MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 aprile 2001

Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie

(GU n. 128 del 5-6-2001)

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO  l'articolo  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

VISTO  l'articolo  11,  commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;

VISTA  la  legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1,comma 1, lettera a);

VISTO  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e  in particolare gli articoli 3, 4, 5,10;

VISTI  i  decreti  ministeriali  23  dicembre  1999  e 26 giugno 2000

            concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

VISTO   il   decreto  ministeriale  4  ottobre  2000  concernente  la declaratoria  dei contenuti dei              

            settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;

VISTE   le  direttive  dell'Unione  Europea  77/452/CEE,  77/453/CEE, 80/154/CEE,  80/155/CEE,     

            e  successive modificazioni, concernenti il reciproco  riconoscimento  dei  diplomi  e

            certificati,  nonche'  il coordinamento  delle  disposizioni legislative e regolamentari per le

            attivita' di infermiere e di ostetrica/o;

VISTO  il  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione   della  direttiva        

            89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema generale  di  riconoscimento  dei diplomi di istruzione  

            superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

VISTO  il  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva

            97/43 Euratom;

VISTO  l'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

            modificazioni e integrazioni;

VISTI  i  decreti  del Ministro della sanita' nn. 665, 666, 667, 668, 739,  740,  741,  742,  743,  744 

           del  14.09.1994,  nn. 745, 746 del 26.09.1994,  n.  183  del  15.03.1995,  nn.  56,  58, 69, 70,

           136 del 17.01.1997,  n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e

           del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3,   del  predetto  decreto  legislativo   

           n.  502/1992  e  successive modificazioni;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

CONSIDERATA   l'esigenza  di  provvedere  alla  rideterminazione  dei percorsi  della formazione

                  universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione,

                  tecniche e della prevenzione   nel   quadro  della  disciplina  generale  degli  studi

                  universitari  recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000;

VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro  dell'universita' e della

             ricerca scientifica e tecnologica, 29  marzo  2001,  con  il  quale, in attuazione dell'articolo

            6 della predetta  legge  251/2000,  sono  state individuate e classificate le figure

            professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

CONSIDERATA     la    necessita'    di    assicurare    l'omogeneita' dell'articolazione  delle classi

                          alla ripartizione tra le professioni sanitarie   infermieristiche   e  ostetriche,  della  

                          riabilitazione,tecniche  e della prevenzione in conformita' alle prescrizioni di cui

                       alla  predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;

VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;

VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001;

VISTO  il  parere  del Consiglio superiore di sanita' - Sezione II -, reso nell'adunanza del 5 febbraio

             2001;

ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanita' con nota del 23 febbraio 2001 (prot.

                       n. 100/199.21/2108);

VISTI  i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII

            Commissione del Senato della Repubblica, reso l'8 marzo 2001;

 

DECRETA:

 

Art. 1

 

1.  Il  presente  decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 95,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonche'  dell'articolo  4,  commi  1  e 2, del decreto ministeriale 3

novembre  1999,  n.  509,  le  classi  dei  corsi  di  laurea  per le professioni    sanitarie   infermieristiche   e   ostetriche,   della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.

 

2.  I  corsi  di  laurea  istituiti  dalle  universita', ai sensi del presente  provvedimento e con le modalita' previste dall'articolo 11, comma  1,  della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo  gli  specifici  profili  professionali  di  cui  ai  decreti adottati  dal  Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

 

3.  Le  universita' attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto  del  Ministro della sanita', adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

 

4.   Le   universita'   adeguano   gli   ordinamenti  didattici  alle disposizioni  del  presente  decreto,  entro  18  mesi  dalla data di pubblicazione   di   quest'ultimo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica Italiana.

 

5.  Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e  le  denominazioni  dei  titoli finali rilasciati dalle universita' sono  ridefiniti  con  decreto  del Ministro dell'universita' e della

ricerca  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita',  in conformita' con eventuali riformulazioni determinate con i  decreti del Ministro della sanita' adottati ai sensi dell'articolo

 

6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive modificazioni.

Art. 2

1. I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono  istituiti e attivati dalle facolta' di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facolta'.  La  formazione  prevista  dai predetti corsi avviene nelle Aziende  ospedaliere,  nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico ovvero presso altre  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private  accreditate  a  norma  del decreto ministeriale 24 settembre  1997  e  successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli  di  intesa  tra  le  regioni  e  le  universita', a norma dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2.  I  corsi  di  laurea  finalizzati  alla  formazione  del  profilo dell'educatore   professionale   e   del  tecnico  della  prevenzione nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei  con  il  concorso  di piu' facolta', tra le quali e' comunque ricompresa  la  facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia,  sulla  base di specifiche   norme   del  regolamento  didattico  di  ateneo  che  ne disciplinano il funzionamento.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico  del  corso  di  laurea,  l'elenco  degli  insegnamenti, da affidare  di  norma  a  personale  del ruolo sanitario, e delle altre attivita'  formative  di  cui  all'articolo  12, comma 2, del decreto ministeriale  n.  509/1999,  secondo criteri di stretta funzionalita' con  le  figure  professionali  e  i relativi profili individuati dal Ministro della Sanita' ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

2.  I  laureati  al  termine dei percorsi formativi determinati negli allegati   al   presente   decreto  devono  acquisire  le  competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della  sanita',  adottati  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Art. 4

1.  I  regolamenti  didattici  di  ateneo  stabiliscono  il numero di crediti  da  assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

2.  Limitatamente  alle  attivita' formative caratterizzanti, qualora negli  allegati  siano  indicati  piu' di tre ambiti disciplinari per ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso, assegnando  ai  medesimi  ambiti  un  numero  adeguato di crediti. E' comunque  riservato  all'ambito  specifico corrispondente alla figura professionale,  cui  e'  finalizzato  il  corso  di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.

3.  I  regolamenti  didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le attivita'   affini   o   integrative,   degli   ambiti   disciplinari caratterizzanti  non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.

4.  In  considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attivita' formative  e  delle  direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo  riservata  allo  studio  personale  o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo' essere superiore al trenta per cento.

Art. 5

1.  I  crediti  formativi  universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari  dei  corsi  di  laurea  per  la formazione delle figure professionali    dell'infermiere,    dell'infermiere   pediatrico   e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.

Art. 6

1.  Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992  e  successive  modificazioni,  la prova finale dei corsi di laurea  afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.

2. La prova finale:

a)  consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilita' pratiche;

b)  e'  organizzata  in  due  sessioni  in periodi definiti a livello nazionale,  con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanita';

c)  la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di  corso  di  laurea,  e  comprende  almeno  2  membri designati dal Collegio  professionale,  ove  esistente,  ovvero  dalle Associazioni professionali  individuate  con  apposito  decreto del Ministro della sanita'  sulla  base della rappresentativita' a livello nazionale. Le date  delle  sedute  sono  comunicate ai Ministeri dell'universita' e della  ricerca  scientifica e tecnologica e della sanita' che possono inviare  esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso  di  mancata  designazione  dei  predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 7

1.  Le universita' rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.

Art. 8

1.  Le  universita'  assicurano  la  conclusione dei corsi di diploma universitario   e  il  rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli ordinamenti  didattici  vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla  data  del  presente decreto e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di  cui  allo  stesso  decreto.  Ai  fini dell'opzione le universita' valutano  in  termini  di crediti formativi universitari le attivita' formative svolte in conformita' agli ordinamenti didattici vigenti.

2.  Con  successivo  provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 della  legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli  accessi  ai  corsi  di  laurea,  afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,  2,  3  e  4  della  medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.

3.  Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove  classi,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  possono essere disposte con decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', in conformita' alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto ministeriale n. 509/1999.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

  Roma, 2 aprile 2001

 

                                                          p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

                                          E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

                                                                                 Guerzoni

 

IL MINISTRO DELLA SANITA'

       Veronesi

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei 

servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339

 

Numerazione e denominazione

delle classi delle lauree

 

N° classe|Denominazione                                                                                |Allegato

---------------------------------------------------------------------

|Classe delle lauree in professioni sanitarie          |

1   |infermieristiche e professione sanitaria ostetrica|   1

---------------------------------------------------------------------

  |Classe delle lauree in professioni sanitarie della|

                         2    |riabilitazione                                                       |   2

---------------------------------------------------------------------

  |Classe delle lauree in professioni sanitarie      |

                          3    |tecniche                                                            |   3

---------------------------------------------------------------------

|Classe delle lauree in professioni sanitarie della |

                       4    |prevenzione                                                          |   4

 

 

 

Classe 1

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE

E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  articolo  1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area   delle   scienze   infermieristiche  e  della  professione sanitaria   ostetrica   che   svolgono  con  autonomia  professionale attivita'  dirette  alla  prevenzione, alla cura e salvaguardia della  salute  individuale  e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle  norme  istitutive  dei  relativi profili professionali nonche' dagli  specifici  codici  deontologici  ed utilizzando metodologie di pianificazione  per  obiettivi  dell'assistenza  nell' eta' evolutiva, adulta e geriatrica.

I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline   di  base,  tale  da  consentire  loro  sia  la  migliore comprensione  dei  piu'  rilevanti  elementi,  anche  in relazione al genere,  che  sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali  e' rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima  integrazione  con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare  almeno  una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni  generali. Le  strutture  didattiche  devono individuare e costruire altrettanti percorsi  formativi  atti  alla realizzazione delle diverse figure di laureati  funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione   degli   ambiti  disciplinari  delle  attivita'  formative caratterizzanti,     con     particolare    riguardo    ai    settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito   indicate   e   specificate   riguardo  ai  singoli  profili identificati    con    provvedimenti   della   competente   autorita' ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  cosi'  da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attivita' formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e   la   guida   di  tutori  professionali  appositamente  assegnati, coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,

devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili professionali. In particolare: Nell'ambito  della  professione  sanitaria  di infermiere, i laureati sono  operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste dal D.M.  del  Ministero  della  sanitą  14  settembre  1994,  n.  739 e successive  modificazioni  ed  integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza    generale    infermieristica.    Detta   assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, e' di   natura  tecnica,  relazionale,  educativa.  Le  loro  principali funzioni  sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e  dei disabili di tutte le etą e l'educazione sanitaria. I laureati  in  infermieristica  partecipano  all'identificazione  dei bisogni di salute della persona e della collettivitą; identificano i bisogni di assistenza  infermieristica  della  persona  e  della collettivitą e formulano  i  relativi  obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento  assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione  delle  prescrizioni  diagnostico-terapeutiche; agiscono sia  individualmente  che  in  collaborazione con gli altri operatori sanitari  e  sociali,  avvalendosi,  ove  necessario,  dell'opera del personale  di  supporto;  svolgono la loro attivita' professionale in strutture   sanitarie,   pubbliche   o   private,  nel  territorio  e nell'assistenza    domiciliare,    in    regime   di   dipendenza   o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito  della  professione  sanitaria di ostetrico/a, i laureati sono  operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste dal D.M.  Ministero  della sanita' 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni  ed  integrazioni;  ovvero  assistono  e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono   e   portano   a   termine   parti  eutocici  con  propria responsabilita'  e  prestano  assistenza  al  neonato.  I laureati in ostetricia,  per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella  comunita';  alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione   e  all'assistenza  ad  interventi  ginecologici;  alla prevenzione  e  all'accertamento  dei  tumori  della  sfera  genitale femminile;   ai   programmi   di   assistenza  materna  e  neonatale; gestiscono,   nel  rispetto  dell'etica  professionale,  come  membri dell'equipe   sanitaria,   gli   interventi   assistenziali  di  loro competenza;  sono  in  grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche  che  richiedono  l'intervento medico e di praticare, ove occorra,  le  relative  misure  di particolare emergenza; svolgono la loro  attivita'  professionale  in  strutture  sanitarie, pubbliche o private,    in   regime   di   dipendenza   o   libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e  alla  ricerca.  Le attivita' pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia  qualitativamente  che  quantitativamente,  in applicazione delle relative  norme  dell'Unione  Europea,  in  particolare  lo  standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE. Nell'ambito  della  professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal D.M. del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 70 e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza    infermieristica   pediatrica.   Detta   assistenza infermieristica   pediatrica,   preventiva,  curativa,  palliativa  e riabilitativa  e'  di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali  funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e l'educazione sanitaria. I     laureati     in    infermieristica    pediatrica    partecipano all'identificazione  dei  bisogni  di  salute  fisica  e psichica del neonato,  del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i  bisogni  di  assistenza  infermieristica  pediatrica e formulano i relativi  obiettivi;  pianificano,  conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di  educazione  sanitaria  sia  nell'ambito  della famiglia che della comunita',  alla  cura di individui sani in eta' evolutiva nel quadro di  programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e   degli  incidenti,  all'assistenza  ambulatoriale,  domiciliare  e

