LEGGE 8 febbraio 2001, n. 12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici
oppiacei nella terapia del dolore.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.41 del 19 febbraio 2001)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
1. Al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
b) "1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte
di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci di cui
all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico
di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in
cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza
domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del
trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei";
all'articolo 43:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le
prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato
III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non
forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a
ricalco per i farmaci forniti dal
Servizio sanitario nazionale, su modello
predisposto dal Ministero della sanita', completato con
il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis puo'
comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore
a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del
domicilio professionale e del numero di telefono professionale del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato
III-bis e' modificato con decreto del Ministro della sanita' emanato, in
conformita' a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di nuovi
farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo
14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari
sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui
all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal
presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante
autoricettazione, a detenere nonche' a trasportare la
quantita' necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'articolo 14 per uso professionale urgente.
Copia dell'autoricettazione e' conservata per due anni
a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato
III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base
o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al
domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita' terapeutiche dei farmaci di
cui all'allegato III-bis,
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione
nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che
effettuano servizi di assistenza domiciliare
nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico
o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei farmaci di cui
all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio
di pazienti affetti da dolore severo
in corso di
patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei";
4) il comma 6 e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro della sanita' di cui al primo periodo del
comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente lettera;
c) all'articolo 45:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le
preparazioni di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di
prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 43 e nella quantita'
e nella forma prescritta";
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio
la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000";
c) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
d) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le unita' operative delle strutture
sanitarie pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di
registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
2-ter. Il registro di carico e
scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed
e' vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico e' conservato, in
ciascuna unita' operativa, dal responsabile dell'assistenza
infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto
all'unita' operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza
tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze
stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste
dall'articolo 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del
servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per
accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di
reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria".
2. Al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente
allegato:
"Allegato
III-bis (articoli 41 e 43)
Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate:
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone".
3.
Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43
del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero
3), del presente articolo, e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, le parole: "hanno validita' limitata a dieci
giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"hanno validita' limitata a trenta giorni".
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7386):
Presentato dall'on. Bolognesi ed altri il 25 ottobre 2000.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede legislativa, l'8 novembre 2000 con pareri
delle commissioni I, II, XIV, Parlamentare per le
questioni
regionali e Comitato per la legislazione.
Esaminato dalla XII commissione il 9, 29, 30 novembre 2000; il 6,
13, 14 dicembre 2000 e approvato il 21 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4937):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede
deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri
delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli affari delle Comunita'
europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 17 gennaio
2001.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in
sede referente, in data 17 gennaio 2001
con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli
affari delle Comunita' europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 17 gennaio 2001.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in
sede deliberante, in data 19 gennaio 2001
con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta per gli affari
delle Comunita' europee e Speciale in materia di infanzia.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio
2001 e approvato il 24 gennaio 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 41 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (Legge 22 dicembre 1975. n. 685,
art. 41- Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalita' di
consegna. - 1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo,
da parte degli enti a delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere
fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al
farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora
la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente
o dell'impresa, e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato,
direttamente al domicilio dell'acquirente,
previo accertamento della identita' di quest'ultimo e
annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In
questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope
indicate nelle tabelle I e II previste dall'art.14 e il cui quantitativo
sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere
effettuato previa comunicazione, a cura del mittente,
al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o
della Guardia di finanza.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il
destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura
e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio
o comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la opportuna
azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata
dall'ufficio o comando di cui
sopra, deve accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o
psicotrope non ottemperando alle
disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un
anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
deve conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa
alla spedizione della merce.
La inosservanza delle disposizioni del presente comma
e'punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire un milione.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 43 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 43 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43
- Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2) - Obblighi dei medici
chirurghi e dei medici veterinari. - 1. I medici chirurghi
ed i medici veterinari, che
prescrivono preparazioni di cui alle tabelle
I, II e III previste dall'art. 14, debbono indicare
chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere
scritte con mezzo indelebile, il cognome,
il nome e la residenza
dell'ammalato al quale le
rilasciano ovvero del proprietario
dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere
la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi
di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa
la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni
indicate nel comma 1 debbono essere
staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico,
predisposto dal Ministero della sanita' e
distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei
medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che,
all'atto della consegna devono far firmare ciascuna
ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a ripetere la propria
firma all'atto della consegna al richiedente.
