Crediamo utile proporre alcuni elementi relativi all’istituto
dell’ autocertificazione (legge
Bassanini), posti, per una miglior comprensione, sotto forma di domande e
risposta.
CHE COSA E’ L’AUTOCERTIFICAZIONE ?
1.
E’ una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e
2.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all’ autocertificazione è rimandato alla discrezio
3. Anche un atto di Notorietà
può essere autocertificato (per esempio quello con cui dichiari di essere l’erede di una certa persona). Se è allegata a una domanda
non va autenticata e non serve il bollo. Basta firmare di fronte
all’impiegato che ritira la dichiarazione. Se invece si usa la posta o il fax, inviare anche la
fotocopia di un documento.
L’autocertificazione
sostituisce i certificati senza che ci sia la necessita’ di presentare
successivamente il certificato vero e proprio.
La legge prevede poi la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dei dati contenuti nel
documento autocertificato. Nei casi in
cui tali dati non siano veritieri sarà applicabile l’art. 489 c.p. (uso di atto
falso).
CHI PUO’ PRESENTARLA ?
La dichiarazione
sostitutiva può essere presentata, non solo dai Cittadini Italiani, ma anche da
quelli provenienti da Paesi dell’Unione Europea o Extracomunitaria.
Per gli stranieri,
però, l’autocertificazione deve riguardare dati che si possono verificare in
Italia (per esempio un titolo di studio conseguito nel nostro Paese)
COME VA COMPILATA ?
Basta scrivere su un
foglio di carta i dati che uno intende autocertificare, oppure compilare i
moduli prestampati distribuiti negli uffici pubblici, e chiudere firmando e
datando il certificato.
L’autocertificazione
può essere presentata anche da un’altra persona o essere inviata per posta o
fax, purché accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità di chi ha
firmato la dichiarazione.
QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE
SOSTITUISCONO LE CERTIFICAZIONI?
L’art. 2 della L. 15/68 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme” prevede i casi in cui si può ricorrere
all’autocertificazione:
§ La data e luogo di nascita
§ La residenza
§ La cittadinanza
§ Il godimento dei diritti civili e politici
§ Lo stato di celibe, congiunto, vedovo o stato libero
§ Lo stato di famiglia
§ L’esistenza in vita
§ La nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o
discendente
§ L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dall P.A.
§ Appartenenza a Ordini professionali
§ Titolo di studio, esami sostenuti
§ Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
§ Situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
§ Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto
§ Possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di
qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
§ Stato di disoccupazione
§ Qualità di pensionato e categoria di pensione
§ Qualità di studente
§ Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
§ Tutte le situazioni relative agli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestanti nel foglio matricolare dello Stato di servizio
§ Di non aver riportato condanne penali
§ Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
§ Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato
§ Di vivenza a carico
§ Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei
registri dello stato civile
L’art. 1 del D.P.R. 403/98 “Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n° 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative” ha ulteriormente esteso il
ricorso all’autocertificazione e contempla i seguente casi:
§ Titoli di studio acquisiti
§ Qualifiche professionali
§ Esami sostenuti universitari e di studio
§ Titoli di specializzazioni
§ Titoli di abilitazione
§ Titoli di formazione
§ Titoli di aggiornamento
§ Titoli di qualificazione tecnica
§ Codice fiscale
§ Partita IVA
§ Stato di disoccupazione
§ Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di
cui all’art. 77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall’art. 22 della L. 958/86
§ Qualità di vivenza a carico
L’autocertificazione non può invece sostituire i certificati medici,
sanitari e veterinari, quelli di
VALORE PROBATORIO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ
I dati contenuti in documenti di riconoscimento (nome, cognome,
ecc…) hanno lo stesso valore dei
corrispondenti certificati, pertanto per attestare tali dati è sufficiente
presentare un valido documento di identità. Tale
possibilità era già prevista dalla L. n°15/68 che è stata poi ripresa dalla
Bassanini bis la quale ha inoltre stabilito che non è consentito agli uffici pubblici, in caso di presentazione di
un documento di riconoscimento, richiedere certificati contenenti i dati
presenti nel documento stesso.
Nell’ipotesi in questione gli uffici dovranno acquisire una fotocopia, ancorché non autenticata, del
documento esibito (art.7 DPR 403/98).
UN TELEFONO CONTRO LA BUROCRAZIA.
