Titoli conseguiti in Paesi non UE

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell’Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per ottenere il riconoscimento:

1.     Calabria

2.     Lazio

3.     Umbria

4.     Veneto

5.     Campania

6.     Liguria

7.     Piemonte

8.     P.A. di Bolzano

9.     Emilia Romagna

10.   Lombardia

11.   Valle d'Aosta

12.   P.A. di Trento

devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali competenti  utilizzando il MODELLO H e presentando i documenti indicati nell' ALLEGATO H . Altrettanto dovranno fare le cooperative, gli organismi o i singoli soggetti delegati all’istruttoria delle pratiche di riconoscimento, che abbiano la residenza legale nelle citate Regioni o Provincie.

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PRESSO L'UFFICIO REGIONALE CONSEGNARE, INSIEME AL "MODELLO H" E "ALLEGATO H" ANCHE:

"MODELLO DI DOMANDA REGIONALE" + "MODELLO DI DELEGA"

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RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEI TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA NON MEDICA CONSEGUITO IN PAESI EXTRACOMUNITARI

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AVVERTENZE

Efficacia dei decreti di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi non comunitari

·                    I decreti di riconoscimento perdono efficacia dopo due anni dalla data di rilascio, se l’interessato non si è iscritto al relativo Albo professionale. (art.44, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334).

·                    Nel caso di professioni non costituite in ordini o collegi, i decreti perdono efficacia se per due anni l’interessato non ne ha fatto uso a fini lavorativi.

·                    I decreti di riconoscimento rilasciati prima del 25 febbraio 2005 (data di entrata in vigore del DPR 334/2004), in caso di mancata iscrizione agli Albi o di mancato utilizzo a fini lavorativi, perdono efficacia trascorsi due anni da tale data. 

 

MINISTERO DELLA SANITA’ – CIRCOLARE 12 APRILE 2000 – BINDI  

 

UFFICI COMPETENTI PER CONSEGNARE LA DOMANDA

 

LE 10 REGOLE PER L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI (SE SEI UN OPERATORE SANITARIO)

LE 10 REGOLE PER L’ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI (SE SEI UNO STRANIERO)

                      NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELLA SALUTE  - OPUSCOLO INFORMATIVO