MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 25 gennaio 2001
Caratteristiche e modalita' per la
donazione di sangue e di emocomponenti.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4,
punto n. 6, e 6, lettera c);
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e
per la produzione di plasmaderivati", con particolare riguardo agli
articoli 1 e 3, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, "Caratteristiche e
modalita' per la donazione del sangue ed emocomponenti";
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 recante
"Protocolli per l'accertamento della idoneita'
del donatore di sangue ed emoderivati" e sue
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641
e 9213 in materia di radiazioni ionizzanti;
Visti il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, ed il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242
"attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro?;
Vista la raccomandazione R 95(15) del Consiglio d'Europa, adottata
dal Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le
allegate linee guida sulla "Preparazione,
uso e garanzia di qualita' degli
emocomponenti", e loro successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998,
sulla "Idoneita' dei donatori di sangue e di
plasma e la verifica delle donazioni di sangue nella Comunita' europea"
(98/463/CE);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali", e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali del 27 novembre
1997 "Autorizzazione n. 2/1997, al
trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale";
Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto 27 dicembre
1990;
Sentito il parere della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale reso nella seduta del 7 luglio
1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome nella seduta del 21 dicembre 2000;
Decreta:
1. E' approvato l'articolato concernente le caratteristiche e
le modalita' per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da
18 articoli e tre allegati, uniti al
presente decreto del quale costituiscono parte integrante.
2. Il presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno
biennale da parte della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale,
sentito l'Istituto superiore di
sanita' in collaborazione con le societa' scientifiche
di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli organismi
comunitari e internazionali finalizzate alla piu'
elevata qualita' possibile del sangue e dei suoi prodotti,
in rapporto alla sicurezza del donatore
e del ricevente.
Titolo
I
RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI
Art.
1.
Prelievo di sangue intero
1. Si
definisce "sangue intero" il sangue prelevato, per
scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto
idoneo ai sensi della
normativa vigente, utilizzando
materiale sterile e sacche
regolarmente autorizzate,
contenenti una soluzione
anticoagulante-conservante.
2. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato attuando una
metodica che garantisca asepsi, con un sistema a circuito
chiuso e dispositivi non riutilizzabili.
Il responsabile della struttura
trasfusionale definisce un protocollo dettagliato delle
procedure di prelievo, con particolare riguardo alla
detersione e disinfezione della cute prima della
venipuntura, e vigila sulla sua applicazione. Un nuovo dispositivo di
prelievo deve essere utilizzato nel
caso in cui si rendesse necessaria piu' di una
venipuntura.
3. Preliminarmente al prelievo e' necessario ispezionare le sacche
per verificare l'assenza di eventuali difetti, la corretta
quantita'di anticoagulante in esse
contenuta ed il suo aspetto. Se,
all'apertura di una confezione, una o
piu' sacche risultassero abnormemente umide, tutte le
sacche di quella confezione debbono essere eliminate.
4. Dopo ciascun prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere
accuratamente ispezionati per verificare
l'assenza di qualsiasi difetto, debbono inoltre essere adottate
misure volte ad evitare ogni possibilita' di errore
nell'etichettatura della sacca e delle corrispondenti
provette.
Art.
2.
Prelievo in aferesi
1. Per
aferesi si intende la raccolta di emocomponenti mediante
separatori cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della
normativa vigente. Detta procedura viene eseguita in una
struttura trasfusionale da personale all'uopo
specificatamente formato, in ambienti idonei, situati
in luoghi che consentono di garantire gli eventuali interventi di
urgenza; deve, inoltre, essere garantita la costante manutenzione delle
apparecchiature utilizzate.
2. La struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione
per le singole procedure di aferesi e per gli interventi in caso di
reazioni avverse. Per ogni singola seduta di
aferesi deve essere compilata una scheda contenente
i dati del donatore, il tipo di procedura adottata,
l'anticoagulante e/o il sedimentante impiegato, il volume ed
il contenuto dell'emocomponente raccolto, la durata della
seduta, le eventuali reazioni, l'eventuale
premedicazione farmacologica.
3. Durante l'intera procedura il donatore deve essere attentamente
osservato e deve essere assicurata la disponibilita' di
un medico esperto in tutte le
problematiche dell'aferesi onde fornire assistenza adeguata e
interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.
4. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di
aumentare la raccolta di alcuni emocomponenti, e' consentita solo in
casi adeguatamente motivati e previa
acquisizione del consenso informato del donatore
reso consapevole dello svolgimento della procedura in ogni
suo dettaglio.
Art.
3.
Modalita' per la donazione di sangue intero e di emocomponenti
L'allegato
n. 1 al presente decreto "Modalita' per la donazione di unita' di
sangue intero e di emocomponenti", riporta le procedure da seguire
relativamente al tipo di raccolta.
Art.
4.
Ristoro post donazione
Il
donatore, dopo la donazione, deve avere adeguato riposo
sul lettino da prelievo e
quindi ricevere un congruo ristoro, comprendente anche
l'assunzione di una adeguata quantita' di liquidi; al
predetto debbono inoltre essere
fornite informazioni sul comportamento da tenere nel periodo
post-donazione.
Art.
5.
Prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche
1. Le
cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive pluripotenti
in grado di automantenersi, differenziarsi e maturare lungo
tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai Centri Trapianto di midollo
osseo, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un
trapianto in grado di
consentire il recupero della normale
funzionalita' midollare con la ricostituzione
di tutte le linee ematiche.
2. Le cellule sopramenzionate, che si rinvengono nel midollo osseo,
fra le cellule mononucleate del sangue periferico e nel
sangue del cordone ombelicale, sono prelevate da
donatore sano (trapianto allogenico) o dallo
stesso paziente a cui vengono successivamente reinfuse (trapianto
autologo). La quantita' di cellule da utilizzare ai fini di
un trapianto viene stabilita sulla base di protocolli operativi
predefiniti.
3. L'organizzazione per la
raccolta di cellule staminali emopoieitiche
deve prevedere personale medico
e sanitario appositamente formati: su richiesta
formale del clinico, il medico incaricato della raccolta provvede
all'espletamento della procedura sulla base di protocolli concordati.
4. Per la raccolta di sangue da
cordone ombelicale il medico responsabile della raccolta
concorda la procedura operativa con il responsabile della struttura di
ostetricia.
5. La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e
con procedure in grado di assicurare
la sopravvivenza delle predette ed il loro sufficiente
recupero. Le cellule raccolte vanno immesse in un
contenitore sterile, correttamente etichettato ed
eventualmente sottoposto a criopreservazione.
Titolo
II
PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ED ETICHETTATURA DEL SANGUE INTERO E DEGLI
EMOCOMPONENTI
Art.
6.
Preparazione e conservazione del sangue intero
1. Il
sangue intero, prelevato utilizzando materiale sterile e
sacche regolarmente autorizzate,
deve essere conservato in frigoemoteca ad
una temperatura di 4oC (+ o -) 2oC per un periodo di tempo, adeguato al
tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che deve essere
in ogni caso definito sulla base della sopravvivenza
post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore.
2. Nel caso in cui l'unita' di
sangue intero debba essere utilizzata per la
preparazione di concentrati piastrinici, la sacca deve essere
mantenuta a 22oC (+ o -) 2oC per il tempo strettamente necessario.
Art.
7.
Preparazione degli emocomponenti: norme generali
1. Per
emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che
possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti ad
ottenere la loro separazione. L'allegato n. 2 al presente decreto
?Preparazione degli emocomponenti e loro
conservazione? riporta le modalita' di
preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti.
2. Durante la preparazione degli
emocomponenti deve essere mantenuta la sterilita' con
l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni a circuito
chiuso. La sterilita' degli emocomponenti
preparati e la loro rispondenza ai requisiti indicati nel precitato
allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli.
3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonche'
di lavaggio debbono essere tali da comportare una perdita
media di globuli rossi non superiore al 10%.
4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non e' interrotto,
il periodo di conservazione e' determinato dalla vitalita' e
dalla stabilita' del componente; se vi e'
stata apertura del sistema durante la preparazione del ?pool?, o la
filtrazione e/o il lavaggio, gli emocomponenti conservati a 4oC (+ o -) 2oC
devono essere trasfusi entro ventiquattro ore dalla preparazione,
quelli conservati a 22oC (+ o -) 2oC, il piu' rapidamente
possibile, comunque non oltre sei ore.
5. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se
conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.
Art.
8.
Frigoriferi e congelatori
1.
I frigoriferi per la conservazione
del sangue e degli emocomponenti debbono assicurare una
adeguata ed uniforme temperatura all'interno ed essere
provvisti di termoregistratore ed allarme visivo
ed acustico. L'allarme, posizionato in modo da poter essere
prontamente rilevato dal personale addetto, deve entrare in
azione prima che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature
tali da deteriorarli.
2. I congelatori utilizzati per la
conservazione di alcuni emocomponenti debbono
raggiungere la temperatura richiesta dal tipo di conservazione che si
vuole ottenere; i predetti debbono possedere le caratteristiche di cui al comma
precedente.
Art.
9.
Scadenza del sangue e degli emocomponenti
La
data di scadenza del sangue e degli emocomponenti si identifica con
l'ultimo giorno in cui i predetti possono essere
considerati utili agli effetti della trasfusione; la data di scadenza deve
essere indicata in etichetta.
Art.
10.
Etichettatura
Sui
contenitori di unita' di sangue e di emocomponenti
debbono essere apposte apposite etichette
conformi a quanto indicato nell'allegato n. 3 al presente
decreto, "Etichettatura".
Titolo
III
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI
Art.
11.
Trasporto
1. Il
sangue intero e gli emocomponenti debbono essere trasportati in
contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo
della temperatura interna: quelli
allo stato liquido ad una temperatura compresa tra
+ 1°C e + 10°C, quelli conservati a 22°C (+ o -) 2°C a temperatura ambiente
quando la temperatura esterna risulta compatibile con quella di riferimento.
2. Per i preparati congelati il
trasporto deve avvenire alla temperatura piu' vicina
possibile a quella richiesta per la loro conservazione.
3. I contenitori per il trasporto di unita'
di sangue debbono essere preraffreddati a + 4°C;
i contenitori utilizzati per il trasporto di
piastrine debbono essere mantenuti a temperatura
ambiente per almeno 30 minuti prima del loro impiego.
4. Il periodo di
conservazione delle emazie deve essere
adeguatamente ridotto qualora la temperatura interna del contenitore al
momento dell'arrivo risulti superiore a 10°C.
5. Le sacche contenenti unita' di sangue e di emocomponenti debbono essere
ispezionate immediatamente prima del trasporto ed in caso di
riscontro di eventuali anomalie dell'aspetto e del
colore debbono essere eliminate. L'esame ispettivo delle sacche deve essere
ripetuto da chi riceve i preparati inviati,
unitamente alla verifica dei dispositivi di controllo della temperatura interna
dei contenitori.
Art.
12.
Consenso informato del ricevente
Il
ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la
somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali
procedure possono non essere comunque esenti da rischio, e' tenuto ad esprimere
per iscritto il proprio consenso o dissenso.
Art.
13.
Prove pretrasfusionali
1. Prima
della distribuzione di sangue e di preparati contenenti emazie
presso la struttura trasfusionale debbono essere eseguite le
indagini sottoindicate,volte ad accertare la compatibilita'
fra il donatore ed il ricevente:
A) Esami sul sangue del donatore:
conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh;
B) Esami sul sangue del ricevente:
1) Determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh del ricevente
nelle procedure non urgenti e ove
le condizioni cliniche lo consentano.
La determinazione del gruppo AB0/Rh del
ricevente deve essere eseguita su apposito campione in un momento diverso
da quello in cui la trasfusione viene
richiesta; successivamente, in occasione
dell'inoltro della richiesta dell'unita'
di globuli rossi da
trasfondere, deve essere prelevato un secondo campione di sangue del
ricevente da sottoporre ad un ulteriore controllo del gruppo AB0/Rh,
distinto dal primo, limitato alla determinazione degli antigeni sulle emazie
del ricevente.
2) Ricerca di alloanticorpi irregolari antiemazie.
La ricerca anzidetta, volta ad escludere la presenza di anticorpi
irregolari di rilevanza clinica o trasfusionale, consente di omettere
l'esecuzione delle prove di compatibilita' tra i globuli
rossi del donatore ed il siero o plasma del
ricevente, purche' siano state attuate misure volte a garantire la sicurezza
trasfusionale.
Le predette prove di compatibilita'
debbono, invece, essere obbligatoriamente
eseguite ogni qualvolta siano stati rilevati
anticorpi irregolari anti emazie. Nel
caso in cui non venga effettuata la
ricerca sistematica di alloanticorpi irregolari sul
ricevente, le prove di compatibilita' tra globuli rossi del donatore
e siero o plasma del ricevente sono
obbligatorie quale test di routine da eseguirsi su ogni unita' di
sangue o di globuli rossi da trasfondere.
2. Tutti i campioni
di sangue diretti alla tipizzazione
eritrocitaria, alla ricerca di
alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di
compatibilita', devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile
del prelievo.
Art.
14.
Richiesta di sangue
1. La
richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le
generalita' del paziente e l'indicazione
alla trasfusione, deve essere firmata dal medico su apposito modulo
fornito dalla struttura trasfusionale o su propria
carta intestata o su quella della struttura di
degenza del ricevente.
2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di
sangue del ricevente di quantita' non inferiore a 5 ml; per pazienti
pediatrici possono essere accettati volumi inferiori.
3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro
72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da
consentire l'identita' del soggetto cui appartiene e firmato
dal responsabile del prelievo.
4. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo
di vita per il paziente, deve
essere seguita, ai fini della distribuzione e
assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della
struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di emergenza.
Art.
15.
Identificazione del ricevente
1. Presso
ogni struttura trasfusionale deve essere adottato, per ciascuna
unita' di sangue e/o di emocomponenti
distribuita, un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui
la stessa unita' e' stata assegnata con l'indicazione se siano state eseguite
le prove di compatibilita'.
2. Ogni unita' di sangue e/o di
emocomponenti, all'atto della distribuzione, deve essere
accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente, la
cui identita' deve essere verificata immediatamente prima della trasfusione.
3. La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in caso di
manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.
Art
.16.
Conservazione dei campioni
I
campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni suo
donatore debbono essere opportunamente conservati in frigorifero per
sette giorni dopo la trasfusione.
Art.
17.
Unita' non utilizzate
1. Qualora
l'unita' di sangue o di emocomponente richiesta non
venga utilizzata, il richiedente deve provvedere alla
restituzione della stessa alla struttura trasfusionale fornitrice
nel piu' breve tempo possibile.
