IL CODICE DEONTOLOGICO
maggio
1999
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Il
Patto infermiere - cittadino |
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PRESENTARMI
al
nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te. |
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1. Premessa
1.1. L'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione
all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza
infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica,
relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità
dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel
rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico
guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e
nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento
che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall'infermiere.
1.5. L'infermiere, con la
partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza
al gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice
deontologico e l'impegno a viverli nel quotidiano.
2. Principi etici
della professione
2.1. Il rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione
essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.
2.2. L'infermiere riconosce
la salute come bene fondamentale dell'individuo e interesse della collettività
e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
2.3. L'infermiere riconosce
che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste
indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause
di malattia.
2.4. L'infermiere agisce
tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura,
etnia e sesso dell'individuo.
2.5. Nel caso di conflitti
determinati da profonde diversità etiche, l'infermiere si impegna a trovare la
soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in
contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale,
si avvale del diritto all'obiezione di coscienza.
2.6. Nell'agire
professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione
all'autonomia e al bene dell'assistito, di cui attiva le risorse anche quando
questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio.
2.7. L'infermiere
contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso
ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla
base di criteri condivisi dalla comunità professionale.
3. Norme generali
3.1. L'infermiere aggiorna le
proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica
sull'esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.
L'infermiere fonda il
proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla
persona le cure e l'assistenza più efficaci.
L'infermiere partecipa
alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la
diffusione dei risultati, al fine di migliorare l'assistenza infermieristica.
3.2. L'infermiere assume
responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se
necessario, all'intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che
l'integrazione è la migliore possibilità per far fronte ai problemi
dell'assistito; riconosce altresì l'importanza di prestare consulenza, ponendo
le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.
3.3. L'infermiere riconosce i
limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando
ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di
richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha
esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che
possono costituire rischio per la persona.
3.4. L'infermiere si attiva
per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre,
se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così
al continuo divenire della riflessione etica.
3.5. L'agire professionale
non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da
persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso
di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito.
L'infermiere non può
avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od
altri.
L'infermiere può svolgere
forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di
prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.
3.6. L'infermiere, in
situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi
tempestivamente per garantire l'assistenza necessaria. In caso di calamità, si
mette a disposizione dell'autorità competente.
4. Rapporti con
la persona assistita
4.1. L'infermiere promuove,
attraverso l'educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura
della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e
operatori.
4.2. L'infermiere ascolta,
informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire
all'assistito di esprimere le proprie scelte.
4.3. L'infermiere,
rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne facilita i rapporti con
la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di
cura.
4.4. L'infermiere ha il
dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le
influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.
4.5. L'infermiere,
nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le
informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di
comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la
persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il
diritto alla scelta di non essere informato.
4.6. L'infermiere assicura e
tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella
raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è
pertinente all'assistenza.
4.7. L'infermiere garantisce
la continuità assistenziale anche attraverso l'efficace gestione degli
strumenti informativi.
4.8. L'infermiere rispetta il
segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione
e come risposta concreta alla fiducia che l'assistito ripone in lui.
4.9. L'infermiere promuove in
ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza
psicofisica dell'assistito e dei familiari.
4.10. L'infermiere si adopera
affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento
straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la
contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l'interesse della
persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità
istituzionali.
4.11. L'infermiere si adopera
affinché sia presa in considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte
terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.
4.12. L'infermiere si impegna
a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo
o l'espressione di sé, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai
loro bisogni.
4.13. L'infermiere che rilevi
maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti
i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l'autorità competente.
4.14. L'infermiere si attiva
per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a
ricorrere all'uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica
indicazione medica.
4.15. L'infermiere assiste la
persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita,
riconoscendo l'importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico,
relazionale, spirituale. L'infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad
eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità
della vita dell'assistito.
4.16. L'infermiere sostiene i
familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella
elaborazione del lutto.
4.17. L'infermiere non
partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell'assistito, sia
che la richiesta provenga dall'interessato, dai familiari o da altri.
4.18. L'infermiere considera
la donazione di sangue, tessuti ed organi un'espressione di solidarietà. Si
adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare
e nel ricevere.
5. Rapporti
professionali con colleghi e altri operatori
5.1. L'infermiere collabora
con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico
apporto all'interno dell'équipe.
Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale
contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.
5.2. L'infermiere tutela la
dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e
alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il
progetto di cura.
5.3. L'infermiere ha il
dovere di autovalutarsi, e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche
ai fini dello sviluppo professionale.
5.4. Nell'esercizio autonomo
della professione l'infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate
dai Collegi Ipasvi; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente
Nomenclatore Tariffario
5.5. L'infermiere tutela il
decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto
delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.
5.6. L'infermiere è tenuto a
segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia,
attuato dai colleghi.
6. Rapporti con
le istituzioni
6.1. L'infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo
del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli
assistiti, l'equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
6.2. L'infermiere compensa le
carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione,
nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di
opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della
eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.
6.3. L'infermiere, ai diversi
livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne
comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.
6.4. L'infermiere riferisce a
persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa
pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con
particolare riguardo agli effetti sulla persona.
6.5. L'infermiere ha il
diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono
circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il
decoro dell'esercizio professionale.
7. Disposizioni
finali
7.1. Le norme deontologiche
contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza è punibile
con sanzioni da parte del Collegio professionale.
7.2. I Collegi Ipasvi si
rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della
qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e
mantenuta.