Funziona da qualche tempo uno sportello telefonico organizzato
dal Dipartimento della funzione Pubblica per sorvegliare e agevolare la
semplificazione burocratica e amministrativa prevista dalla cosiddetta Legge
Bassanini: si chiama “Semplifichiamo”, è aperto al pubblico da Lunedì a
Venerdì, ai numeri 06/68.99.74.06-7-8, per fax allo 06/68.99.70.99, per posta
scrivendo a: Semplifichiamo, Dipartimento della Funzione Pubblica, Via del
Sudario n° 49 – 00186 – Roma; e anche per posta elettronica a semplifichiamo@pcm.it.n.m.
Per avere ulteriori
informazioni sull’autocertificazione e su altre leggi Bassanini consultare i
Siti: www.governo.it e www.funzionepubblica.it
ISTRUZIONI E
SUGGERIMENTI
PER LA
COMPILAZIONE
DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI
Un’autocertificazione, per essere valida deve contenere
una dichiarazione simile alla
seguente: “Dichiaro, sotto la mia
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e civili in cui posso
incorrere in caso di false dichiarazioni, che ….”. Deve essere, inoltre, datata
e firmata.
Inoltre il concorrente deve:
· allegare la fotocopia (non autenticata) di un proprio documento di riconoscimento
valido (ne è sufficiente una sola per tutte le autocertificazioni contenute
nella domanda)
oppure
· firmare l’autocertificazione di
fronte all’impiegato addetto al ricevimento delle domande (opzione evidentemente
non possibile nel caso si invii la domanda per posta o si faccia consegnare la
domanda da altra persona)
Tenere infine presente che devono essere indicati con
precisione gli elementi che possano consentire all’Amministrazione di
compiere gli eventuali controlli (Scuole, datori di lavoro, Enti
organizzatori di corsi o congressi, ecc…).
***********************
L’autocertificazione può essere usata fondalmente in due casi:
a) dichiarazioni su argomenti di cui l’interessato sia a diretta
conoscenza:
b) dichiarazione di autenticità di fotocopie.
Caso a: Affinché la commissione
possa valutare il titolo, è necessario indicare tutti
L’autocertificazione
può essere fatta in tre modi fondamentali:
1-
Nel corpo della domanda stessa;
2-
Con dichiarazioni (o singole o commutative) allegate
alla domanda, firmate e datate
3-
Rendendo
autocertificante il curriculum richiesto dal Bando, il che
avviene solo se esso inizia con la solita frase, sempre
necessaria, cioè: “Dichiaro, sotto la mia
responsabilità delle sanzioni penali ed amministrative in cui posso incorrere
in caso di false dichiarazioni, quanto segue:….” ed è firmato e datato
Caso b: Attenzione! Non è necessario né
sufficiente dichiarare di essere in possesso
degli originali;
ciò che occorre, soprattutto, è la dichiarazione che le foto –
copie
allegate sono conformi agli originali.
La
dichiarazione di conformità (che deve sempre contenere la solita frase:
“Dichiaro,
dotto la mia responsabilità, consapevole… ecc…”) può essere
fatta in
uno dei seguenti modi:
# Si compila un elenco dettagliato delle fotocopie e si fa la
dichiara-
zione,
o in domanda o con foglio a parte, “che
le fotocopie di cui
all’allegato
elenco sono conformi agli originali”.
# Si compila un elenco dettagliato delle
fotocopie e questo elenco lo si
inizia
dichiarando “che le sottoelencate
fotocopi da me allegate sono
conformi
agli originali”
# Si fa la dichiarazione di conformità sul
retro di ogni singola fotocopia,
scrivendo
“che la presente fotocopia è conforme
all’originale”
corredata da data e firma
ATTENZIONE: L’amministrazione effettua verifiche a campione delle
autocertificazioni presentate dai concorrenti: nel caso in cui si riscontri che
un concorrente ha fatto false dichiarazioni, esso, oltre a sottostare
alle conseguenze penali e civili del caso, viene eliminato dalla graduatoria.
Il Collegio può
comunque rilasciare il Certificato che attesta l’iscrizione all’Albo.
Il Certificato
viene rilasciato, presentandosi al Collegio, immediatamente: nel caso in cui la
richiesta avvenga tramite una terza persona, questa dovrà essere munita di
apposita delega scritta e firmata dall’interessato (legge 31/12/96 n° 675 sulla tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
Il costo di ogni
Certificato è di € 1,00
Ove l’iscritto lo
richiedesse, il Certificato può anche essere spedito a domicilio; la spedizione
avverrà facendo carico al richiedente delle spese postali.