Art. 19.
Mobilita'
volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di
comparti diversi
1.
La mobilita' volontaria dei dipendenti tra le aziende e
tutti gli enti del
comparto di cui al CCNQ del 2
giugno 1998 - anche di regioni
diverse - in
presenza della relativa vacanza
di organico avviene a domanda
del dipendente che abbia
superato il periodo di prova, con l'assenso
dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria,
profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione
economica di appartenenza del dipendente stesso.
2.
Il nulla osta dell'azienda o
ente di appartenenza, qualora non venga
concesso entro dieci giorni dalla richiesta, e' sostituito dal preavviso
di un mese.
3. Nel caso in cui il nulla osta venga
concesso, ma sia rinviato ad una
data posteriore a quella
richiesta dal dipendente, il posticipo non puo' essere superiore a tre mesi.
4.
La mobilita' non comporta
novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente
trasferito.
5.
Al fine di favorire la mobilita' esterna, le aziende
ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale
individuano i posti da mettere a
disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le
aziende possono ricorrere anche ad apposito
bando al quale
deve essere data la maggiore pubblicita' possibile. In tal caso, in mancanza di
domande pervenute nei termini, procedono
sulla base delle
domande eventualmente presentate
anche dopo la scadenza.
6.
In caso di piu' domande rispetto
ai posti messi a disposizione l'azienda
procede ad una
valutazione positiva e
comparata da effettuarsi in
base al curriculum di carriera e professionale del
personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parita' di
valutazione possono altresi'
essere prese in
considerazione documentate
situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo
familiare, numero dei
famigliari, distanza tra
le sedi ecc.) o sociali.
7.
Il comma 1
si applica anche
nel caso di
mobilita' intercompartimentale
dei dipendenti purche'
le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La
comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di
appartenenza e' effettuata entro un mese dalla data della domanda.
8.
Sono disapplicati gli
articoli 40, 41, 42
del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e gli articoli
12, 13, 14, 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997.