Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1994, n. 5
Norme per l’accertamento e la certificazione di morte
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga la seguente legge:
Articolo 1 - Definizione di morte
1. La morte si identifica con la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Articolo 2 - Accertamento di morte
1. La morte per arresto cardiaco si
intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un
intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo e può essere accertata con le modalità definite con
decreto emanato dal ministro della Sanità.
2. La morte nei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si
intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell’encefalo ed è accertata con le modalità clinico-strumentali
definite con decreto emanato dal ministro della Sanità.
3. Il decreto del
ministro della Sanità di cui ai commi 1 e 2 è emanato entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e
vincolante del Comsiglio superiore di sanità, che deve esprimersi dopo aver
sentito le società medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi
eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la
medesima procedura.
4. Il decreto del
ministro della Sanità di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza
simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di
osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni,
periodo che non può essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener
conto delle peculiarità dei soggetti di età inferiore ai cinque anni.
5. L’accertamento
della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie è effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione
sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di
direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in
anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da
un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I
componenti del Collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie
pubbliche.
6. In ogni struttura
sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o più Collegi medici per
l’accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito
dallo stesso Collegio medico.
7. Il Collegio
medico è tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie
diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per
l’accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei Collegi medici
costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche.
8. La partecipazione
al Collegio medico è obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
9. Il Collegio
medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.
Articolo 3 - Obblighi per i sanitari nei casi di
cessazione di attività cerebrale
1. Quando il medico della struttura
sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del
ministro della Sanità di cui all’articolo 2, comma 2, deve darne immediata
comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il
Collegio medico di cui all’articolo 2, comma 5.
Articolo 4 - Periodo di osservazione dei cadaveri
1. Nei casi in cui l’accertamento di
morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all’articolo 2, nessun
cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a
trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere
inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal
momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.
Articolo 5 - Sanzioni
1. Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, qualora accertino la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 2, commi 6, 7 e 8 e all’articolo 4, irrogano la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni, con le
forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, senza
pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto
costituisca reato.
Articolo 6 - Abrogazione di norme
1. È abrogata ogni disposizione
incompatibile o in contrasto con la presente legge.
2. Per quanto non
specificatamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o
non in contrasto, rimangono in vigore le norme previste dalla legge 2 dicembre
1975, n. 644.
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all’articolo 5:
La
legge 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota
all’articolo 6:
La
legge 644/1975 reca: "Disciplina dei prelievi di parte di cadavere a scopo
di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell’ipofisi da cadavere a scopo
di produzione di estratti per uso terapeutico".
Decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582
Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1994, n. 245
Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la
certificazione di morte
Il ministro della
Sanità
Adotta il seguente regolamento:
Articolo 1
- Accertamento della morte per arresto cardiaco
1. In
conformità all'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 578,
l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un
medico con il rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per
non meno di 20 minuti primi.
Articolo 2
- Condizioni che inducono all'accertamento della morte nei
soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie
1. Nei
soggetti affetti da lesioni encefaliche sottoposti a misure rianimatorie, salvo
i casi particolari di cui al comma 2, le condizioni che, ai sensi dell'articolo
3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, impongono al medico della struttura
sanitaria di dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria
dell'esistenza di un caso di morte per cessazione irreversibile di tutte le
funzioni dell'encefalo, sono:
2. L'iter diagnostico-terapeutico, finalizzato anche alla certezza
della diagnosi eziopatogenetica, deve prevedere, nelle sottoelencate situazioni
particolari, l'esecuzione di ulteriori indagini complementari atte ad
evidenziare l'esistenza di flusso ematico cerebrale:
3. Nel caso in cui il flusso ematico cerebrale valutato per i
motivi di cui al precedente comma risulti assente, il medico della struttura
sanitaria è tenuto a dare immediata comunicazione alla direzione sanitaria ai
sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
Articolo 3
- Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e
sottoposti a misure rianimatorie
1. Nei soggetti di cui all'articolo 2 la morte è accertata
quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'articolo
4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
2. I riflessi spinali, spontanei o provocati, non hanno rilevanza
alcuna ai fini dell'accertamento della morte, essendo essi compatibili con la
condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche.
3. Nel neonato l'accertamento della morte di cui al presente articolo
può essere eseguito solo se la nascita è avvenuta dopo la 38a settimana di
gestazione e comunque dopo una settimana di vita extrauterina.
Articolo 4
- Periodo di osservazione
1. La durata
dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non
inferiore a:
a) sei ore per gli
adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
2. In tutti i casi di danno cerebrale anossico il periodo di
osservazione non può iniziare prima di 24 ore dal momento dell'insulto
anossico.
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo
3 - o, nei casi di cui al punto c) del comma 2 dell'articolo 2, di tutte quelle
esplorabili - deve essere rilevata dal Collegio medico per almeno tre volte,
all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di
assenza di flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza
simultanea delle condizioni di cui al comma 3.
Articolo 5
- Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione
1. Qualora,
durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 4, si verifichi la
cessazione del battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere
effettuato con le modalità di cui all'articolo 1.
Articolo 6
- Certificazione di morte
1. Le
modalità relative alla visita del medico necroscopo e la connessa
certificazione di morte in caso di arresto cardiaco accertato secondo quanto previsto
dall'articolo 1, seguono le disposizioni contenute negli articoli 4, 8 e 9 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285.
Nel caso nel quale il rilievo elettrocardiografico sia stato eseguito da un
medico necroscopo, egli provvederà direttamente alla compilazione del
certificato di morte.
2. L'accertamento della morte eseguito con le modalità indicate
negli articoli 3 e 4 esclude ogni ulteriore accertamento previsto dall'articolo
141 del Rd 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, e dagli
articoli 4, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10
settembre 1990, n. 285.
3. L'obbligo della compilazione del certificato di morte previsto
dall'articolo 141 del Rd 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato
civile, compete, in qualità di medico necroscopo, al componente medico legale
o, in mancanza, a chi lo sostituisce nel Collegio di cui all'articolo 2, comma
5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578.
ALLEGATO 1
1)
Parametri strumentali
Nell'accertamento della condizione di cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in concomitanza con i
parametri clinici riportati in articolo 3, deve essere evidenziata la presenza
di silenzio elettrico cerebrale definito come "assenza di attività
elettrica di origine cerebrale spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2
micro Volts su qualsiasi regione del capo per una durata continuativa di 30
minuti".
2)
Metodologia strumentale
La condizione di silenzio elettrico cerebrale deve
essere accertata con la seguente metodologia:
3)
Accorgimenti tecnici
Poiché artefatti provenienti dall'ambiente di
registrazione e/o dal paziente in esame possono essere responsabili di attività
ritmica, pseudoritmica o sporadica che si riflette su ogni elettrodo
registrante posto sullo scalpo, occorre, su di un totale di non meno 8 canali
di registrazione, dedicare:
Qualora sia
necessario sospendere momentaneamente il funzionamento degli apparati di
rianimazione e di monitorizzazione.
In caso siano presenti abbondanti artefatti muscolari che possano mascherare
l'attività cerebrale sottostante, o simularla creando quindi problemi di
interpretazione, si consiglia di ripetere la registrazione dopo
somministrazione di farmaci che bloccano la funzionalità della placca
neuromuscolare (es. Succinilcolina 20-40 mg i.v.).
4)
Personale addetto
L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve
essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.
In mancanza di tale figura professionale, in via transitoria e ad esaurimento e
sempre sotto supervisione medica, l'esecuzione degli esami può essere affidata
a tecnici e/o Infermieri professionali adeguatamente formati a svolgere tali
mansioni.