
verificano le
loro attivita' professionali all'interno di servizi
socio-sanitari e strutture
socio-sanitarie-riabilitative
e socio educative, in
modo coordinato e
integrato con altre
figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento
diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei
gruppi, della collettivita'; operano sulle
famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo
scopo di favorire il
reinserimento nella comunita'; partecipano
ad attivita' di
studio, ricerca e
documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono
alla formazione degli studenti e del
personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e all'educazione
alla salute; svolgono la loro attivita' professionale, nell'ambito delle
loro competenze, in
strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul
territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in
regime di dipendenza o libero
professionale. Negli ordinamenti didattici
delle classi di
laurea deve essere
prevista l'attivita' didattica in
materia di radioprotezione secondo i
contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio
2000, n. 187. |
ALLEGATO N° 3
Classe 3
CLASSE DELLE
LAUREE NELLE
PROFESSIONI SANITARIE
TECNICHE
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
|
I laureati nella
classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
3, comma 1,
operatori delle professioni
sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e
dell'area tecnico-assistenziale che
svolgono, con autonomia professionale, le procedure
tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche
diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita'
tecnico-assistenziale, in attuazione
di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle
figure e dei relativi profili
professionali definiti con decreto
del Ministro della sanita'. I laureati nella classe sono dotati di
un'adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu'
rilevanti elementi che
sono alla base
dei processi patologici che si sviluppano in eta' evolutiva,
adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico.
Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali. Le strutture
didattiche devono individuare
e costruire altrettanti percorsi
formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili
professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le strutture didattiche individuano a tal
fine, mediante l'opportuna selezione
degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con
particolare riguardo ai
settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati
con provvedimenti della
competente autorita'
ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali
si attua attraverso una formazione teorica e pratica che
includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga
conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni
profilo, cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di
tutte le necessarie
competenze e la loro immediata spendibilita'
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attivita'
formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione e
la guida di
tutori professionali appositamente assegnati, coordinata
da un docente
appartenente al piu'
elevato livello formativo
previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove
esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli
specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto
del Ministero della sanita' in corso
di perfezionamento, citato nelle premesse. |
|
In particolare: |
|
Area
tecnico-diagnostica |
|
Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico
audiometrista, i laureati sono operatori
sanitari cui competono
le attribuzioni previste dal
D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 667 e
successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero svolgono la loro
attivita' nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle
patologie del sistema
uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico.
L'attivita' dei laureati in tecniche audiometriche e' volta all'esecuzione di tutte le
prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche di
valutazione e misura del sistema uditivo e vestibolare ed
alla riabilitazione dell'handicap conseguente a patologia
dell'apparato uditivo e
vestibolare. Essi operano, su prescrizione del medico,
mediante atti professionali che implicano la
piena responsabilita' e
la conseguente autonomia;
collaborano con altre figure professionali ai programmi di
prevenzione e di riabilitazione delle
sordita' utilizzando tecniche
e metodologie strumentali e
protesiche; svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della
professione sanitaria del
tecnico di laboratorio biomedico, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le
attribuzioni previste dal
D.M Ministero della sanita' 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero sono
responsabili degli atti
di loro competenza, svolgono
attivita' di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad
analisi biomediche e biotecnologiche
ed in particolare di
biochimica, di microbiologia e virologia,
di farmacotossicologia, di
immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche
diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico
professionale le loro prestazioni lavorative in
diretta collaborazione con
il personale laureato
di laboratorio preposto alle diverse responsabilita' operative di
appartenenza; sono responsabili,
nelle strutture di
laboratorio, del corretto adempimento delle
procedure analitiche e
del loro operato, nell'ambito delle
loro funzioni in applicazione dei protocolli di
lavoro definiti dai
dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza
delle prestazioni erogate agli
indicatori e standard predefiniti
dal responsabile della
struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature
utilizzate, provvedono alla
manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di
piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione
e organizzazione del
lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; svolgono la loro attivita' in strutture di
laboratorio pubbliche e
private, autorizzate secondo
la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca. Nell'ambito
della professione sanitaria
di tecnico di radiologia
medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui competono
le attribuzioni previste
dal D.M. del Ministero della sanita' 26
settembre 1994, n.
746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare indagini
e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di
radioprotezione previste dall'Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche
radiologiche sono abilitati
a svolgere, in
conformita' a quanto disposto
dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o
in collaborazione con altre
figure sanitarie, su
prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di
sorgenti di radiazioni ionizzanti,
sia artificiali che
naturali, di energie
termiche, ultrasoniche, di
risonanza magnetica nucleare nonche' gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla
programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura
in cui operano
nel rispetto delle
loro competenze; programmano e gestiscono
l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il
medico radiodiagnosta, con il
medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico
sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente
definiti dal responsabile della struttura;
sono responsabili degli
atti di loro
competenza, in particolare
controllando il corretto funzionamento delle
apparecchiature loro affidate,
provvedendo alla eliminazione di inconvenienti
di modesta entita' e attuando
programmi di verifica e controllo
a garanzia della
qualita' secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono
la loro attivita' nelle strutture sanitarie
pubbliche o private, in rapporto di
dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione del
personale di supporto e
concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca. Nell'ambito
della formazione della predetta figura professionale, le
universita' assicurano
un'adeguata formazione in
materia di protezione dalle
radiazioni ionizzanti. Nell'ambito
della professione sanitaria del tecnico di neurofisiopatologia, i laureati sono
operatori sanitari cui competono
le attribuzioni previste
dal D.M. del Ministero della sanita' 15 marzo 1995,
n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro attivita' nell'ambito
della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente,
su prescrizione medica, le
metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico
(elettroencefalografia,
elettroneuromiografia, poligrafia,
potenziali evocati,
ultrasuoni). I laureati in tecniche di
diagnostica
neurofisiopatologica
applicano le metodiche
piu' idonee per la
registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul
paziente e sulle
apparecchiature ai fini
della realizzazione di un programma di lavoro
diagnostico-strumentale o di ricerca
neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico specialista; gestiscono compiutamente il
lavoro di raccolta e di
ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su
richiesta devono redarre
un rapporto descrittivo sotto l'aspetto tecnico; hanno
dirette responsabilita' nell'applicazione e
nel risultato finale della
metodica diagnostica
utilizzata; impiegano metodiche
diagnostico-strumentali per l'accertamento
dell'attivita' elettrocerebrale
ai fini clinici e/o
medico-legali; provvedono alla predisposizione e controllo della
strumentazione delle
apparecchiature in dotazione; esercitano la loro
attivita' in strutture sanitarie
pubbliche e private, in regime
di dipendenza o libero professionale. |
|
Area
tecnico-assistenziale |
|
Nell'ambito della
professione sanitaria del tecnico ortopedico, i laureati sono
operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal
D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 665 e
successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero operano, su prescrizione medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento,
applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e
di sostegno dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano
l'energia esterna o
energia mista corporea
ed esterna, mediante rilevamento
diretto sul paziente di misure
e modelli. I laureati in tecniche
ortopediche, nell'ambito delle
loro competenze, addestrano il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi
applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per
la fornitura, la sostituzione e
la riparazione delle
protesi e delle ortesi applicate; collaborano con altre figure professionali
al trattamento multidisciplinare
previsto nel piano
di riabilitazione; sono responsabili dell'organizzazione, pianificazione e qualita' degli
atti professionali svolti nell'ambito delle loro mansioni;
svolgono la loro attivita' professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale. Nell'ambito
della professione sanitaria del tecnico audioprotesista, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanita' 14 settembre 1994, n. 668
e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero
svolgono la loro attivita' nella fornitura, adattamento e controllo
dei presidi protesici per la
prevenzione e correzione dei deficit uditivi;
operano su prescrizione del medico
mediante atti professionali che implicano
la piena responsabilita' e la conseguente autonomia. L'attivita'
del laureati in audioprotesi e' volta all'applicazione
dei presidi protesici mediante il
rilievo dell'impronta del condotto uditivo
esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di
altri sistemi di
accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di
valutazione protesica. Essi collaborano con altre figure
professionali ai programmi di prevenzione e di
riabilitazione delle sordita' mediante la fornitura di presidi protesici e
l'addestramento al loro uso;
svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o
libero-professionale. Nell'ambito
della professione sanitaria del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare,
i laureati sono operatori sanitari
cui competono le
attribuzioni previste dal D.M.
del Ministero della sanita' 27 luglio 1998, n. 316 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero provvedono alla conduzione e manutenzione delle
apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche
di emodinamica. Le loro
mansioni sono esclusivamente di natura tecnica; coadiuvano il personale
medico negli ambienti
idonei fornendo indicazioni
essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica,
apparecchiature finalizzate alla
diagnostica emodinamica o vicariati
le funzioni cardiocircolatorie. I
laureati in tecnica
della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
pianificano, gestiscono e
valutano quanto necessario per il buon funzionamento delle
apparecchiature di cui
sono responsabili;
garantiscono la corretta
applicazione delle tecniche di supporto richieste; svolgono
la loro attivita'
professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di
dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di
supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento
relativo al profilo
professionale e alla
ricerca nelle materie
di loro competenza.
