LE NORME DI COMPORTAMENTO
PER L’ESERCIZIO AUTONOMO
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Documento del
Comitato centrale della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, approvato dal
Consiglio nazionale il 28 settembre 1996 e adottato dai Collegi con delibera.
INDICE
Titolo
I - Principi generali
Titolo
II - Rapporti con i clienti
Titolo
III - Rapporti con i colleghi
Titolo
IV - Altri rapporti
Titolo
V - Esercizio in forma individuale
Titolo
VI - Costituzione di studi associati
Titolo
VII - Cooperative sociali
Titolo
VIII - Norme antitrust
Titolo
IX - Norme finali
Titolo I -
Principi generali
Articolo 1
L’infermiere
svolge una professione al servizio della salute del singolo e della
collettività. è chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza
infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per
favorire, interagendo con tutto il personale sanitario, l’aumento del livello
di salute nel Paese.
L’attività dell’infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e
professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se costantemente
ispirata ad alcune precise norme comuni.
Articolo 2
Ai sensi del Dm
739/94 la figura dell’infermiere libero professionista comprende le qualifiche
di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia.
Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della sua
qualifica professionale.
Articolo 3
L’infermiere
esercita la libera professione previa iscrizione all’Albo del Collegio Ipasvi
della provincia dove ha la residenza anagrafica.
Articolo 4
L’infermiere
esercita la libera professione con coscienza, obiettività, competenza nel
rispetto dell’etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali,
politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attività.
Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e
classe sociale.
Articolo 5
La fiducia è alla
base dei rapporti professionali dell’infermiere libero professionista; egli
agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l’obbligo della
riservatezza.
Articolo 6
L’infermiere
libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libertà ed
indipendenza professionale.
Articolo 7
L’infermiere
libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.
Articolo 8
Il comportamento
dell’infermiere libero professionista è consono alla dignità ed al decoro della
professione anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al
prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.
Articolo 9
L’infermiere
libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in
modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa
conseguire vantaggi professionali per sé o altri.
Articolo 10
L’infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre
norme in materia di compensi.
Articolo 11
L’infermiere iscritto al Collegio Ipasvi effettua prestazioni infermieristiche
gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò
non comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell’esercizio dell’attività infermieristica
potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.
Articolo 12
L’infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la
pubblicità diretta o indiretta al proprio nome ed alla propria attività nelle
forme consentite dalla legge e dai regolamenti.
Articolo 13
L’infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa
titoli accademici o professionali non attinenti l’oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice
d’infanzia devono essere indicati per intero.
Articolo 14
L’infermiere
dipendente pubblico o privato può esercitare la libera professione nel rispetto
del presente regolamento se tale esercizio è permesso dal contratto collettivo
di lavoro o espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Articolo 15
L’infermiere
libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di
imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia
professionale.
Titolo II -
Rapporti con i clienti
Articolo 16
L’infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente
dell’accettazione o del diniego dell’incarico.
L’infermiere libero professionista si adopera, quando è possibile, affinché
l’incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.
Articolo 17
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l’infermiere libero
professionista accetta l’incarico solo se ritiene di possedere la specifica
capacità necessaria per l’assolvimento del compito assistenziale o se il
cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacità.
Articolo 18
L’infermiere libero professionista non deve accettare l’incarico se altri
impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza
e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, complessità, difficoltà e
urgenza dell’incarico stesso.
Articolo 19
L’infermiere
libero professionista all’accettazione dell’incarico illustra al cliente con
chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà connesse al
relativo piano di lavoro infermieristico.
Articolo 20
L’infermiere
libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso, incidere
sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo
compenso.
Articolo 21
L’infermiere
libero professionista garantisce la completa esecuzione dell’incarico di
assistenza infermieristica affidatogli.
Articolo 22
L’infermiere
libero professionista nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e
difficoltà delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi,
di essere affiancato o sostituito da altro professionista.
Articolo 23
L’infermiere libero professionista può recedere dall’incarico qualora
sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di
giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Articolo 24
L’infermiere
libero professionista ha la discrezionalità di interrompere l’incarico in caso
che la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano
lo svolgimento con correttezza e dignità.