ospedaliera  dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera  dei  soggetti  di  eta'  inferiore a 18 anni, affetti da malattie  acute  e  croniche,  alla  cura  degli  individui  in  eta' adolescenziale  nel  quadro  dei  programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;   garantiscono   la   corretta   applicazione  delle prescrizioni  diagnostico-terapeutiche;  agiscono sia individualmente sia  in  collaborazione  con  gli  operatori  sanitari  e sociali; si avvalgono,  ove  necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento  delle  loro  funzioni;  svolgono  la  loro  attivita' professionale  in  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  nel territorio  e  nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale. Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere prevista  l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i  contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

 

 

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Classe 2

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  articolo  2,  comma  1,  operatori  delle professioni sanitarie dell'area   della  riabilitazione  che  svolgono  con  titolarita'  e  autonomia  professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettivita',  attivita'  dirette  alla prevenzione, alla cura, alla  riabilitazione  e  a  procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare   le  competenze  proprie  previste  dai  relativi  profili professionali. I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle  discipline  di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei   piu'  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base  dei  processi patologici  sui  quali  si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o  terapeutico  in  eta'  evolutiva,  adulta  e  geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre  l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le  strutture  didattiche  devono  pertanto  individuare  e costruire altrettanti  percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure  di  laureati  funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della sanita'. Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna  selezione   degli   ambiti  disciplinari  delle  attivita'  formative caratterizzanti,     con     particolare    riguardo    ai    settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi  delle  professioni  sanitarie  ricomprese nella classe. In particolare  per  l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura  di  operatore  dell'area  sanitaria,  e'  indispensabile  una  adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari. In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti  percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di  seguito   indicate   e   specificate   riguardo  ai  singoli  profili  identificati    con    provvedimenti   della   competente   autorita'  ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si  attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita  nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  cosi'  da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attivita' formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e   la   guida   di  tutori  professionali  appositamente  assegnati,  coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili professionali. In particolare:  Nell'ambito della professione sanitaria del podologo, i laureati sono operatori  sanitari  cui  competono le attribuzioni previste dal D.M. del  Ministero  della  sanita' 14 settembre 1994, n. 666 e successive modificazioni  ed  integrazioni;  ovvero  trattano  direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con  metodi  incruenti,  ortesici  ed idromassoterapici, le callosita', le unghie  ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede doloroso. I  laureati  in  podologia,  su  prescrizione  medica,  prevengono  e svolgono  la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque  assistono,  anche  ai  fini  dell'educazione  sanitaria,  i soggetti  portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano al medico   le   sospette   condizioni  patologiche  che  richiedono  un approfondimento  diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro  attivita'  professionale  in  strutture  sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito   della   professione  sanitaria  del  fisioterapista,  i   laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal  D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 741  e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in  via  autonoma  o  in  collaborazione  con altre figure sanitarie, gli interventi  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione nelle aree della motricita', delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti  a  eventi  patologici,  a  varia eziologia, congenita od  acquisita.  I  laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed  alle  prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano,  anche  in  equipe  multidisciplinare,  la definizione del   programma   di   riabilitazione   volto   all'individuazione   ed  al  superamento   del   bisogno   di   salute   del  disabile;  praticano autonomamente  attivita'  terapeutica  per la rieducazione funzionale  delle  disabilita'  motorie,  psicomotorie  e  cognitive  utilizzando terapie  fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono  l'adozione   di  protesi  ed  ausili,  ne  addestrano  all'uso  e  ne  verificano  l'efficacia;  verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attivita'  di  studio,  didattica  e  consulenza  professionale,  nei servizi  sanitari  ed in quelli dove si richiedono le loro competenze professionali;  svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie,   pubbliche   o   private,   in  regime  di  dipendenza  o  libero-professionale.  Nell'ambito  della  professione sanitaria del logopedista, i laureati sono  operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste dal  D.M.  del  Ministero  della  sanita'  14  settembre  1994,  n.  742 e successive  modificazioni  ed  integrazioni;  ovvero svolgono la loro attivita'  nella  prevenzione  e  nel trattamento riabilitativo delle patologie  del  linguaggio  e  della comunicazione in eta' evolutiva,  adulta  e  geriatrica. L'attivita' dei laureati in logopedia e' volta all'educazione  e  rieducazione  di  tutte le patologie che provocano disturbi  della  voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e  degli  handicap  comunicativi.  Essi, in riferimento alla diagnosi ed  alla  prescrizione  del  medico,  nell'ambito  delle loro competenze, elaborano,  anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto  all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;   praticano  autonomamente  attivita'  terapeutica  per  la rieducazione  funzionale  delle disabilita' comunicative e cognitive, utilizzando  terapie  logopediche  di  abilitazione  e riabilitazione della   comunicazione  e  del  linguaggio,  verbali  e  non  verbali; propongono   l'adozione   di  ausili,  ne  addestrano  all'uso  e  ne verificano  l'efficacia;  svolgono  attivita'  di studio, didattica e consulenza  professionale,  nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono   le   loro   competenze   professionali;   verificano  le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero  funzionale;  svolgono  la  loro  attivita' professionale in strutture  sanitarie,  pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito    della    professione   sanitaria   dell'ortottista   e dell'assistente  di  oftalmologia, i laureati sono operatori sanitari cui  competono  le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita'  14  settembre  1994,  n.  743  e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano, su prescrizione del medico, i disturbi motori  e  sensoriali  della  visione  ed  effettuano  le tecniche di semeiologia  strumentale-oftalmologica.  I  laureati  in ortottica ed  assistenza oftalmologica sono responsabili dell'organizzazione, della pianificazione  e  della  qualita'  degli  atti  professionali svolti nell'ambito   delle   loro   mansioni;  svolgono  la  loro  attivita' professionale  in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito  della  professione sanitaria del terapista della neuro e psicomotricita'   dell'eta'  evolutiva,  i  laureati  sono  operatori sanitari   cui  competono  le  attribuzioni  previste  dal  D.M.  del Ministero   della  sanita'  17  gennaio  1997,  n.  56  e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in collaborazione con l'equipe   multiprofessionale  di  neuropsichiatria  infantile  e  in collaborazione  con  le  altre  discipline  dell'area pediatrica, gli interventi  di  prevenzione,  terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricita', della  neuropsicologia  e  della  psicopatologia  dello  sviluppo.  I laureati   in   terapia   della  neuro  e  psicomotricita'  dell'eta' evolutiva,  in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche,  nell'ambito  delle  specifiche  competenze,  adattano  gli interventi terapeutici  alle  peculiari  caratteristiche  dei  pazienti  in eta' evolutiva  con  quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in  relazione  alle  funzioni  emergenti;  individuano  ed elaborano, nell'equipe  multiprofessionale,  il  programma  di  prevenzione,  di terapia  e  riabilitazione volto al superamento del bisogno di salute  del  bambino  con  disabilita'  dello  sviluppo;  attuano  interventi terapeutici   e   riabilitativi   nei   disturbi   percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione del  bambino  fin dalla nascita; attuano procedure rivolte all'inserimento dei    soggetti    portatori    di    disabilita'   e   di   handicap neuro-psicomotorio  e  cognitivo; collaborano all'interno dell'equipe multiprofessionale  con  gli  operatori  scolastici  per l'attuazione della   prevenzione,   della   diagnosi   funzionale  e  del  profilo  dinamico-funzionale  del  piano  educativo individualizzato; svolgono attivita'   terapeutica   per   le   disabilita'  neuro-psicomotorie, psicomotorie   e  neuropsicologiche  in  eta'  evolutiva  utilizzando tecniche  specifiche  per  fascia  d'eta'  e  per  singoli  stadi  di sviluppo;  attuano  procedure  di valutazione dell'interrelazione tra funzioni  affettive,  funzioni  cognitive e funzioni motorie per ogni singolo  disturbo  neurologico,  neuropsicologico  e  psicopatologico ell'eta' evolutiva; identificano il bisogno e realizzano il bilancio diagnostico  e  terapeutico  tra  rappresentazione somatica e vissuto corporeo   e   tra  potenzialita'  funzionali  generali  e  relazione oggettuale;  elaborano  e  realizzano  il  programma  terapeutico che utilizza  schemi  e  progetti  neuromotori  come  atti mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi; utilizzano altresi' la dinamica  corporea  come  integrazione delle funzioni mentali e delle relazioni  interpersonali;   verificano  l'adozione  di  protersi  e  di  ausili rispetto  ai  compensi neuropsicologici e al rischio psicopatologico; partecipano  alla  riabilitazione  funzionale  in  tutte le patologie acute  e  croniche  dell'infanzia;  documentano  le rispondenze della metodologia  riabilitativa  attuata secondo gli obiettivi di recupero