Nell'ambito della professione sanitaria
dell'igienista dentale, i laureati
sono gli operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 15 marzo 1999, n.
137 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero svolgono,
su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati
all'esercizio dell'odontoiatria, compiti
relativi alla prevenzione delle
affezioni orodentali. I
laureati in igiene dentale svolgono attivita' di educazione sanitaria
dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria
nell'ambito del sistema
sanitario pubblico;
collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e
si occupano della
raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro
e alla levigatura delle
radici nonche' all'applicazione topica dei vari mezzi
profilattici; provvedono
all'istruzione sulle varie metodiche
di igiene orale
e sull'uso dei
mezzi diagnostici idonei
ad evidenziare placca batterica
e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli
clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini
della tutela della salute dentale; svolgono
la loro attivita'
professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli
odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio
dell'odontoiatria. Nell'ambito della professione sanitaria del dietista, i
laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero
della sanita' 14 settembre
1994, n. 744 e successive modificazioni
ed integrazioni; ovvero sono competenti per tutte le
attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della
nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi
e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della
normativa vigente. I
laureati in pietistica organizzano e
coordinano le attivita' specifiche relative
all'alimentazione in generale
e alla dietetica
in particolare; collaborano
con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario
del servizio di
alimentazione; elaborano,
formulano ed attuano le diete
prescritte dal medico
e ne controllano l'accettabilita'
da parte del paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare
dei disturbi del
comportamento alimentare; studiano ed elaborano la
composizione di razioni alimentari atte
a soddisfare i
bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e
pianificano
l'organizzazione dei servizi
di alimentazione di comunita'
di sani e di malati; svolgono attivita' didattico-educativa e di informazione finalizzate alla
diffusione di principi di
alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono
stato di salute
del singolo, di collettivita' e di gruppi di popolazione; svolgono la loro attivita'
professionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Negli ordinamenti didattici delle classi
di laurea deve essere prevista l'attivita' didattica in materia di
radioprotezione secondo i contenuti
di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. |
Allegato 4
CLASSE DELLE
LAUREE NELLE
PROFESSIONI
SANITARIE DELLA PREVENZIONE
OBIETTIVI
FORMATIVI QUALIFICANTI
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I laureati nella
classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo
4, comma 1, gli operatori
delle professioni tecniche della
prevenzione che svolgono con autonomia
tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in
materia di igiene e sicurezza
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e
delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali attivita' devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita'
derivante dai profili professionali. I laureati nella classe sono dotati di
un'adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei piu'
rilevanti elementi che
sono alla base
dei processi patologici dell'eta'
evolutiva, adulta e
geriatrica sui quali si focalizza
il loro intervento preventivo e/o riabilitativo. Devono inoltre saper utilizzare
almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali. Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire altrettanti
percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili
professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le strutture didattiche individuano a tal
fine, mediante l'opportuna selezione
degli ambiti disciplinari delle attivita' formative caratterizzanti, con
particolare riguardo ai
settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati
con provvedimenti della
competente autorita'
ministeriale. Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua
attraverso una formazione
teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico
di ogni profilo,
cosi' da garantire, al termine del percorso formativo, la
piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilita'
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale,
riveste l'attivita'
formativa pratica e di tirocinio
clinico, svolta con la supervisione e
la guida di
tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un
docente appartenente al
piu' elevato livello formativo previsto per ciascun
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo
ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli
specifici profili professionali. In particolare: Nell'ambito della
professione sanitaria del tecnico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di
lavoro, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del
Ministro della sanita' 17
gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero
sono responsabili, nell'ambito delle loro
competenze, di tutte
le attivita' di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti
e delle bevande, di igiene di sanita' pubblica
e veterinaria. I
laureati in prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di
lavoro, operanti nei servizi con compiti ispettivi