Articolo 25
Nel caso di
recesso dall’incarico l’infermiere libero professionista comunque avverte
tempestivamente il cliente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da
altro professionista.
In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al
cliente.
Articolo 26
L’infermiere
libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie
apprese nell’esercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che
sono a lui legati da vincoli familiari.
Articolo 27
L’infermiere
libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni
causati nell’esercizio della professione anche stipulando, ove necessario,
un’adeguata polizza di assicurazione.
Titolo III -
Rapporti con i colleghi
Articolo 28
L’infermiere
libero professionista è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita
comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.
Articolo 29
L’infermiere
libero professionista non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione
dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per l’espletamento di incarichi
professionali.
Articolo 30
L’infermiere
libero professionista non divulga informazioni riservate ricevute, anche
occasionalmente, da un collega.
Articolo 31
Gli infermieri
libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono
ragionevolmente reciproca assistenza.
Articolo 32
L’infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello
svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità
corrette e si comporta con lealtà.
Prima di accettare l’incarico l’infermiere libero professionista:
·
si accerta che il cliente abbia informato il
collega della richiesta di sostituzione;
·
si accerta che la sostituzione non sia
richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della
professione;
·
invita il cliente a onorare le competenze
dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente
contestato.
Articolo 33
L’infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta
al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga
senza pregiudizio per il cliente.
Articolo 34
In caso di
sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Infermiere libero
professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell’incarico
assistenziale con particolare diligenza e si adopera a conservarne le
caratteristiche personali e organizzative.
Articolo 35
Se il cliente
chiede all’infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un
incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito
da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le
modalità di espletamento dell’incarico.
Articolo 36
Gli infermieri
libero professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra
loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti.
Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere
e a tal fine si consultano per definire il piano assistenziale.
Articolo 37
L’infermiere
libero professionista, che constata nel comportamento del collega
manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, dopo essersi
confrontato con lo stesso informa il Collegio provinciale.
Articolo 38
Nello svolgimento del comune incarico ogni Infermiere libero professionista
evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti preferenziali, o
interventi assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi.
In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il
cliente nella propria esclusiva sfera.
Titolo IV - Altri
rapporti
Articolo 39
L’infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con i propri
collaboratori indipendenza morale ed economica.
In particolare l’infermiere libero professionista non fruisce della
collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non
distoglie con mezzi scorretti i collaboratori altrui.
Articolo 40
L’infermiere libero professionista vigila affinché i suoi collaboratori siano a
conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza
professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare.
Articolo 41
Nei rapporti con
la stampa e con gli altri mezzi di informazione l’infermiere libero professionista
rispetta l’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il divieto di
pubblicità al proprio nome.
Articolo 42
L’infermiere
libero professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti
con iscritti ad altri Albi professionali, si attiene al principio del reciproco
rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Articolo 43
è vietato
all’infermiere libero professionista favorire chi esercita abusivamente
un’attività professionale.
Gli è altresì vietata l’intermediazione dietro corrispettivo per procacciare
clienti a sé o ad altri.
Articolo 44
L’infermiere
libero professionista non esercita attività incompatibili con la dignità
professionale.
Articolo 45
L’esercizio della
libera professione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriali,
anche di piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui.
Tale incompatibilità ricorre espressamente con le figure di socio
illimitatamente responsabile, institore o preposto, amministratore unico o
delegato di società di capitali.
Titolo V -
Esercizio in forma individuale
Articolo 46
L’infermiere
esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice
civile, delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto
tale non può quindi esplicarsi in forma di:
·
attività occasionale;
·
collaborazioni coordinate e continuative.
Articolo 47
L’infermiere
notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l’inizio della attività
professionale entro 30 giorni trasmettendo:
Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l’eventuale
cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro
30 giorni.
Articolo 48
Eguale
comunicazione prevista dall’articolo 47 deve essere effettuata al Collegio
Ipasvi della provincia in cui l’infermiere libero professionista eserciti in
modo non occasionale attività infermieristica.