funzionale  e  le  caratteristiche  proprie  delle  patologie  che si modificano  in  rapporto allo sviluppo; svolgono attivita' di studio, di  didattica  e  di  ricerca  specifica  applicata,  e di consulenza professionale,  nei  servizi sanitari e nei luoghi in cui si richiede la  loro competenza professionale; contribuiscono alla formazione del personale  di  supporto  e  concorrono direttamente all'aggiornamento relativo  al  loro  profilo professionale; svolgono la loro attivita' professionale  in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito   della   professione   sanitaria   del   tecnico   della riabilitazione  psichiatrica,  i laureati sono operatori sanitari cui competono  le  attribuzioni  previste  dal  D.M.  del Ministero della sanita' del 29 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero  svolgono, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato in un  equipe  multidisciplinare,  interventi riabilitativi ed educativi sui  soggetti  con disabilita' psichica. I laureati in riabilitazione psichiatrica  collaborano alla valutazione della disabilita' psichica e  delle  potenzialita'  del  soggetto,  analizza  bisogni  e istanze evolutive   e   rivela   le   risorse   del   contesto   familiare  e    socio-ambientale,  collaborano  all'identificazione  degli  obiettivi formativo-terapeuci  e  di  riabilitazione  psichiatrica nonche' alla formulazione  dello  specifico  programma  di  intervento  mirato  al

