Si fa presente agli iscritti che ancora non hanno ritirato il
tesserino, di provvedere al ritiro, o personalmente o delegando persona di
fiducia.
Si ricorda agli iscritti che la validita’ della tessera e’
subordinata all’applicazione sulla stessa del bollino attestante il versamento
della quota annuale.
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NATURA DELLA TESSERA
RILASCIATA DAL COLLEGIO IP.AS.VI.
La pubblicazione del D.P.R.
28/12/2000 n° 445, avente per oggetto “testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ,
ha riproposto il quesito relativo alla validita’ ed efficacia della tessera di
riconoscimento rilasciato dai collegi agli iscritti all’albo.
Una breve analisi permette di affermare che due sono gli
elementi costituenti di riconoscimento:
il primo, di natura oggettiva, si riferisce alla sua espressione
materiale che deve essere cartacea, magnetica o informatica, incorporando la
fotografia del titolare;
il secondo, di natura
soggettiva, e’ che tale documento deve essere rilasciato da una pubblica
amministrazione italiana o di altri stati.
Il fine di tale due elementi e’ quello che esso deve consentire
l’identificazione personale del titolare.
si impone quindi la domanda:“i collegi sono p.a. ?” a cui la
risposta non puo’ che essere positiva, supportata sia da quanto determina il decreto legislativo 3/2/1993 n°
29 e sue modificazioni, sia da quanto sostenuto dal secondo comma art. 35 del
d.p.r. 445/2000.
Pertanto gli enti pubblici da quest’ultimio costituiti rientrano
nel contempo nella dizione “pubblica amministrazione italiana” e nella dizione
“amministrazione dello stato”
conferma ulteriore della validita’ della tessera del collegio e’
data dallo stesso art. 35 del decreto nominato che letteralmente dispone:
1) “in tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identita’, esso puo’ essere sempre sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2”.
2) sono equipollenti alla carta di identita’: il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le
tessere di riconoscimento, purche’ munite di fotografia e di timbro,
rilasciate da una amministrazione dello stato.
definita quindi l’ufficialita’ del documento ne discende che in
caso di smarrimento o furto, va fatta la denuncia ai carabinieri.
La segreteria provvedera’ al rilascio del duplicato portando due
foto uguali.