Titolo VI -
Costituzione di studi associati
Articolo 49
L’esercizio della
libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle
norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto
nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella
citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella
indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine
"studio associato".
Articolo 50
Lo studio
associato può essere costituito esclusivamente da:
·
liberi professionisti iscritti al Collegio
Ipasvi;
·
da iscritti in altri Albi professionali
relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a
quella infermieristica;
·
da liberi professionisti il cui profilo
professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie
purché sia rispettato il criterio della integrabilità.
Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei
lavoratori la cui autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.
Articolo 51
Lo studio
associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata.
Nell’atto costitutivo devono comparire:
Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del
diritto di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa
e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.
Articolo 52
Lo studio
associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni
trasmettendo:
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere
comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Articolo 53
Eguale
comunicazione prevista dall’articolo 52 deve essere effettuata al Collegio
Ipasvi della provincia in cui lo studio associato eserciti in modo non
occasionale attività infermieristica.
Articolo 54
Qualora il numero
degli associati sia superiore a 8 (otto) l’atto costitutivo o lo statuto può
prevedere l’individuazione di un organo di amministrazione cui delegare parte
dei compiti di gestione dello studio associato.
L’atto costitutivo e lo statuto determinano:
·
il numero dei componenti dell’organo di
amministrazione;
·
i compiti di gestione e amministrazione delegati
all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
·
la durata in carica e le modalità di nomina
dell’organo amministrativo;
·
le modalità di convocazione dell’assemblea
degli associati;
·
le modalità di ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere
comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei
verbali assembleari.
Articolo 55
Lo studio
associato può essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi
fino ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono effettuati
nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la
presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.
Titolo VII -
Cooperative sociali
Articolo 56
L’infermiere può
esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative
sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente
regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio
direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure
elencate sopra per l’espletamento di attività di natura non sanitaria.
Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto
esercizio dell’attività infermieristica.
Articolo 57
La cooperativa
sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio
dell’attività infermieristica:
Articolo 58
Eguale
comunicazione prevista dall’articolo 57 deve essere effettuata al Collegio
Ipasvi della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non
occasionale attività infermieristica.
Articolo 59
La cooperativa
sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci
iscritti al Collegio Ipasvi.
Nel Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere
presente almeno un iscritto al Collegio Ipasvi che assumerà il compito di
responsabile dell’attività infermieristica e di referente nel confronto del
Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni
regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il
nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco
dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata
al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.
Articolo 60
La cooperativa
sociale può essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino
ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati
nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il Consiglio
di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto
per ogni Collegio provinciale Ipasvi interessato.
Titolo VIII -
Norme antitrust
Articolo 61
In ogni caso
nessuna forma associata potrà riunire un numero di liberi professionisti tale
da determinare situazioni di alterazione del principio della libera
concorrenza.
E' compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i limiti
dimensionali in funzione del numero degli infermieri esercenti la libera
professione.
A seguito di notifica da parte del Collegio del limite lo studio associato o la
cooperativa sociale dovrà cessare ogni nuova adesione che potrà riprendere solo
previo adeguamento al limite massimo.
Articolo 62
In ogni caso l’applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare
cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare situazioni di lesione
della libera concorrenza.
Articolo 63
In nessun caso
infermieri esercenti in forma individuale od in forma associata potranno
assumere incarichi professionali in misura superiore alla capacità dimensionale
esistente all’atto dell’assunzione dell’incarico.
Titolo IX - Norme
finali
Articolo 64
Le presenti norme
costituiscono impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono
tenuti tutti gli infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro compete,
tutti gli iscritti ai Collegi provinciali Ipasvi.
Articolo 65
Ogni Collegio
provinciale provvede alla redazione ed alla pubblicizzazione dell’elenco degli
infermieri esercenti la libera professione in forma individuale ed associata.
Articolo 66
L’inosservanza
delle presenti norme di comportamento costituisce abuso o mancanza
nell’esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale,
perseguibile disciplinarmente ai sensi degli articoli 38 e seguenti del Dpr 5
aprile 1950, n. 221.