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Legge 8 gennaio
2002, n. 1
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio
2002
Legge di
conversione
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia
di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. n. 8 del 10 gennaio 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed
emergenza infermieristica
1. In caso di
accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità
sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie
assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e
nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39,
commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia
medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non
oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le
modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso
articolo.
1-bis. La
facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle
risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese
nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando
il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze
sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa
autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti in
forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie aggiuntive rese al
di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di
dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono
assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro
subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i
contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a
svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di
radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni
come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di
istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi
titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4.
L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e
l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di
tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i
tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il
vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni
di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in
vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data
del 31 dicembre 2003.
7. Il Ministro
della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria,
fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie
disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251,
nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle
regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso
decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di
addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
8. Fino a quando
non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano
confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001
in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore
socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che
consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e
di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità
funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
9. Il
conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze
infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università
ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce
titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi,
conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle
professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto
2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini
dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di
formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle
università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le
seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie,".
10-bis. Le
Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre istituzioni e
enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere
personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi
dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il
Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori
di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei
titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione.
11. In ogni caso
restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome dell'8 agosto 2001.
Art. 1-bis.
Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. All'articolo 2,
comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro", sono inserite le
seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle
assicurazioni".
Art. 1-ter.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni
del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge .