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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
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ACCORDO 27 febbraio 2003 |
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Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici". (GU n. 71 del 26-3-2003) |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenzail compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, inattuazione del principio di leale collaborazione, al fine dicoordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgereattivita' di interesse comune; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha previsto, all'art. 1,che l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedalieravenga consentito anche al personale sanitario non medico, nonche' alpersonale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specificanelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare; Visto il comma 2 del suddetto art. 1, che affida alle regioni ladisciplina del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzoextraospedaliero dei defibrillatori al personale individuato nelcomma 1 dello stesso articolo e dispone che tale autorizzazione e'rilasciata da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziendeospedaliere, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente perterritorio o, laddove quest'ultimo non sia ancora attivato, sotto laresponsabilita' della medesima azienda di competenza, sulla base dicriteri indicati da specifiche linee guida da adottarsi con decretodel Ministro della sanita'; Considerato che, in attuazione del predetto art. 1, comma 2, ilMinistero della salute ha predisposto uno schema di decreto erilevato che, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V dellaCostituzione, il provvedimento in questione va adottato nella formadi accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni; Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salutecon nota del 3 febbraio 2003, prot. n. 100.1/2493-G/567; Considerato che, in sede tecnica il 20 febbraio 2003, sono stateconcordate alcune modifiche al testo dell'accordo in questione e cheil Ministero della salute, con nota prot. n. 100/SCPS/2.2467 del 25febbraio 2003, ha trasmesso il testo della proposta di accordo nellastesura definitiva con le modifiche convenute nella riunione tecnica; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questaConferenza, i presidenti delle regioni hanno confermato l'avvisofavorevole sulla proposta di accordo; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sancisce l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati: Considerato che: l'introduzione del defibrillatore semiautomaticonella realta' extraospedaliera si integra in una filosofia disviluppo e valorizzazione della catena della sopravvivenza anche daparte del personale non medico. Tenuto conto che: la defibrillazione precoce rappresenta il sistemapiu' efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenzain caso di arresto cardiocircolatorio provocato da fibrillazioneventricolare e tachicardia ventricolare senza polso; Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano convengono sul seguente documento recante:"Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzoextraospedallero dei defibriliatori semiautomatici".1. Premessa. Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che puo'essere utilizzato, sia in strutture sanitarie, sia in qualunque altrotipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che persensibilita), dove e' automatico il solo riconoscimento dellatipologia della aritmia ed il comando avviene per manodell'operatore, deve consentire l'uso da parte di soggetti di cuiall'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette dieffettuare le seguenti operazioni: l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'unapersona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine diinterrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare; il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisisopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare unritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettriciesterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati daintervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separaregli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guidainternazionali, sono programmati negli apparecchi e non sonoaccessibili agli utilizzatori non medici; la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e deidati di utilizzazione dell'apparecchio.2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico Nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previstodall'art. 1, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengonoindividuati i seguenti criteri: a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, dellafunzionalita', della manutenzione e revisione periodica deldefibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se nedotano; b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico,nonche' del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatoresemiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamenteverificata: b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere ilfunzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico,per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arrestocardiocircolatorio. L'operatore che somministra lo shock elettricocon il defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non dellacorretta indicazione di somministrazione dello shock che e'determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovrain condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le personepresenti intorno al paziente; b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione,sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti icomitati tecnici regionali per l'emergenza; b3) la formazione, il cui programma e' specificatosuccessivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' diun medico, da istruttori qualificati; b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazioneall'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad unaprova pratica (e, se necessario, anche teorica) che ne valuti lapreparazione su: a) il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio; b) la messa in arto dei metodi di rianimazione di base (inaccordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambitidi utilizzo; c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l'analisidell'attivita' elettrica cardiaca; d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche didefibrillazione; e) la presenza di anomalie di funzionamento dell'apparecchio. A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ognicandidato che ha frequentato il corso, da parte dal centro diformazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatoresemiautomatico. b5) La formazione iniziale deve, prevedere: 1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardio polmonare dibase (in accordo con le linee guida internazionali); 2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' delladefibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalita'cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale,presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso emanutenzione, modalita' di messa in opera e dimostrazione da partedel formatore; 3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichinodella sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazionesemiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisidell'intervento. c) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 oterritorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllodi qualita' delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di unapposito registro epidemiologico. Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare immediatamente,secondo modalita' indicate dalle regioni e province autonome,l'utilizzo del debifrillatore semiautomatico, al fine di garantire lacatena della sopravvivenza. d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, insede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la durata di dodici mesi. Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatoresemiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica dellapermanenza dei criteri autorizzativi. e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e'depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con laspecifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche'l'elenco delle persone che lo possono utilizzare. Roma, 27 febbraio 2003 Il presidente: La LoggiaIl segretario: Carpino