2. L'unita' restituita deve
essere accompagnata da una documentazione
attestante la sua integrita' e l'osservanza
dei protocolli stabiliti dal responsabile della struttura
trasfusionale relativamente alla sua conservazione e trasporto.
Art.
18.
Il presente decreto entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A partire da tale data e' abrogato il decreto
ministeriale 27 dicembre 1990.
Roma,
25 gennaio 2001
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 129
Allegato
1
MODALITA'
PER LA DONAZIONE DI UNITA' DI SANGUE
INTERO E DI EMOCOMPONENTI
Donazione di sangue intero.
La
donazione di una unita' di sangue intero, volume pari a 450 ml (+ o -) 10%,
deve avvenire in un periodo di tempo di durata inferiore a dodici
minuti; per durate superiori l'unita' raccolta non deve
essere utilizzata per la preparazione di concentrati piastrinici ne' di
plasma per il frazionamento di fattori labili della coagulazione.
All'atto della raccolta deve essere prelevato, per i
controlli sierologici, un campione addizionale di
sangue di quantita' non superiore a 40 ml; detto campione
deve essere etichettato prima del salasso e subito dopo deve
essere verificata la sua corrispondenza con il contenitore.
Sul campione addizionale prelevato debbono essere eseguiti
gli esami per l'identificazione del gruppo
sanguigno, di validazione biologica nonche' gli esami previsti per il donatore
periodico.
Il numero massimo di donazioni di sangue intero
nell'anno non deve essere superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in
eta' fertile; l'intervallo tra due donazioni non deve essere
inferiore a novanta giorni.
Dopo ogni prelievo, i contenitori e la
sacca debbono essere accuratamente ispezionati per
verificare l'assenza di qualsiasi difetto e
deve essere adottata ogni misura volta
ad evitare possibilita' di errori
nell'etichettatura della sacca e delle corrispondenti
provette.
Donazione
di plasma.
La donazione di plasma mediante emaferesi deve
rispondere ai seguenti requisiti:
a) prelievo massimo per singola donazione: 650 ml, al mese 1,5 litri
e all'anno 10 litri;
b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;
c) intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di
plasma e tra una donazione di plasma
e una di sangue intero o citoaferesi: quattordici giorni; tra una
donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma: un mese.
Donazione
di piastrine.
La donazione di piastrine mediante emaferesi deve rispondere ai
seguenti requisiti:
a) prelievo minimo corrispondente agli standard indicati per il
concentrato piastrinico da aferesi;
b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione; c)
numero massimo consentito di
piastrinoaferesi per il donatore periodico: sei all'anno;
d) intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi e tra
una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero: quattordici
giorni; tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi:
un mese.
Per particolari esigenze terapeutiche i limiti
sopraindicati possono essere modificati a giudizio del medico esperto
in medicina trasfusionale.
Donazione
di leucociti.
La donazione di leucociti mediante emaferesi deve rispondere ai
seguenti requisiti:
a) prelievo di almeno 1 x 10(elevato a 10) leucociti totali per singola
donazione;
b) numero massimo consentito di donazioni
per donatore non premedicato non superiore a sei nell'anno; in caso di
premedicazione con steroidi, il numero massimo consentito e' di quattro
l'anno. Donazione multipla di emocomponenti.
Mediante separatori cellulari e' possibile effettuare la raccolta di uno o piu'
emocomponenti da un singolo donatore.
La donazione multipla di emocomponenti deve essere eseguita
in ambienti idonei, sotto la diretta responsabilita'
della struttura trasfusionale di riferimento.
Per un piu' rapido ripristino della volemia
nel donatore e' consentita l'infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%).
Gli emocomponenti prelevati a circuito chiuso
debbono essere raccolti in due sacche separate i cui
requisiti vengono di seguito riportati unitamente alle modalita' di
donazione relative ai diversi emocomponenti.
1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):
a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;
b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.
L'intervallo minimo consentito tra due eritroplasmaferesi e' di
novanta giorni. Il numero massimo di
donazioni non deve essere superiore a quattro all'anno per
l'uomo e due all'anno per la donna in eta' fertile.
2) Donazione
di globuli
rossi + piastrine
(eritropiastrinoaferesi):
a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;
b) sacca PLT contenuto in piastrine: almeno 2 x
10(elevato a 11).
L'intervallo minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi e' di
novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve
essere superiore a quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per
la donna in eta' fertile.
3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):
a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;
b) sacca PLT contenuto in piastrine almeno 2 x
10(elevato a 11).
L'intervallo minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi e' di
quattordici giorni e tra una donazione che comprende la raccolta di
globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi e' di trenta giorni.
Il numero massimo consentito di plasmapiastrinoaferesi e' di sei
all'anno.
4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:
a) prima sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x
10(elevato a 11);
b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x 10(elevato
a 11);
c) contenuto massimo di piastrine delle
due sacche 6 x 10(elevato a 11).
L'intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi
in due sacche e' di trenta giorni.
L'intervallo minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di
globuli rossi e/o piastrine e' di trenta giorni. Il numero
massimo consentito di donazioni non deve essere superiore a tre per anno.
Allegato
2
PREPARAZIONE DEGLI EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE
Emazie concentrate.
Le emazie concentrate senza ulteriori soluzioni additive,
sono ottenute da sangue intero attraverso la rimozione di parte del plasma
mediante centrifugazione.
Alla fine della procedura ciascuna unita' deve possedere:
contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g; ematocrito compreso tra 65 e 75%.
Le emazie concentrate, preparate senza interruzione del circuito
chiuso, possono essere conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC per un periodo di
tempo analogo a quello del sangue intero.
Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive.
Le emazie concentrate con aggiunta di soluzioni
additive sono ottenute da sangue intero, dopo
centrifugazione e rimozione del plasma e
successiva aggiunta al concentrato eritrocitario
di appropriate soluzioni nutritive.
L'ematocrito del preparato ottenuto, che dipende dalla metodica
di centrifugazione impiegata, dalla quantita' di
plasma rimosso; dalle caratteristiche della soluzione
additiva, non deve essere superiore al 70%;
ogni unita' deve avere un contenuto minimo di emoglobina pari
a 45 g.
L'unita' preparata deve
possedere l'intero patrimonio eritrocitario
dell'unita' di partenza e deve contenere, sempreche' non
siano stati rimossi, la maggior parte dei leucociti e piastrine, in funzione
del metodo di centrifugazione impiegato.
La durata del periodo di conservazione
del preparato e' in rapporto alla soluzione additiva impiegata.
Emazie concentrate private del buffy-coat.
Le emazie concentrate private del buffy-coat sono
ottenute da sangue intero con la rimozione di parte del
plasma e dello strato leucopiastrinico (buffy-coat).
L'unita' preparata deve contenere tutti
gli eritrociti di partenza meno una quota non superiore al 10%.
Ad un controllo di qualita' a campione il contenuto di leucociti e
di piastrine deve essere inferiore
rispettivamente a 1,2 x 10(elevato a 9),
e a 20 x 10(elevato a 9) per unita', quello di emoglobina non
inferiore a 43 g.
La durata del periodo di conservazione del preparato e' analoga a quella
indicata per le emazie concentrate.
Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in
soluzioni additive.
Le emazie concentrate private del
buffy-coat e risospese in
soluzioni additive sono ottenute da sangue intero centrifugato, dopo
rimozione del plasma e del buffy-coat e
successiva addizione al concentrato eritrocitario di opportune soluzioni
nutritive.
L'ematocrito del preparato e' in diretto rapporto con il metodo
di centrifugazione adottato, con il volume di plasma rimosso, con il
volume e le caratteristiche della soluzione additiva impiegata.
Ad un controllo di qualita' a campione, alla fine della procedura di
preparazione ogni unita' deve possedere almeno 43 g di emoglobina.
L'unita' preparata deve contenere tutti
gli eritrociti di partenza, meno una quota non superiore al
10%; il contenuto medio di leucociti e di
piastrine per unita' deve essere inferiore
rispettivamente a 1,2 x 10(elevato a 9), e a 20 x 10(elevato a 9).
La durata del periodo di conservazione
del preparato e' in rapporto alla soluzione impiegata.
Emazie lavate.
Le emazie lavate sono ottenute da
sangue intero mediante centrifugazione, rimozione
del plasma e successivo lavaggio delle emazie in soluzione
isotonica.
La quantita' di plasma residuo e' in diretto
rapporto con il protocollo di lavaggio impiegato.
L'ematocrito varia in funzione delle necessita'
cliniche. Alla fine del procedimento di lavaggio ciascuna unita'
deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.
Ad un controllo di qualita' a campione, il contenuto di proteine deve
essere inferiore a 0,5 g/unita'.
Il preparato deve essere conservato a 4 oC (+ o -) 2 oC per
un periodo di tempo il piu' breve possibile e comunque non
superiore a ventiquattro ore.
Emazie leucodeplete.
Le emazie leucodeplete sono ottenute attraverso la
rimozione, mediante filtrazione, della maggior parte
dei leucociti da una preparazione di emazie o, al momento del
prelievo, mediante filtro in linea. Ad un controllo
di qualita' a campione, il contenuto di leucociti
deve essere inferiore a 1 x 10(elevato a 6) per unita'.
Ciascuna unita' deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g.
Se la preparazione del prodotto ha comportato
l'apertura del sistema, il tempo di
conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore
a 4 oC (+ o -) 2 oC.
Emazie congelate.
Le emazie congelate sono ottenute per congelamento con
idoneo crioprotettivo entro sette giorni dalla raccolta e
conservate a -80 oC in congelatore meccanico, o
a temperature inferiori in azoto liquido e in tal caso
possono essere conservate fino a dieci anni e il loro impiego a
scopo trasfusionale e' condizionato ai criteri di idoneita' previsti dalla
normativa in vigore.
Prima dell'uso le emazie sono scongelate, lavate, risospese
in soluzione fisiologica e utilizzate nel piu' breve tempo
possibile; possono essere conservate a 4 oC
(+ o -) 2 oC per non piu' di ventiquattro ore.
L'unita' ricostituita di emazie congelate e' praticamente priva
di proteine, granulociti e piastrine. Ogni unita' deve possedere un
contenuto emoglobinico non inferiore a 36 g.
Il trasporto del preparato allo stato congelato richiede misure
atte a mantenere adeguate condizioni di conservazione. Concentrato
piastrinico da singola unita' di sangue intero.
Il concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero e'
ottenuto da sangue intero fresco
attraverso centrifugazione e successivo recupero della maggior
parte del contenuto in piastrine.
Ad un controllo di qualita' a campione deve contenere, nel
75% delle unita' esaminate, almeno 6 x 10(elevato
a 10) piastrine in adeguato volume del mezzo di sospensione.
Il preparato deve possedere un contenuto di leucociti inferiore a 0,2 x 10
(elevato a 9) per singola unita' e di eritrociti compreso fra 0,2 e 1 x 10
(elevato a 9), sempreche' non siano state adottate misure volte a diminuire il
contenuto dei componenti predetti.
Il concentrato piastrinico da singola unita' di sangue
intero, qualora preparato in sistema chiuso, puo' essere conservato
a 22°C (+ o -) 2 °C, in agitazione
continua, per un periodo di tempo variabile in funzione del
contenitore impiegato e comunque non oltre cinque giorni dal
prelievo. Il volume di plasma o di liquido
conservante deve essere in quantita' tale da garantire, durante tutto il
periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4. Concentrato
piastrinico da pool di buffy-coat.
Il concentrato piastrinico da pool di buffy-coat e' ottenuto da un
pool di 4-8 buffy-coat da singole unita' di sangue intero fresco e deve
contenere almeno 2,5 x 10(elevato a 11) piastrine.
La miscela di buffy-coat deve essere quindi
diluita con una adeguata quantita' di plasma o con appropriata soluzione
cristalloide e centrifugata in modo da ridurre il contenuto
di leucociti ad una quantita' inferiore a 0,05 x 10(elevato a
9) per singola unita' di partenza.
Il valore di pH e la temperatura di conservazione sono
quelli previsti per i concentrati piastrinici.
La durata del periodo di conservazione dipende dal
contenitore impiegato.
Concentrato piastrinico da aferesi.
Il concentrato piastrinico da aferesi e' ottenuto da un singolo
donatore sottoposto a piastrinoaferesi
utilizzando un separatore cellulare.
Ad un controllo di qualita' a campione il contenuto di piastrine
del concentrato non deve essere inferiore a 3 x
10(elevato a 11) piastrine in almeno il 75% dei campioni.
Il concentrato ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da prelievo
multicomponente deve contenere almeno 2 x 10(elevato a 11) piastrine.
L'emocomponente, se preparato in sistema chiuso,
puo' essere conservato a 22 oC (+ o -) 2 oC in agitazione continua per un
periodo di tempo variabile in funzione del contenitore impiegato, e
comunque non superiore a cinque giorni dal prelievo.
Il volume di plasma o di liquido
conservante deve essere in quantita' tale
da garantire, durante tutto il
periodo di conservazione, un pH compreso fra 6,5 e 7,4.
Piastrine crioconservate (da aferesi).
Le piastrine crioconservate (da
aferesi) sono preparate congelando a -80
oC, o a temperature inferiori, un concentrato di piastrine prelevate in
aferesi da non piu' di ventiquattro ore.
Il preparato puo' essere conservato in congelatore meccanico
a
· 80 oC fino ad un anno, in vapori di azoto liquido a -150 oC, fino
a dieci anni. E' necessario utilizzare un crioprotettivo.
Prima dell'uso le piastrine devono essere scongelate e risospese in
appropriata soluzione.
Una unita' ricostituita di piastrine crioconservate deve avere:
volume da 50 a 200 ml, conta
piastrinica maggiore del 40% del contenuto piastrinico
prima del congelamento, leucociti residui
inferiori a 0,2 x 10(elevato a 6)
ogni 0,6 x 10(elevato a 11) piastrine.
Per il trasporto allo stato congelato devono
essere adottate misure volte a mantenere adeguate condizioni di conservazione.
Concentrato granulocitario da aferesi.
Il concentrato granulocitario da aferesi e'
ottenuto da un singolo donatore mediante l'impiego di separatori
cellulari.
Al controllo di qualita' il preparato deve contenere almeno 1 x
10(elevato a 10) granulociti in un volume
inferiore a 500 ml in almeno il 75% delle unita' esaminate.
La preparazione deve essere trasfusa quanto prima
possibile e comunque entro dodici ore se mantenuta a 22 oC (+ o -) 2 oC.
Cellule staminali emopoietiche periferiche.
Le cellule staminali da sangue periferico vengono raccolte come
cellule mononucleate mediante leucoaferesi.
Le cellule staminali da cordone ombelicale vengono raccolte dalla placenta
attraverso le vene del cordone ombelicale.
