Art. 19.

Mobilita' volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi

 

1.  La  mobilita'  volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli  enti  del  comparto  di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di regioni  diverse  -  in  presenza  della relativa vacanza di organico avviene  a  domanda  del  dipendente che abbia superato il periodo di prova,  con  l'assenso  dell'azienda  di  destinazione e nel rispetto della  categoria,  profilo  professionale,  disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.

2.  Il  nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga  concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal preavviso di un mese.

3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una  data  posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non puo' essere superiore a tre mesi.

4.  La  mobilita' non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.

5.  Al  fine  di favorire la mobilita' esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano  i  posti  da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche  ad  apposito  bando  al  quale  deve  essere  data la maggiore pubblicita'  possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei   termini,  procedono  sulla  base  delle  domande  eventualmente presentate anche dopo la scadenza.

6.  In  caso di piu' domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda   procede  ad  una  valutazione  positiva  e  comparata  da effettuarsi  in  base  al  curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parita' di valutazione   possono   altresi'   essere   prese  in  considerazione documentate   situazioni   familiari   (ricongiunzione   del   nucleo familiare,  numero  dei  famigliari,  distanza  tra  le  sedi ecc.) o sociali.

7.   Il   comma   1   si   applica  anche  nel  caso  di  mobilita' intercompartimentale   dei   dipendenti  purche'  le  amministrazioni interessate  abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza e' effettuata entro un mese dalla data della domanda.

8.  Sono  disapplicati  gli  articoli 40,  41,  42  del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e gli articoli 12, 13, 14, 15 del  decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.