recupero  e  allo  sviluppo  del  soggetto  in  trattamento;  attuano interventi  volti  all'abilitazione/riabilitazione  dei soggetti alla cura  di  se'  e  alle relazioni interpersonali di varia complessita' nonche',  ove  possibile,  ad  un'attivita'  lavorativa;  operano nel contesto  della  prevenzione  primaria  sul  territorio,  al  fine di promuovere   lo  sviluppo  delle  relazioni  di  rete,  per  favorire l'accoglienza  e  la gestione delle situazioni a rischio di patologie manifestate;  operano  sulle  famiglie  e  sul  contesto  sociale dei soggetti,  allo  scopo di favorirne il reinserimento nella comunita'; collaborano   alla   valutazione   degli   esiti   del  programma  di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo  professionale;  svolgono  la loro attivita' professionale in strutture  e  servizi  sanitari  pubblici  o  privati,  in  regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito    della    professione    sanitaria    della   terapista occupazionale,  i  laureati  sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997,  n.  136  e  successive  modificazioni  ed integrazioni; ovvero operano  nell'ambito  della  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei soggetti  affetti  da  malattie  e disordini fisici, psichici sia con disabilita'   temporanee   che   permanenti,   utilizzando  attivita' espressive,  manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I  laureati in terapia occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze ed in collaborazione  con  altre  figure  socio-sanitarie,  effettuano  una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elaborano, anche in   equipe   multidisciplinare,   la   definizione   del   programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al superamento dei bisogni del  disabile  ed  al  suo  avviamento  verso  l'autonomia  personale nell'ambiente  di  vita  quotidiana  e  nel tessuto sociale; trattano condizioni   fisiche,   psichiche   e   psichiatriche,  temporanee  o  permanenti,  rivolgendosi  a  pazienti  di  tutte le eta'; utilizzano attivita'  sia  individuali  che di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso    ottimale   di   funzioni   finalizzate   al   reinserimento,  all'adattamento   e   all'integrazione   dell'individuo  nel  proprio ambiente  personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti    motivazionali    e   le   potenzialita'   di   adattamento dell'individuo, proprie della specificita' terapeutica occupazionale; partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in  alternativa a specifici ausili; propongono, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e promuovono azioni educative verso il soggetto in  trattamento,  verso la famiglia e la collettivita'; verificano le  rispondenze  tra la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale; svolgono attivita' di studio e  ricerca,  di  didattica  e  di supporto in tutti gli ambiti in cui e' richiesta  la  loro  specifica  professionalita'; contribuiscono alla formazione  del  personale  di  supporto  e  concorrono  direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono la loro  attivita' professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito della professione sanitaria dell'educatore professionale, i  laureati  sono  operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste  dal D.M. del Ministero della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520 e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti  educativi  e  riabilitativi,  nell'ambito  di  un  progetto terapeutico  elaborato  da  un'equipe  multidisciplinare, volti a uno sviluppo     equilibrato    della    personalita'    con    obiettivi educativo/relazionali  in  un  contesto  di partecipazione e recupero alla  vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale  dei  soggetti in difficolta'. I laureati in educazione professionale   programmano,   gestiscono   e  verificano  interventi educativi  mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialita' dei soggetti  in difficolta' per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati  di  autonomia;  contribuiscono  a  promuovere e organizzare strutture  e  risorse  sociali  e sanitarie, al fine di realizzare il progetto  educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e

verificano  le  loro  attivita'  professionali all'interno di servizi socio-sanitari  e  strutture  socio-sanitarie-riabilitative  e  socio educative,   in   modo   coordinato  e  integrato  con  altre  figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei  soggetti  interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettivita';  operano  sulle  famiglie  e  sul contesto sociale dei pazienti,  allo  scopo  di favorire il reinserimento nella comunita'; partecipano   ad   attivita'  di  studio,  ricerca  e  documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli  studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento   relativo   al   loro   profilo   professionale  e all'educazione alla salute; svolgono la loro attivita' professionale, nell'ambito   delle   loro   competenze,   in   strutture  e  servizi socio-sanitari  e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle   strutture   residenziali  e  semiresidenziali  in  regime  di dipendenza o libero professionale. Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere prevista  l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i  contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

 

 

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ALLEGATO N° 3

 

 

Classe 3

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

                   PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  articolo  3,  comma  1,  operatori  delle professioni sanitarie dell'area  tecnico-diagnostica  e dell'area tecnico-assistenziale che  svolgono,   con   autonomia   professionale,  le  procedure  tecniche necessarie  alla  esecuzione  di  metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attivita' tecnico-assistenziale, in attuazione   di   quanto   previsto   nei   regolamenti   concernenti l'individuazione  delle  figure  e dei relativi profili professionali  definiti con decreto del Ministro della sanita'. I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline  di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei   piu'  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base  dei  processi patologici  che si sviluppano in eta' evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre  saper   utilizzare  almeno  una  lingua  dell'Unione  Europea,  oltre  l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.  Le  strutture  didattiche  devono individuare e costruire altrettanti percorsi  formativi  atti  alla realizzazione delle diverse figure di laureati  funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione   degli   ambiti  disciplinari  delle  attivita'  formative caratterizzanti,     con     particolare    riguardo    ai    settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito   indicate   e   specificate   riguardo  ai  singoli  profili identificati    con    provvedimenti   della   competente   autorita' ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  cosi'  da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e  qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attivita' formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e   la   guida   di  tutori  professionali  appositamente  assegnati, coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente   alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili   professionali  di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della  sanita' in corso di perfezionamento, citato nelle premesse.

In particolare:

Area tecnico-diagnostica

Nell'ambito  della professione sanitaria del tecnico audiometrista, i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal  D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 667  e  successive  modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro  attivita' nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie  del  sistema  uditivo  e  vestibolare,  nel rispetto delle attribuzioni  e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico. L'attivita'   dei   laureati   in  tecniche  audiometriche  e'  volta  all'esecuzione  di  tutte  le  prove non invasive, psico-acustiche ed elettrofisiologiche  di  valutazione  e  misura del sistema uditivo e vestibolare   ed  alla  riabilitazione  dell'handicap  conseguente  a  patologia  dell'apparato  uditivo  e  vestibolare.  Essi  operano, su prescrizione del medico, mediante atti professionali che implicano la  piena  responsabilita'  e  la  conseguente autonomia; collaborano con altre   figure   professionali  ai  programmi  di  prevenzione  e  di riabilitazione  delle  sordita'  utilizzando  tecniche  e metodologie  strumentali e protesiche; svolgono la loro attivita' professionale in strutture  sanitarie,  pubbliche o private, in regime di dipendenza o  libero-professionale. Nell'ambito  della  professione  sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico,  i  laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono le attribuzioni  previste  dal  D.M Ministero della sanita' 26 settembre 1994,  n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono  responsabili  degli  atti  di  loro competenza, svolgono attivita' di  laboratorio  di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche  ed  in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia,  di  farmacotossicologia,  di  immunologia,  di  patologia clinica,  di  ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in  tecniche  diagnostiche  di  laboratorio  biomedico  svolgono  con autonomia  tecnico  professionale  le  loro prestazioni lavorative in diretta  collaborazione  con  il  personale  laureato  di laboratorio preposto alle diverse responsabilita' operative di appartenenza; sono responsabili,   nelle   strutture   di   laboratorio,   del  corretto adempimento   delle   procedure   analitiche   e  del  loro  operato, nell'ambito  delle  loro  funzioni  in applicazione dei protocolli di lavoro   definiti   dai   dirigenti   responsabili;   verificano   la corrispondenza  delle  prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti   dal   responsabile   della   struttura;  controllano  e verificano    il   corretto   funzionamento   delle   apparecchiature utilizzate,  provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione    di    piccoli    inconvenienti;    partecipano   alla programmazione   e   organizzazione   del  lavoro  nell'ambito  della struttura  in cui operano; svolgono la loro attivita' in strutture di laboratorio  pubbliche  e  private,  autorizzate secondo la normativa vigente,   in   rapporto   di   dipendenza   o  libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito  della  professione  sanitaria  di  tecnico di radiologia medica,  per  immagini  e  radioterapia,  i  laureati  sono operatori  sanitari   cui  competono  le  attribuzioni  previste  dal  D.M.  del Ministero  della  sanita'  26  settembre  1994,  n.  746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di  loro   competenza   e   sono  autorizzati  ad  espletare  indagini  e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione  previste  dall'Unione  Europea.  I  laureati in tecniche diagnostiche radiologiche  sono  abilitati  a  svolgere,  in  conformita' a quanto disposto  dalla  legge  31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione  con  altre  figure  sanitarie, su prescrizione medica tutti  gli  interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti,  sia  artificiali  che  naturali,  di  energie  termiche, ultrasoniche,  di risonanza magnetica nucleare nonche' gli interventi  per   la  protezionistica  fisica  o  dosimetrica;  partecipano  alla programmazione   e   organizzazione   del  lavoro  nell'ambito  della struttura   in  cui  operano  nel  rispetto  delle  loro  competenze;  programmano  e  gestiscono l'erogazione di prestazioni polivalenti di loro   competenza   in   collaborazione   diretta   con   il   medico radiodiagnosta,  con il medico nucleare, con il medico radioterapista e   con   il  fisico  sanitario,  secondo  protocolli  diagnostici  e  terapeutici   preventivamente   definiti   dal   responsabile   della struttura;  sono  responsabili  degli  atti  di  loro  competenza, in particolare    controllando    il    corretto   funzionamento   delle apparecchiature  loro  affidate,  provvedendo  alla  eliminazione  di inconvenienti  di  modesta entita' e attuando programmi di verifica e controllo  a  garanzia  della  qualita' secondo indicatori e standard predefiniti;  svolgono  la  loro  attivita' nelle strutture sanitarie pubbliche   o   private,   in   rapporto   di   dipendenza  o  libero professionale;   contribuiscono  alla  formazione  del  personale  di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito  della formazione della predetta figura professionale, le universita'   assicurano un'adeguata   formazione   in  materia  di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Nell'ambito    della    professione    sanitaria   del   tecnico   di neurofisiopatologia, i laureati sono operatori sanitari cui competono  le  attribuzioni  previste  dal  D.M.  del Ministero della sanita' 15 marzo 1995, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero  svolgono la loro attivita' nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le   metodiche   diagnostiche   specifiche  in  campo  neurologico  e neurochirurgico     (elettroencefalografia,    elettroneuromiografia, poligrafia,  potenziali  evocati, ultrasuoni). I laureati in tecniche di  diagnostica  neurofisiopatologica  applicano  le  metodiche  piu' idonee  per  la  registrazione dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento  sul  paziente  e  sulle  apparecchiature  ai  fini  della  realizzazione  di un programma di lavoro diagnostico-strumentale o di   ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico  specialista; gestiscono compiutamente il lavoro di raccolta e  di ottimizzazione delle varie metodiche diagnostiche, sulle quali, su richiesta  devono  redarre  un  rapporto  descrittivo sotto l'aspetto tecnico;   hanno  dirette  responsabilita'  nell'applicazione  e  nel risultato  finale  della  metodica  diagnostica utilizzata; impiegano metodiche  diagnostico-strumentali  per l'accertamento dell'attivita' elettrocerebrale  ai  fini clinici e/o medico-legali; provvedono alla predisposizione    e    controllo    della    strumentazione    delle apparecchiature   in  dotazione;  esercitano  la  loro  attivita'  in strutture  sanitarie  pubbliche  e private, in regime di dipendenza o  libero professionale.