Quando indicate, successive
addizionali purificazioni e manipolazioni
possono comprendere: la rimozione di granulociti ed
eritrociti nonche' la riduzione
ed eliminazione di cellule neoplastiche
nelle preparazioni di
cellule progenitrici ematopoietiche
autologhe o del numero dei
T-linfociti nelle preparazioni di cellule progenitrici
ematopoietiche allogeniche, al fine di minimizzare la Graft versus Host Disease
(GvHD).
Le cellule raccolte vengono sospese in una soluzione contenente
un crioprotettivo e proteine, congelate in idonei contenitori e poi
conservate a temperature inferiori a -80 oC.
Le cellule progenitrici ematopoietiche congelate debbono essere
scongelate in bagno termostatico a +37 oC, sotto agitazione continua, e
trasfuse immediatamente.
Debbono essere congelati anche i campioni di riferimento
delle preparazioni di cellule progenitrici
ematopoietiche per i dovuti controlli.
Plasma fresco congelato.
Il plasma fresco congelato (P.F.C.) e' ottenuto attraverso
il congelamento di plasma, da singolo donatore di
sangue intero o in aferesi (plasmaferesi), che deve avvenire entro
limiti di tempo e a temperature tali da preservare adeguatamente i
fattori labili della coagulazione.
Qualora il plasma sia ottenuto da sangue
intero deve essere separato entro sei ore dalla
raccolta ed il suo congelamento deve avvenire in una
apparecchiatura che lo determini completo entro un'ora.
Ad un controllo di qualita' a
campione, il preparato deve contenere almeno il 70% del contenuto
originale di fattore VIII.
Il plasma fresco congelato, se
mantenuto costantemente a temperatura inferiore a -40 oC, puo'
essere conservato per un periodo di ventiquattro mesi, se a -30 °C, puo'
essere conservato per dodici mesi, tra -25 oC e -30 °C per sei
mesi, tra -18°C e -25°C per tre mesi. Trascorsi i periodi anzidetti il
preparato e' utilizzabile solo per la produzione di frazioni plasmatiche.
Lo scongelamento del PFC deve avvenire a temperatura compresa tra
30 °C e 37 °C in bagno con agitazione o con altra
strumentazione idonea, tale da consentire il controllo della
temperatura; dopo lo scongelamento deve essere usato il piu' presto
possibile e comunque non oltre ventiquattro ore se conservato a 4 (+ o -)
2°C e non puo' essere ricongelato.
In rapporto all'eventuale applicazione di trattamenti
virucidi possono essere accettate caratteristiche finali del prodotto
diverse purche' in accordo con i criteri
internazionalmente riconosciuti validi.
Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.
Il crioprecipitato e' un preparato costituito
dalla frazione crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola
donazione, concentrato ad un volume finale di 10-20 ml. Il
prodotto contiene, oltre al fattore VIII, anche
la maggior parte del fattore Von Willebrand, del
fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina, presenti nel plasma fresco
di partenza.
Ad un controllo di qualita' a campione, il contenuto di fattore
VIII deve essere almeno pari al 70%.
Il plasma privo di crioprecipitato e' costituito da plasma fresco congelato
dopo rimozione del crioprecipitato.
Le condizioni di conservazione
sono quelle del PFC. Lo scongelamento immediatamente
prima dell'uso deve seguire le modalita' indicate per il plasma fresco
congelato.
Emocomponenti irradiati.
Le unita' di sangue ed emocomponenti, nel
caso sia indicata l'irradiazione, devono essere
sottoposte a una dose di radiazioni compresa tra 2.500 cGy e 4.000
cGy, allo scopo di ridurre il rischio di GvHD post-trasfusionale.
L'irradiazione delle emazie deve avvenire
entro quattordici giorni dal prelievo e le unita'
irradiate debbono essere trasfuse entro ventotto giorni dal prelievo.
Nei casi di trasfusione intrauterina, o a neonato, o a paziente
con iperpotassiemia e' necessario procedere alla trasfusione
entro quarantotto ore
dall'irradiazione, oppure
provvedere all'eliminazione, con mezzi idonei, dell'eccesso di potassio.
L'irradiazione non modifica la
scadenza dei concentrati piastrinici.
Le unita' di sangue ed emocomponenti irradiate possono
essere assegnate anche a pazienti immunologicamente normali, fatte salve
le dovute precauzioni per categorie a rischio di iperpotassiemia.
La irradiazione degli emocomponenti deve
avvenire in locali conformi alle norme di sicurezza.
Unita' di predeposito per autotrasfusione.
L'unita' di predeposito per autotrasfusione
consiste in una unita' di sangue intero e/o di
emocomponenti prelevata al paziente cui e' destinata per corrispondere a
proprie esigenze terapeutiche.
Il preparato e' di esclusivo uso
autologo pertanto non e' soggetto ai vincoli imposti
dai protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue.
Il responsabile della struttura
trasfusionale adotta il protocollo per la
procedura operativa del predeposito in cui viene definita anche
la modalita' di acquisizione del consenso informato del paziente.