e di vigilanza, sono, nei
limiti delle loro
attribuzioni, ufficiali di
polizia giudiziaria; svolgono attivita' istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attivita'
soggette a controllo. Nell'ambito dell'esercizio della professione, essi
istruiscono, determinano,
contestano e notificano le
irregolarita' rilevate e formulano pareri nell'ambito delle
loro competenze; vigilano
e controllano gli ambienti di vita e di lavoro e
valutano la necessita' di effettuare
accertamenti ed inchieste
per infortuni e malattie
professionali; vigilano e controllano la rispondenza delle
strutture e degli
ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse e le condizioni
di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualita' degli
alimenti e bevande destinati
all'alimentazione dalla produzione al consumo e valutano la
necessita' di procedere a successive indagini specialistiche; vigilano e controllano l'igiene e sanita'
veterinaria, nell'ambito delle
loro competenze, e
valutano la necessita' di
procedere a successive indagini; vigilano e controllano i prodotti
cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria per indagini
sui reati contro
il patrimonio ambientale, sulle condizioni
di igiene e
sicurezza nei luoghi
di lavoro e sugli alimenti; vigilano
e controllano quant'altro previsto da leggi e regolamenti in materia di
prevenzione sanitaria e
ambientale, nell'ambito
delle loro competenze; svolgono con autonomia tecnico professionale le
loro attivita' e
collaborano con altre figure professionali all'attivita'
di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in
cui operano; sono
responsabili dell'organizzazione
della pianificazione, dell'esecuzione e della qualita'
degli atti svolti
nell'esercizio della loro
attivita' professionale;
partecipano ad attivita'
di studio, didattica
e consulenza
professionale nei servizi sanitari e nei luoghi dove e'
richiesta la loro
competenza professionale; contribuiscono alla formazione del
personale e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al
loro profilo professionale e
alla ricerca; svolgono la loro
attivita' professionale, in
regime di dipendenza o libero-professionale,
nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e
vigilanza previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito della professione sanitaria
dell'assistente sanitario, i laureati
sono operatori sanitari
cui competono le
attribuzioni previste dal D.M.
del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero sono addetti alla
prevenzione, alla promozione ed all'educazione per
la salute. L'attivitą' dei
laureati in assistenza sanitaria e' rivolta alla persona, alla famiglia e
alla collettivitą. Essi individuano i bisogni di salute e le priorita' di intervento
preventivo, educativo e di recupero; identificano i bisogni di salute
sulla base dei dati epidemiologici
e socio-culturali; individuano
i fattori biologici e sociali di rischio
e sono responsabile dell'attuazione e della
soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle loro
competenze; progettano, programmano, attuano e valutano
gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
collaborano alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed
a campagne per
la promozione e
l'educazione sanitaria; concorrono alla formazione e
all'aggiornamento degli operatori
sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia
dell'educazione sanitaria; intervengono nei programmi di
pianificazione familiare e
di educazione sanitaria, sessuale
e socio-affettiva; attuano interventi specifici di sostegno alla
famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i medici di
medicina generale ed
altri operatori sul territorio
e partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per
quanto di loro competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle
famiglie, nelle scuole
e nelle comunita' assistite e controllano
l'igiene dell'ambiente e
del rischio infettivo; relazionano e
verbalizzano alle autorita' competenti e propongono soluzioni operative;
operano nell'ambito dei
centri congiuntamente o
in alternativa con i servizi
di educazione alla salute, negli uffici di relazione con
il pubblico; collaborano, per quanto di
loro competenza, agli interventi di promozione ed educazione
alla salute nelle scuole; partecipano alle iniziative di
valutazione e
miglioramento alla qualita'
delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in
particolare, i livelli di gradimento da parte degli
utenti; concorrono alle
iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini
con particolare riferimento alla promozione della
salute; partecipano alle
attivita' organizzate in
forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con
funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai
dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo
individuati dalla programmazione
sanitaria nazionale, regionale
e locale; svolgono le loro
funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e
strumenti specifici; svolgono attivitą didattico-formativa
e di consulenza nei servizi,
ove richiesta la loro competenza professionale; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con
altri operatori sanitari,
sociali e scolastici, avvalendosi,
ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro
profilo professionale; svolgono la loro attivita' professionale in
strutture, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale. Negli
ordinamenti didattici delle
classi di laurea
deve essere prevista
l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del
decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. |
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