Area tecnico-assistenziale

Nell'ambito  della  professione  sanitaria  del tecnico ortopedico, i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal  D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 665  e  successive  modificazioni ed integrazioni; ovvero operano, su prescrizione   medica  e  successivo  collaudo,  la  costruzione  e/o adattamento,  applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi,  correttivi  e  di sostegno dell'apparato locomotore, di natura  funzionale  ed  estetica,  di tipo meccanico o che utilizzano l'energia  esterna  o  energia  mista  corporea  ed esterna, mediante rilevamento  diretto  sul paziente di misure e modelli. I laureati in tecniche  ortopediche,  nell'ambito delle loro competenze, addestrano il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la  sostituzione  e  la  riparazione  delle  protesi  e  delle ortesi applicate;  collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare   previsto   nel   piano  di  riabilitazione;  sono responsabili  dell'organizzazione,  pianificazione  e  qualita' degli atti  professionali  svolti nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la  loro  attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito  della professione sanitaria del tecnico audioprotesista, i  laureati  sono  operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste  dal  D.M. del Ministero della sanita' 14 settembre 1994, n. 668  e  successive  modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono la loro  attivita'  nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici  per  la  prevenzione  e  correzione  dei  deficit uditivi; operano  su  prescrizione  del medico mediante atti professionali che implicano  la  piena  responsabilita'  e  la  conseguente  autonomia. L'attivita'  del  laureati  in audioprotesi e' volta all'applicazione dei  presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo  esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri  sistemi  di  accoppiamento  acustico  e la somministrazione di prove  di  valutazione  protesica.  Essi collaborano con altre figure professionali  ai  programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordita' mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al  loro  uso;  svolgono la loro attivita' professionale in strutture   sanitarie,   pubbliche   o   private,   in  regime  di  dipendenza  o libero-professionale. Nell'ambito   della   professione   sanitaria   del   tecnico   della fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione  cardiovascolare, i  laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal D.M. del Ministero della sanita' 27 luglio 1998, n. 316 e  successive  modificazioni  ed integrazioni; ovvero provvedono alla conduzione   e   manutenzione  delle  apparecchiature  relative  alle tecniche   di   circolazione   extracorporea   ed  alle  tecniche  di emodinamica.  Le loro mansioni sono esclusivamente di natura tecnica;  coadiuvano   il  personale  medico  negli  ambienti  idonei  fornendo indicazioni essenziali o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature  finalizzate alla diagnostica emodinamica o vicariati  le   funzioni   cardiocircolatorie.   I  laureati  in  tecnica  della fisiopatologia   cardiocircolatoria   e   perfusione  cardiovascolare  pianificano,  gestiscono  e  valutano  quanto  necessario per il buon funzionamento   delle   apparecchiature  di  cui  sono  responsabili; garantiscono  la  corretta  applicazione  delle  tecniche di supporto richieste;  svolgono  la  loro  attivita'  professionale in strutture sanitarie,   pubbliche   o   private,   in  regime  di  dipendenza  o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto  e  concorrono  direttamente  all'aggiornamento  relativo al  profilo   professionale   e   alla  ricerca  nelle  materie  di  loro competenza. Nell'ambito  della  professione  sanitaria  dell'igienista dentale, i laureati  sono  gli  operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanita' 15 marzo 1999, n. 137 e successive   modificazioni   ed  integrazioni;  ovvero  svolgono,  su indicazione  degli  odontoiatri  e  dei  medici chirurghi legittimati all'esercizio  dell'odontoiatria,  compiti  relativi alla prevenzione delle  affezioni  orodentali.  I  laureati in igiene dentale svolgono attivita' di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione  primaria  nell'ambito  del  sistema  sanitario pubblico;  collaborano     alla     compilazione    della    cartella    clinica odontostomatologica   e   si   occupano   della   raccolta   di  dati tecnico-statistici;  provvedono  all'ablazione  del  tartaro  e  alla levigatura  delle  radici  nonche'  all'applicazione  topica dei vari mezzi  profilattici;  provvedono all'istruzione sulle varie metodiche  di   igiene   orale  e  sull'uso  dei  mezzi  diagnostici  idonei  ad evidenziare  placca  batterica  e patina dentale motivando l'esigenza dei    controlli    clinici   periodici;   indicano   le   norme   di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono  la  loro  attivita'  professionale  in strutture sanitarie, pubbliche  o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su  indicazione  degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria. Nell'ambito della professione sanitaria del dietista, i laureati sono operatori  sanitari  cui  competono le attribuzioni previste dal D.M. del  Ministero  della  sanita' 14 settembre 1994, n. 744 e successive modificazioni  ed  integrazioni;  ovvero sono competenti per tutte le attivita' finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e  della   nutrizione   ivi   compresi   gli   aspetti  educativi  e  di collaborazione   all'attuazione   delle   politiche  alimentari,  nel  rispetto   della   normativa   vigente.   I  laureati  in  pietistica organizzano   e   coordinano   le   attivita'   specifiche   relative all'alimentazione  in  generale  e  alla  dietetica  in  particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico  sanitario  del  servizio  di  alimentazione;  elaborano, formulano ed attuano   le   diete   prescritte   dal   medico   e  ne  controllano l'accettabilita'  da parte del paziente; collaborano con altre figure al  trattamento  multidisciplinare  dei  disturbi  del  comportamento  alimentare;   studiano   ed  elaborano  la  composizione  di  razioni alimentari  atte  a  soddisfare  i  bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione   e   pianificano   l'organizzazione   dei   servizi   di alimentazione  di  comunita'  di sani e di malati; svolgono attivita' didattico-educativa  e di informazione finalizzate alla diffusione di principi  di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il  mantenimento  di  un  buono  stato  di  salute  del  singolo,  di collettivita'  e di gruppi di popolazione; svolgono la loro attivita' professionale  in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere prevista  l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i  contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

 

 