2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di
cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco
per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale,
ed in triplice copia a ricalco per i farmaci
forniti dal Servizio sanitario nazionale,
su modello predisposto dal Ministero della sanita', completato con
il timbro personale del medico.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una
sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore
ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le
prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere,
inoltre, l'indicazione del
domicilio e del numero telefonico del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata.
3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis puo'
comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di
durata non superiore a trenta giorni ricetta deve contenere l'indicazione
del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del
medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata.
4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla
prescrizione dei farmaci di cui
all'allegato III-bis.
L'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis e' modificato con decreto del Ministro
della sanita' emanato, in conformita' a nuove
disposizioni di modifica della disciplina comunitaria,
sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
il Consiglio superiore di sanita',
per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di
cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi una comprovata
azione narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari
sono autorizzati ad approvvigionarsi
dei farmaci di cui all'allegato III-bis
attraverso autoricettazione, secondo quanto
disposto dal presente
articolo, e ad approvvigionarsi, mediante
autoricettazione, a detenere nonche' a trasportare la
quantita' necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III
previste dall'art. 14 per uso professionale urgente. Copia
dell'autoricettazione e' conservata per due anni a cura
del medico, che tiene un registro delle
prestazioni effettuate, per uso
professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato
III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie
locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei, le quantita' terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato
III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che
ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza
domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che
effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie
locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico
o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche
dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate
dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o
degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio
sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia.
Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed
indelebili la dicitura: "copia per l'unita'
sanitaria locale .".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 45 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 45 (Legge 22 dicembre1975, n. 685, art 45 - Legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 11 commi 1 e 2) - Obblighi del farmacista. -
1. La vendita dei farmaci e
delle preparazioni di cui alle tabelle I,
II e III previste dall'art. 14 deve essere
effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identita'
dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di
riconoscimento in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere
i farmaci e le preparazioni di cui
alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14
soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle
ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'art.43 e nella quantita' e nella
forma prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare
che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art.
43, di annotare sulla ricetta la data
di spedizione e di conservare la ricetta stessa
tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il
fatto costituisca reato, il contravventore
alle disposizioni del presente articolo e'soggetto alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.
6. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire, con
proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei
al controllo del movimento
delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 60 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 60 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) -
Registro di entrata e uscita. - 1.
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle
tabelle I, II, III, IV e V previste, dall'art. 14 deve
essere iscritto in un registro speciale nel quale,
senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta,
in ordine cronologico, secondo
un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in
evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze
predette.
Tale registro e' numerato e firmato
in ogni pagina dall'autorita' sanitaria locale,
che riporta nella prima pagina gli estremi
della autorizzazione e dichiara nell'ultima il
numero delle pagine di cui il registro e'costituito.
2. Il registro deve essere
conforme a modello predisposto dal Ministero
della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
2-bis. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita'
operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali sono dotate di registro di
carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di
cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'art. 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve
essere conforme al modello di cui al comma 2 ed e' vidimato
dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che
provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico
e scarico conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile
dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto
all'unita'operativa e' responsabile della effettiva
corrispondenza tra la giacenza contabile e quello reale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
IV previste dall'art. 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio
farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige
apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 43, comma 4, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n.309 del 1990, si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1, lettera
b).
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo n. 539
del 1992 (Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante
la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso
umano), cosi' come modifacato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta).
(Omissis).
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma
1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse
devono essere ritirate dal farmacista, che e'
tenuto a conservarle per sei mesi,
qualora non le consegni all'autorita' competente
per il rimborso del prezzo a carico del Servizio
sanitario nazionale.
Omissis.".