Piu' unita' di sangue intero e/o di emocomponenti, in
funzione delle esigenze terapeutiche, possono essere prelevate dal
paziente a brevi intervalli di tempo, secondo
le procedure adottate nella struttura trasfusionale e
con l'eventuale supporto farmacologico, e predepositate.
L'unita' di predeposito deve essere
identificata in maniera univoca, sulla etichetta della relativa
sacca deve essere apposta la firma del paziente e del medico responsabile del
prelievo.
Il paziente deve essere informato che le unita'
predepositate sono conservate fino a scadenza della componente
eritrocitaria e che sono disponibili per le sue necessita' trasfusionali.
La scadenza dell'unita' di predeposito, le relative modalita' di
conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per
le unita' omologhe.
Allegato
3
ETICHETTATURA
1. Sangue intero;
Emazie concentrate;
Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive;
Emazie concentrate private del buffy-coat;
Emazie concentrate private del buffy-coat e
risospese in soluzioni;
Additive.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori;
composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
2. Emazie lavate.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori;
data di donazione;
data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;
data ed ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Trasfondere preferibilmente
entro sei ore
dall'inizio delle procedure di lavaggio e comunque entro ventiquattro
ore";
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
3. Emazie leucodeplete.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbli-gatori;
data di donazione;
data di lavorazione;
data ed eventuale ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
4. Emazie congelate.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;
data di donazione;
data di congelamento e di scadenza come congelato;
data di scongelamento ed eventuale ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e
risospensione,
trasfondere quanto prima e comunque entro
ventiquattro ore se conservate a 4°C (+ o -) 2°C";
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
5. Concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero;
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat;
Concentrato piastrinico da aferesi;
Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi;
Concentrato piastrinico da aferesi multicomponente.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
In caso di concentrato piastrinico ottenuto con
procedure di aferesi l'etichetta deve inoltre indicare:
tipo del circuito utilizzato, se chiuso o aperto; ora di scadenza; contenuto in
piastrine.
In caso di concentrato piastrinico ottenuto da pool di buffy-coat l'etichetta
deve inoltre indicare:
il numero di identificazione del pool.
6. Piastrine crioconservate da aferesi.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;
tipo del preparato;
crioprotettivo utilizzato;
mezzo di risospensione;
contenuto in piastrine dopo risospensione;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori all'epoca della donazione;
data di donazione;
data di scadenza come crioconservato;
data e ora di scadenza dopo scongelamento;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e
risospensione, trasfondere immediatamente e comunque entro breve tempo se
conservate a 22 oC (+ o -) 2 oC in costante agitazione";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
7. Concentrato granulocitario da aferesi.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questo preparato trasfusionale deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identifi'cativo della donazione;
tipo del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori;
contenuto in leucociti;
data di donazione;
data ed eventuale ora di scadenza;
la dicitura: "Trasfondere immediatamente e
comunque entro dodici ore se conservato a 22°C (+ o -) 2°C";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
8. Cellule staminali emopoietiche midollari;
Cellule staminali emopoietiche da sangue periferico;
Cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;
tipo del preparato;
crioprotettivo utilizzato;
contenuto in CD34 dopo risospensione;
gruppo ABO (non obbligatorio per uso autologo);
tipo Rh (D), specificando "Rh positivo" se D
positivo o "Rh negativo" se D negativo. Se D negativo,
riportare sull'etichetta il risultato degli esami per gli antigeni
C ed E (non obbligatorio per uso autologo);
elencazione ed esito dei controlli sierologici all'epoca della donazione;
data di donazione;
data di crioconservazione e di scadenza come crioconservato;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e
risospensione, trasfondere immediatamente";
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta anomalie evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro";
la dicitura: "Esclusivamente per uso
autologo" in caso di autotrapianto.
9. Plasma fresco congelato da singola unita' di sangue intero;
Plasma fresco congelato da aferesi;
Plasma fresco congelato da plasma piastrino-aferesi;
Plasma fresco congelato da aferesi multicomponente;
Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei
controlli sierologici obbligatori;
eventuale inattivazione virale;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro".
10. Emocomponenti irradiati.
L'etichetta apposta sul contenitore degli emocomponenti irradiati deve
indicare, in aggiunta:
nome ed indirizzo della struttura di irradiazione; data ed ora di irradiazione;
nuova data di scadenza dopo irradiazione; dose somministrata; condizioni di
conservazione.
11. Sangue intero e/o
emocomponenti da predeposito per autotrasfusione.
L'etichetta apposta sul
contenitore di questi preparati trasfusionali,
possibilmente di colore diverso dalle omologhe, deve indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo; numero identificativo della
unita'; la dicitura: "AUTODONAZIONE -
STRETTAMENTE RISERVATA a:
cognome, nome e data di nascita del paziente";
firma del paziente;
firma del medico responsabile del salasso;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
composizione e volume
della soluzione anticoagulante conservante;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di prelievo e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a
scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la
trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di un
appropriato filtro";
la dicitura: "Esclusivamente per uso
autologo - Prove di compatibilita' ed esami pretrasfusionali NON
eseguiti".