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Allegato 4

CLASSE DELLE LAUREE NELLE

PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 

I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251,  articolo  4,  comma 1, gli operatori delle professioni tecniche della  prevenzione  che  svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita' di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza  ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria. Tali   attivita'   devono   comunque   svolgersi   nell'ambito  della responsabilita' derivante dai profili professionali. I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline  di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei   piu'  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base  dei  processi patologici  dell'eta'  evolutiva,  adulta  e  geriatrica sui quali si focalizza  il  loro  intervento  preventivo e/o riabilitativo. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le  strutture  didattiche  devono  pertanto  individuare  e costruire altrettanti  percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure  di  laureati  funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanita'. Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione   degli   ambiti  disciplinari  delle  attivita'  formative caratterizzanti,     con     particolare    riguardo    ai    settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito   indicate   e   specificate   riguardo  ai  singoli  profili identificati    con    provvedimenti   della   competente   autorita' ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  cosi'  da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilita' nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attivita' formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e   la   guida   di  tutori  professionali  appositamente  assegnati,  coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili professionali. In particolare: Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico della prevenzione nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministro della  sanita'  17  gennaio 1997, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;   ovvero  sono  responsabili,  nell'ambito  delle  loro competenze,   di  tutte  le  attivita'  di  prevenzione,  verifica  e controllo  in  materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di   sanita'  pubblica  e  veterinaria.  I  laureati  in  prevenzione nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro,  operanti  nei servizi con compiti  ispettivi  e  di  vigilanza,  sono,  nei  limiti  delle loro attribuzioni,  ufficiali  di  polizia giudiziaria; svolgono attivita' istruttoria,  finalizzata  al  rilascio  di autorizzazioni o di nulla  osta tecnico-sanitari per attivita' soggette a controllo. Nell'ambito dell'esercizio  della  professione,  essi  istruiscono,  determinano, contestano  e notificano le irregolarita' rilevate e formulano pareri nell'ambito   delle  loro  competenze;  vigilano  e  controllano  gli ambienti  di  vita e di lavoro e valutano la necessita' di effettuare  accertamenti  ed  inchieste  per  infortuni e malattie professionali; vigilano  e  controllano  la  rispondenza  delle  strutture  e  degli  ambienti in relazione alle attivita' ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti; vigilano e controllano la qualita' degli alimenti  e  bevande  destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo  e  valutano la necessita' di procedere a successive indagini specialistiche;   vigilano   e   controllano   l'igiene   e   sanita' veterinaria,   nell'ambito  delle  loro  competenze,  e  valutano  la necessita' di procedere a successive indagini; vigilano e controllano i  prodotti  cosmetici; collaborano con l'amministrazione giudiziaria per  indagini  sui  reati  contro  il  patrimonio  ambientale,  sulle condizioni  di  igiene  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro e sugli alimenti;  vigilano  e  controllano  quant'altro  previsto da leggi e regolamenti   in  materia  di  prevenzione  sanitaria  e  ambientale, nell'ambito  delle  loro  competenze;  svolgono con autonomia tecnico professionale  le  loro  attivita'  e  collaborano  con  altre figure professionali all'attivita' di programmazione e di organizzazione del lavoro   della   struttura   in   cui   operano;   sono  responsabili dell'organizzazione  della  pianificazione,  dell'esecuzione  e della qualita'  degli  atti  svolti  nell'esercizio  della  loro  attivita' professionale;  partecipano  ad  attivita'  di  studio,  didattica  e consulenza  professionale  nei  servizi sanitari e nei luoghi dove e' richiesta  la  loro  competenza  professionale;  contribuiscono  alla formazione  del personale e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo  al  loro  profilo professionale e alla ricerca; svolgono la loro   attivita'   professionale,   in   regime   di   dipendenza   o libero-professionale,  nell'ambito  del servizio sanitario nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito  della professione sanitaria dell'assistente sanitario, i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal D.M. del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 69 e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono addetti alla   prevenzione,   alla  promozione  ed  all'educazione  per  la  salute. L'attivitą'  dei  laureati  in  assistenza  sanitaria e' rivolta alla persona,  alla  famiglia  e  alla  collettivitą.  Essi individuano i bisogni  di salute e le priorita' di intervento preventivo, educativo e  di  recupero; identificano i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici  e  socio-culturali; individuano i fattori biologici e sociali  di  rischio  e  sono  responsabile  dell'attuazione  e della soluzione  e  degli  interventi  che rientrano nell'ambito delle loro competenze;   progettano,   programmano,   attuano   e  valutano  gli interventi  di  educazione  alla  salute  in tutte le fasi della vita della  persona;  collaborano  alla  definizione  delle metodologie di comunicazione,  ai  programmi  ed  a  campagne  per  la  promozione e l'educazione     sanitaria;     concorrono    alla    formazione    e  all'aggiornamento  degli  operatori  sanitari e scolastici per quanto concerne  la  metodologia dell'educazione sanitaria; intervengono nei programmi  di  pianificazione  familiare  e  di educazione sanitaria, sessuale  e socio-affettiva; attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivano risorse di rete anche in collaborazione con i medici  di  medicina  generale  ed  altri  operatori sul territorio e partecipano ai programmi di terapia per la famiglia; sorvegliano, per quanto  di  loro  competenza,  le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie,  nelle  scuole  e  nelle  comunita' assistite e controllano l'igiene   dell'ambiente  e  del  rischio  infettivo;  relazionano  e verbalizzano   alle   autorita'  competenti  e  propongono  soluzioni operative;   operano  nell'ambito  dei  centri  congiuntamente  o  in alternativa  con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione   con   il   pubblico;  collaborano,  per  quanto  di  loro competenza,  agli  interventi di promozione ed educazione alla salute nelle   scuole;   partecipano   alle   iniziative  di  valutazione  e miglioramento  alla  qualita'  delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando,  in  particolare,  i  livelli di gradimento da parte degli utenti;  concorrono  alle  iniziative dirette alla tutela dei diritti dei  cittadini  con  particolare  riferimento  alla  promozione della salute;    partecipano    alle   attivita'   organizzate   in   forma dipartimentale,  sia  distrettuali  che  ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati  a  dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione  sanitaria  nazionale, regionale e locale; svolgono le loro  funzioni  con  autonomia  professionale anche mediante l'uso di tecniche     e     strumenti     specifici;     svolgono    attivitą didattico-formativa  e  di  consulenza  nei servizi, ove richiesta la loro  competenza  professionale;  agiscono sia individualmente sia in collaborazione  con  altri  operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi,  ove  necessario,  dell'opera del personale di supporto; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente    all'aggiornamento    relativo    al    loro   profilo professionale; svolgono la loro attivita' professionale in strutture, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere prevista  l'attivita' didattica in materia di radioprotezione secondo i  contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

 

 

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