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Legge 3 aprile
2001, n. 120
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile
2001
Art. 1.
1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale
non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di
rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da
parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte
del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118
competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la
responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera
di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal
Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.